Ordinanza ingiunzione o revoca n. 338 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Cappello Giovanni & Figli s.r.l. ha trattato in modo illecito dati biometrici dei dipendenti tramite sistema di riconoscimento facciale X-Face 380 per la rilevazione delle presenze, e ha trattato dati dei dipendenti tramite il gestionale Infinity DMS senza adeguata base giuridica e con informativa carente. Ha quindi dichiarato l’illiceità dei trattamenti, vietato l’uso dei dati biometrici per la rilevazione presenze, ingiunto l’adeguamento del gestionale entro 90 giorni e applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento.
Cappello Giovanni & Figli s.r.l.: illecito trattamento di dati biometrici dei dipendenti e uso non trasparente del gestionale Infinity DMS
Cappello Giovanni & Figli s.r.l. - trattamento illecito di dati biometrici e uso non conforme del gestionale Infinity DMS
Il provvedimento riguarda la società Cappello Giovanni & Figli s.r.l., destinataria di un reclamo ex art. 77 GDPR per l’utilizzo, nei rapporti di lavoro, di un sistema di riconoscimento facciale per la rilevazione delle presenze e di un gestionale per la registrazione delle attività dell’officina. L’istruttoria ha incluso accertamenti ispettivi della Guardia di finanza e ulteriori richieste di informazioni rivolte alla società.
Origine del procedimento e attività istruttoria
Il reclamo del dipendente contestava due trattamenti: l’uso dell’hardware X-Face 380, installato nelle sedi di Modica e Ragusa, e l’uso del software Infinity DMS per la gestione delle attività dei dipendenti del reparto officina. In seguito agli accertamenti ispettivi del 1 e 2 marzo 2022, l’Autorità ha acquisito informazioni sulle funzionalità dei sistemi, sulle informative rese ai dipendenti, sulla conservazione dei dati e sulle finalità dichiarate dalla società.
Trattamento biometrico tramite X-Face 380
Dagli atti è emerso che il sistema biometrico era impiegato per registrare entrata e uscita dei dipendenti tramite riconoscimento facciale, con finalità di rilevazione delle presenze e produzione di report mensili per la busta paga. La società aveva sostenuto di aver informato i dipendenti e di aver raccolto il consenso, nonché di operare in ambito lavorativo ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) GDPR. Il Garante ha però ritenuto che, nel quadro vigente, il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti per rilevazione presenze non sia consentito in assenza di un’idonea base normativa e di garanzie appropriate.
L’Autorità ha richiamato il principio di accountability e i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione. Ha inoltre rilevato che il consenso dei lavoratori non costituisce normalmente base giuridica idonea nel contesto del rapporto di lavoro, per l’asimmetria tra datore di lavoro e dipendente. È stata altresì contestata la conservazione del dato biometrico fino alla cessazione del rapporto, ritenuta incompatibile con il principio di limitazione della conservazione. L’informativa è stata giudicata incompleta, perché priva di indicazioni essenziali sulle caratteristiche del trattamento, sulle cautele adottate e sull’eventuale alternativa al sistema biometrico.
Trattamento tramite il gestionale Infinity DMS
Il gestionale Infinity DMS veniva utilizzato dai dipendenti, mediante codice a barre individuale, per registrare tempi di lavorazione, pause e causali operative, con report mensili aggregati anche alla casa madre. La società ha dichiarato che il sistema non consentiva controllo a distanza, ma l’Autorità ha evidenziato che le risposte fornite erano generiche e non consentivano di conoscere compiutamente natura dei dati, modalità di trattamento, tempi di conservazione e necessità/proporzionalità.
Anche in questo caso l’informativa ai dipendenti è stata considerata carente e inidonea, perché non descriveva adeguatamente le caratteristiche del trattamento. Il Garante ha quindi accertato la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché la mancanza di una base giuridica chiaramente individuabile ex art. 6 GDPR.
Valutazioni del Garante e norme violate
L’Autorità ha ritenuto accertate le seguenti violazioni:
- per il trattamento biometrico: artt. 5, par. 1, lett. a), c), e), 9, par. 2, lett. b) e 13 GDPR;
- per il trattamento mediante Infinity DMS: artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 13 GDPR.
Il Garante ha escluso che il trattamento illecito potesse essere considerato minore, valorizzando la natura delle violazioni, la gravità dei trattamenti coinvolti, il grado di responsabilità del titolare e la persistenza delle condotte. Ha inoltre richiamato l’art. 168 del Codice privacy in tema di falsità nelle dichiarazioni rese al Garante.
Provvedimenti correttivi, sanzione e pubblicazione
Ai sensi dell’art. 58, par. 2 GDPR, il Garante ha:
- vietato il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti mediante riconoscimento facciale;
- ingiunto di conformare il trattamento effettuato tramite Infinity DMS ai principi e alle disposizioni del GDPR entro 90 giorni dalla notifica;
- applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro.
Nella quantificazione della sanzione sono stati considerati, ex art. 83 GDPR, la gravità e durata della violazione, la condotta e il grado di responsabilità della società, la scarsa collaborazione con l’Autorità, la prosecuzione del trattamento dopo l’avvio del procedimento, nonché le condizioni economiche del contravventore e le sanzioni irrogate in casi analoghi. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Adempimenti successivi e rimedi
La società è stata invitata a comunicare, entro 90 giorni, le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento e a fornire riscontro documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice. È stata richiamata anche la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e accertamenti
Il procedimento trae origine da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un dipendente, che contestava l’uso di un software gestionale e di un sistema di riconoscimento facciale presso le sedi di Modica e Ragusa. A seguito del reclamo, il Garante ha delegato accertamenti ispettivi alla Guardia di finanza, svolti il 1 e 2 marzo 2022, dai quali sono emerse le caratteristiche dei due trattamenti oggetto di esame.
Trattamento biometrico con X-Face 380
Il sistema X-Face 380 era utilizzato per la rilevazione delle presenze dei dipendenti mediante riconoscimento facciale. Il Garante ha ritenuto il trattamento illecito perché i dati biometrici, quali categorie particolari di dati, sono trattabili solo in presenza di un’idonea base giuridica e di garanzie appropriate; nel caso concreto non risultava una base normativa adeguata e il consenso dei dipendenti non poteva valere come valido fondamento nel rapporto di lavoro. È stata inoltre rilevata la violazione dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione e trasparenza, nonché l’inadeguatezza dell’informativa ex art. 13 GDPR.
Trattamento tramite Infinity DMS
Il gestionale Infinity DMS veniva usato dai dipendenti dell’officina per registrare attività, pause e causali operative, con report periodici anche verso la casa madre. L’Autorità ha contestato la mancanza di una base giuridica chiara, la genericità delle risposte fornite dalla società e un’informativa ritenuta incompleta e inidonea a descrivere natura, finalità, modalità e tempi di conservazione del trattamento. Ne è derivata la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e dell’art. 13 GDPR.
Misure correttive, divieto e sanzione
Il Garante ha disposto il divieto di effettuare trattamenti biometrici dei dipendenti tramite riconoscimento facciale e ha ingiunto di conformare il trattamento effettuato con Infinity DMS entro 90 giorni dalla notifica. Ha inoltre applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 euro, richiamando i criteri di cui all’art. 83 GDPR: gravità e durata della violazione, responsabilità del titolare, scarsa collaborazione e persistenza del trattamento dopo l’avvio del procedimento. È stata anche ordinata la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
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