Deliberazione n. 354 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione su Facebook e Instagram di materiale sessualmente esplicito riconducibile all’ipotesi di revenge porn. L’ordine impone a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione in chiaro per 12 mesi ai soli fini probatori, con misure idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento finale si limita alla ratifica dell’atto urgente, senza ulteriori statuizioni sanzionatorie.
Ratifica di un ordine urgente a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di un ordine urgente per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito della procedura prevista per il c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione dell’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy e mira a impedire la diffusione su piattaforme digitali di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e poteri esercitati
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto per consentire l’intervento del Garante in presenza del rischio che immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito siano diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma attribuisce all’Autorità la competenza a decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che prevede la possibilità per il dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo successiva ratifica dell’Autorità collegiale.
La segnalazione e l’intervento urgente
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento del Garante con riferimento alle piattaforme Facebook e Instagram.
Con determinazione n. 250 del 31 maggio 2024, il dirigente competente ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile e ha ordinato in via d’urgenza a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha natura confermativa e non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre a quelle già impartite in via urgente.
Punti principali
Presupposti normativi e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire su segnalazione di chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. Richiama inoltre il termine di quarantotto ore per la decisione e l’art. 33-bis del regolamento interno, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato.
Segnalazione dell’interessato
Una persona interessata ha segnalato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione.
Provvedimento urgente del dirigente
Con determinazione n. 250 del 31 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e ha disposto in via d’urgenza: l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione in atti, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 6 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 343 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Prescrizioni del Garante n. 339 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 340 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 338 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 342 del 06/06/2024
- Provvedimento · 6 giu 2024Deliberazione n. 357 del 06/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →