L.R. Valle d'Aosta 2/2026
Disposizioni per l'organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Valle d'Aosta il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, disciplinando prevenzione incendi, soccorso pubblico, formazione, personale di ruolo e volontario, disciplina, logistica, gruppo sportivo e norme finanziarie. Abroga la previgente l.r. 37/2009 e il r.r. 1/2000; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Organizzazione e ordinamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco
Organizzazione e ordinamento del Corpo valdostano dei vigili del fuoco
La legge disciplina in modo organico il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, che opera in Valle d’Aosta in sostituzione del Corpo nazionale per le funzioni trasferite alla Regione. Definisce competenze, struttura, personale di ruolo e volontario, formazione, regime disciplinare, dotazioni e finanziamento.
Ambito di applicazione e funzioni istituzionali
La disciplina riguarda la prevenzione ed estinzione degli incendi, anche ai fini della difesa civile, il soccorso pubblico per quanto di competenza regionale e le ulteriori attività attribuite al Corpo dalle leggi e dai regolamenti regionali. Il Corpo è componente fondamentale della protezione civile regionale e opera anche nella Centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso.
Assetto organizzativo e rapporti con lo Stato
Il Corpo si articola in due strutture: Capo del Corpo valdostano e Comando regionale, con sedi, distaccamenti permanenti e volontari, reparti o nuclei speciali. Le funzioni statali in materia antincendi sono attribuite all’Amministrazione regionale e al Presidente della Regione per il territorio valdostano; restano possibili intese con il Ministero dell’interno per attività sovraregionali o nazionali.
Competenze del Capo del Corpo e del Comandante regionale
Il Capo del Corpo svolge funzioni di direzione generale, rappresentanza, raccordo istituzionale, presidenza della Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi, direzione della formazione, gestione del gruppo sportivo e vigilanza sulla disciplina del personale di ruolo. Il Comandante regionale ha la responsabilità del soccorso pubblico, della prevenzione incendi e della vigilanza ispettiva, delle dotazioni, delle sedi, dell’addestramento operativo e della gestione del personale nella struttura di competenza.
Prevenzione incendi: ambito, procedimenti, vigilanza e commissioni
La prevenzione incendi è qualificata come funzione di preminente interesse pubblico. Il Comando regionale cura esame progetti, SCIA, controlli, deroghe e rinnovi di conformità antincendio; in caso di irregolarità può adottare misure urgenti e definitive di messa in sicurezza. La vigilanza antincendio è resa a titolo oneroso nei locali di pubblico spettacolo e in altre attività a rischio; la vigilanza ispettiva è svolta con poteri amministrativi e giudiziari, anche a campione, con accessi, acquisizioni documentali e prelievo campioni. Sono istituite una Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi e una Commissione tecnica regionale per il pericolo di incidenti rilevanti, con composizione e funzionamento definiti dalla legge e dalla Giunta.
Soccorso pubblico, protezione civile e cooperazione operativa
Il Corpo assicura la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici urgenti per incendi, crolli, incidenti, calamità, ricerca e salvataggio, nonché il contrasto dei rischi nucleari, batteriologici, chimici e radiologici nei limiti delle competenze regionali. Può requisire mezzi e materiali in caso di necessità, collaborare con il Corpo forestale nell’antincendio boschivo, con il Corpo nazionale e con altre organizzazioni, e operare anche fuori regione o all’estero su richiesta delle autorità competenti. Sono previste regole specifiche per aeroporti, reti di comunicazione e contributo alla pianificazione urbanistica e delle emergenze.
Formazione e Scuola regionale antincendi
La Scuola regionale antincendi è la struttura deputata alla formazione iniziale, di aggiornamento, specializzazione e addestramento di personale di ruolo, volontario e terzi. La formazione può essere onerosa per i soggetti esterni e comprende anche attività in materia di sicurezza sul lavoro e protezione civile. La struttura “Finestra di Sorreley - Meysattaz” è parte della Scuola e può essere utilizzata anche per studio e ricerca.
Regime economico e risorse
I servizi di prevenzione incendi, vigilanza, formazione e taluni servizi tecnici sono resi a titolo oneroso; i soccorsi pubblici sono gratuiti salvo i casi senza imminente pericolo. Gli introiti confluiscono nel bilancio regionale e sono destinati, in parte, a trattamento accessorio, formazione e rinnovo delle dotazioni. La legge quantifica l’onere finanziario e reca coperture per il triennio 2026/2028 e a regime dal 2029.
Ordinamento del personale di ruolo: ruoli, accesso, progressione e valutazione
Il personale di ruolo si distingue in vigili del fuoco, capi squadra/capi reparto, ispettori antincendi, direttivi e dirigenti. La legge disciplina accessi per concorso pubblico o interno, corsi di formazione e tirocinio, promozioni per anzianità e scatto convenzionale, valutazioni annuali, scrutini, incarichi dirigenziali e posizioni organizzative. Sono previste riserve di posti e specifiche modalità di primo inquadramento del personale già in servizio.
Status giuridico, idoneità, mobilità e disciplina del personale di ruolo
Il personale operativo di ruolo esercita funzioni di polizia giudiziaria e, nell’esercizio delle funzioni, è agente o ufficiale di pubblica sicurezza secondo il ruolo. Sono disciplinati accertamenti sanitari, perdita e recupero dell’idoneità, mutamento di funzioni, riammissione in servizio, comando, fuori ruolo, distacco e assicurazioni. Il sistema disciplinare prevede sanzioni graduate, procedimenti con contestazione scritta, istruttoria, Commissione regionale di disciplina, sospensioni cautelari, destituzione e riabilitazione. Le regole transitorie per i procedimenti già avviati sono fatte salve.
Personale volontario: organizzazione, formazione, organi e disciplina
Il personale volontario non ha rapporto di impiego con la Regione ed è articolato in aspiranti, operativi, istruttori, supporto, gruppi giovanili e onorari. Opera su base comunale o intercomunale in protezione civile, soccorso pubblico e diffusione della cultura della sicurezza. Sono disciplinati reclutamento, corsi, esercitazioni, chiamata in servizio temporaneo, coperture assicurative, tessera di riconoscimento, organi rappresentativi territoriali e regionali, sanzioni disciplinari, esonero, destituzione, cessazione dal servizio e codice di comportamento.
Gruppo sportivo dei vigili del fuoco
È istituito il gruppo sportivo “Giuseppe Godioz”, finalizzato alla preparazione fisica del personale e alla promozione dell’attività sportiva. Possono aderirvi, con priorità per personale del Corpo, familiari e dipendenti regionali. La Regione contribuisce al finanziamento e il personale impiegato in attività sportive di alto livello è considerato in servizio per il periodo di preparazione e partecipazione.
Disposizioni transitorie, abrogazioni e modifiche legislative
Fino all’adozione degli atti attuativi continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni previgenti indicate dalla legge. La norma modifica la disciplina del comparto negoziale “Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta”, aggiorna la legge sulla centrale unica del soccorso e quella sul soccorso alpino, e abroga la l.r. 37/2009, il r.r. 1/2000 e varie disposizioni regionali collegate. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
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