Prescrizioni del Garante n. 343 del 06/06/2024
Provvedimento del 6 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina un reclamo ex art. 77 GDPR presentato contro diversi gestori di siti e contro Google LLC per ottenere la cancellazione/deindicizzazione di contenuti online relativi a vicende del 2011 e, nei confronti di R.T.I., per il mancato riscontro alle istanze ex artt. 17 e 21 GDPR. L'Autorità ritiene infondate le richieste di cancellazione verso R.T.I., CICAP, Paolo Sirtoli e Google per gli URL ancora rilevanti, mentre prende atto dell'avvenuta rimozione/deindicizzazione o cancellazione per altri titolari. Accerta però la violazione dell'art. 12 GDPR da parte di R.T.I. per non aver risposto alle richieste dell'interessato e le irroga un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
R.T.I. e altri: reclamo su diritto all'oblio, deindicizzazione e mancato riscontro a istanze di cancellazione relative a servizi/articoli giornalistici online
Reclamo su deindicizzazione, cancellazione di contenuti giornalistici e mancato riscontro alle istanze
Il Garante esamina un reclamo presentato da un interessato contro Google LLC e vari gestori di siti web, relativo a contenuti online risalenti al 2011 e collegati alla sua attività di ricerca, formazione e divulgazione. Il reclamo riguarda sia la richiesta di cancellazione/deindicizzazione di URL, sia la lamentata omissione di riscontro alle istanze esercitate ai sensi degli artt. 17, 21 e 12 del GDPR.
Contesto fattuale e richieste dell'interessato
L'interessato riferisce di essere un ricercatore e formatore, noto per un metodo scientifico di memorizzazione e apprendimento, e sostiene che i contenuti contestati descrivano in modo parziale e distorto la sua attività, oltre a ledere la sua reputazione a distanza di molti anni. Assume che, essendo i fatti risalenti nel tempo, sia venuto meno l'interesse pubblico alla loro diffusione e che la permanenza online dei contenuti non sia più giustificata. Chiede, quindi:
- la rimozione dall'indice dei motori di ricerca dei link indicati;
- la deindicizzazione dei collegamenti a pagine già cancellate o non aggiornate;
- la cancellazione dei contenuti dai siti sorgente.
Posizione dei titolari e degli altri destinatari del reclamo
Nel corso del procedimento diversi destinatari comunicano di aver accolto, in tutto o in parte, le richieste:
- R.C.S. dichiara di aver già ottenuto la deindicizzazione dell'URL interessato;
- HRD comunica la cancellazione dei dati dal sito e l'inattività dell'URL;
- EKIS afferma di aver cancellato i contenuti/notizie indicati nel reclamo;
- Guido Del Giudice dichiara di aver cancellato l'URL contestato;
- ARVES/IsayBlog riferisce di aver dato corso alla rimozione e deindicizzazione. Il Garante prende atto di tali interventi e conclude che, per questi profili, non vi siano ulteriori presupposti per adottare provvedimenti.
Valutazione del Garante sul diritto all'oblio e sulla permanenza dei contenuti
L'Autorità richiama il quadro normativo degli artt. 17 e 21 GDPR, il principio di essenzialità dell'informazione in ambito giornalistico e i criteri elaborati da WP29 e EDPB per il bilanciamento tra tutela dei dati personali e libertà di espressione. Sottolinea che, nel caso esaminato, i contenuti originari erano stati pubblicati nell'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica e che la loro conservazione online risponde anche a una finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico, compatibile con la disciplina del GDPR.
Il Garante ritiene che permane un interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni, poiché esse si riferiscono a un'attività di ricerca e formazione che l'interessato continua a svolgere e che è oggetto di ampia diffusione in rete. Per tali ragioni, dichiara infondato il reclamo nei confronti di R.T.I., CICAP e Paolo Sirtoli quanto alla richiesta di cancellazione dei contenuti presenti nei rispettivi siti.
Valutazione su Google LLC e deindicizzazione degli URL
Con riferimento a Google LLC, il Garante prende atto che una parte degli URL non risulta più visibile tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e, per questi, esclude la necessità di ulteriori misure. Per gli altri URL, condividendo la valutazione di Google sull'attualità dei contenuti e sul loro collegamento con la professione dell'interessato, ritiene che sussista ancora un interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni.
L'Autorità osserva inoltre che alcuni contenuti hanno anche profili positivi rispetto alla figura del reclamante e che il complesso dei link è riferito alla sua attività professionale, ancora in corso. Anche sotto questo profilo, il reclamo viene dichiarato infondato.
Mancato riscontro alle istanze e violazione dell'art. 12 GDPR
Il profilo più rilevante sul piano sanzionatorio riguarda R.T.I., che non ha fornito alcun riscontro alle istanze preliminarmente presentate dall'interessato. Il Garante ribadisce che l'art. 12 GDPR impone al titolare di rispondere sempre alle richieste dell'interessato, anche quando intenda respingerle, e che il rifiuto per manifesta infondatezza non esonera dall'obbligo di fornire un riscontro motivato.
L'Autorità afferma quindi che si è integrata la violazione dell'art. 12, parr. 3, 4 e 5, GDPR. Richiama anche un precedente provvedimento e la propria costante interpretazione secondo cui il titolare deve comunque spiegare le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
Provvedimenti adottati
In conclusione, il Garante:
- prende atto degli interventi di rimozione/deindicizzazione/cancellazione effettuati dagli altri titolari;
- dichiara infondato il reclamo quanto alla cancellazione dei contenuti giornalistici e alla richiesta di deindicizzazione nei limiti indicati;
- dispone, nei confronti di R.T.I., un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per la violazione dell'art. 12 GDPR;
- ordina l'annotazione della misura nel registro interno dell'Autorità ai sensi del regolamento del Garante n. 1/2019.
Non viene irrogata una sanzione pecuniaria, ma solo la misura correttiva dell'ammonimento. Il provvedimento è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e richieste del reclamante
Il procedimento nasce da un reclamo presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR nei confronti di Google LLC e di diversi gestori di siti web. Il reclamante chiedeva la rimozione dall'indice di Google di link a pagine terze, la deindicizzazione di pagine non aggiornate e, nei confronti dei siti sorgente, la cancellazione dei contenuti ritenuti lesivi della propria reputazione e dignità.
Posizione dei titolari che hanno aderito o parzialmente aderito
Alcuni titolari hanno dichiarato di aver già rimosso o deindicizzato i contenuti: R.C.S. ha rappresentato la deindicizzazione dell'URL oggetto di richiesta; HRD ha comunicato la cancellazione dei dati dal sito e l'inattività dell'URL; EKIS ha dichiarato la cancellazione dei contenuti; Guido Del Giudice ha provveduto alla cancellazione dell'URL; ARVES/IsayBlog ha dato corso alla richiesta di rimozione e deindicizzazione. Il Garante prende atto di tali interventi e ritiene insussistenti ulteriori presupposti per provvedere.
Valutazione su Google LLC e sui singoli URL
Google ha comunicato che alcuni URL non risultavano più visibili nei risultati di ricerca associati al nome del reclamante; per questi il Garante non ritiene necessarie misure. Per altri URL, Google ha opposto un diniego richiamando l'attualità dei contenuti, la loro natura giornalistica e il collegamento con l'attività professionale ancora svolta dall'interessato. L'Autorità condivide tale impostazione per i link ancora riferiti all'attività di ricerca e formazione del reclamante, ritenendo persistente l'interesse pubblico alla conoscibilità.
Cancellazione dei contenuti sui siti sorgente e bilanciamento tra cronaca e oblio
Con riguardo a R.T.I., CICAP e Paolo Sirtoli, il Garante rileva che i contenuti erano stati pubblicati nell'esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica e che la loro permanenza online è giustificata da un persistente interesse pubblico, anche in ragione dell'attività tuttora svolta dal reclamante e della finalità di archiviazione storico-documentaristica. Ne consegue la declaratoria di infondatezza del reclamo sulla richiesta di cancellazione.
Violazione dell'art. 12 GDPR e ammonimento a R.T.I.
L'Autorità accerta invece che R.T.I. non ha fornito alcun riscontro alle istanze dell'interessato, in violazione dell'art. 12, parr. 3, 4 e 5, GDPR. Il Garante afferma che il titolare deve sempre rispondere, anche quando ritenga la richiesta manifestamente infondata, spiegandone le ragioni. Per tale violazione, tenuto conto che la condotta è anteriore ad altri interventi dell'Autorità, dispone un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e l'annotazione nel registro interno.
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