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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23453/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente del comparto sanitario aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'azienda ospedaliera al pagamento di euro 6.550,18, oltre accessori e spese, a titolo di risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa o della relativa modalità sostitutiva. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato l'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita a una comunicazione che, secondo la ricorrente, non conteneva una specifica quantificazione del credito né parametri fattuali sufficienti a renderla determinabile; (2) e (3) ha censurato l'interpretazione delle clausole del CCNL del comparto sanità 2016-2018 e 2019-2021 sul sistema dell'orario di lavoro, sostenendo che la disciplina sui turnisti, specie notturni, escludesse il diritto al servizio mensa o alle modalità sostitutive; (4) in via subordinata, ha denunciato l'erronea esclusione di una compensazione tra l'indennità sostitutiva della mensa e le somme corrispondenti alla retribuzione delle pause brevi retribuite previste per il personale turnista, assumendo che si trattasse di voci da elidere o compensare. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per interrompere la prescrizione, l'atto deve contenere la chiara indicazione del debitore e la manifestazione inequivoca della volontà di far valere il diritto con richiesta di adempimento, ma non è necessario che rechi una quantificazione della somma o i parametri analitici di calcolo, specie quando il titolo della pretesa sia indicato e gli elementi per la quantificazione siano nella disponibilità del debitore. Ha poi respinto i motivi secondo e terzo, ribadendo un orientamento costante secondo cui il buono pasto o l'indennità sostitutiva della mensa ha natura assistenziale ed è dovuto ai lavoratori che svolgano un orario giornaliero di almeno sei ore continuative, restando irrilevante che il lavoro sia articolato in turni o che si tratti di turni notturni; la disciplina contrattuale sui turnisti regola la durata della pausa ma non esclude il diritto alla mensa, che può essere fruita prima o dopo il turno, e l'organizzazione del servizio sanitario deve consentire il godimento delle pause senza compromettere l'assistenza. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l'intervallo per la mensa è non retribuito e ha funzione diversa dalle più brevi pause retribuite previste dalla contrattazione collettiva per il recupero delle energie, sicché non è configurabile alcuna elisione o compensazione tra tali voci, aventi natura e funzione disomogenee. Sono state liquidate le spese di legittimità a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la Corte lo richiama in tema di prescrizione quinquennale del credito

  • art. 1219 c.c.

    l'atto idoneo a interrompere la prescrizione deve integrare una richiesta di adempimento e costituire in mora il debitore

  • art. 2943 c.c.

    l'interruzione della prescrizione richiede una manifestazione inequivoca della volontà del creditore di far valere il diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 27, comma 4, CCNL 2016-2018

    le clausole sul personale turnista non escludono il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive

  • art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021

    la disciplina dei turni non elimina il diritto alla mensa per i lavoratori turnisti, anche notturni

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per l'interpretazione delle clausole collettive, ma la Corte conferma la lettura sistematica seguita nei precedenti di legittimità

  • art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003

    il superamento di sei ore continuative di lavoro fa sorgere il diritto all'intervallo per il pasto

  • art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001

    interpretato nel senso che il diritto alla mensa dipende dall'orario di lavoro e non dalla concreta collocazione della pausa nell'arco della giornata

  • art. 4 del CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009

    richiamato quale modifica della disciplina collettiva già interpretata in senso favorevole al diritto alla mensa

  • artt. 1223 c.c.

    invocato per il dedotto danno/compensazione, ma non consente l'elisione tra voci eterogenee

  • art. 1226 c.c.

    richiamato sub specie di liquidazione del danno, ma ritenuto inconferente rispetto alla pretesa compensazione tra emolumenti diversi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Per interrompere la prescrizione non è necessaria la quantificazione precisa del credito: basta un atto scritto che identifichi il debitore e manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il diritto e di richiedere l'adempimento.
  • Nel pubblico impiego sanitario, il diritto al servizio mensa o all'indennità sostitutiva non dipende dalla collocazione concreta della pausa nell'arco della giornata, ma dall'effettuazione di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore continuative.
  • La disciplina collettiva dei turni, anche notturni, può regolare la durata della pausa, ma non esclude il diritto al pasto se l'organizzazione del lavoro consente di fruirne prima o dopo il turno.
  • L'indennità sostitutiva della mensa e le brevi pause retribuite previste per il recupero delle energie lavorative hanno natura e funzione diverse; perciò non è ammissibile una compensazione o elisione automatica tra tali voci.
  • Nell'interpretazione delle clausole collettive occorre privilegiare una lettura sistematica coerente con la disciplina complessiva del rapporto e con l'orientamento consolidato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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