L.R. Valle d'Aosta 3/2026
Nuove disposizioni sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, e di altre disposizioni in materia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridisciplina in modo organico il Corpo forestale valdostano: compiti, struttura, ruoli, accesso, progressioni, incarichi, disciplina, diritti del personale e regime negoziale. Abroga la l.r. 12/2002 e altre norme, ma prevede un regime transitorio e il primo inquadramento. Si applica in Valle d'Aosta dal giorno successivo alla pubblicazione.
Ordinamento, funzionamento e personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta
Ordinamento e disciplina del Corpo forestale della Valle d'Aosta
La legge riorganizza integralmente il Corpo forestale della Valle d'Aosta, definendone compiti istituzionali, struttura, ruoli, accesso al personale, progressioni di carriera, regime disciplinare e trattamento economico. La disciplina è territoriale e opera esclusivamente nella Regione Valle d'Aosta.
Compiti e attribuzioni del Corpo forestale
Il Corpo forestale sostituisce, nell’ambito regionale e nei limiti delle competenze statutarie, le strutture statali cui erano attribuite le funzioni del Corpo forestale dello Stato. Svolge compiti tecnici di prevenzione, sorveglianza, tutela, valorizzazione e gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell’ambiente e delle risorse naturali.
Rientrano tra le attribuzioni anche:
- polizia forestale, ambientale e idraulica;
- vigilanza faunistica, ittica e ittico-venatoria;
- prevenzione dell’inquinamento e tutela ambientale, anche in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta;
- prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, con direzione delle operazioni di spegnimento e indagini post incendio, salvo la direzione del soccorso per la sicurezza delle persone e di edifici/infrastrutture, che resta al Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
- sorveglianza della rete sentieristica regionale, monitoraggio di aste fluviali e torrentizie, aree naturali protette, dati climatici, nivologici e di dissesto idrogeologico;
- coordinamento delle guardie volontarie;
- concorso in protezione civile, ordine pubblico e pubblica sicurezza su richiesta dell’autorità competente.
Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore competente, impartisce indirizzi periodici all’attività operativa e amministrativa del Corpo.
Segni distintivi e manifestazione celebrativa
Il Corpo forestale è dotato di uno stemma e di un gonfalone, le cui caratteristiche sono stabilite dalla Giunta regionale. Tali segni sono usati nelle occasioni ufficiali. È inoltre prevista una manifestazione celebrativa annuale dell’istituzione del Corpo, finalizzata alla valorizzazione e divulgazione delle attività di tutela ambientale e del corretto utilizzo del territorio.
Funzioni di polizia e indennità
Al personale dell’area tecnico-operativa sono attribuite funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, secondo il ruolo rivestito. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari, gli ispettori e i sovrintendenti; sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti.
Al personale dell’area tecnico-operativa spetta un’indennità mensile pensionabile, determinata dagli accordi negoziali, in funzione dell’anzianità di servizio nei singoli ruoli.
Commissione del Corpo forestale
È istituita una Commissione del Corpo forestale con funzioni consultive e propositive su:
- vestiario ed equipaggiamento;
- caratteristiche di automezzi e materiale tecnico;
- riconoscimenti al personale;
- programma di formazione e aggiornamento.
La Commissione dura tre anni, è presieduta dal Comandante o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante per ciascun ruolo operativo. È gratuita e si riunisce almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno tre componenti.
Organizzazione interna del Corpo
Il Corpo è incardinato presso l’Assessorato competente in materia di risorse naturali. La struttura comprende:
- il Comando centrale;
- le stazioni forestali, come unità operative periferiche;
- quattro unità organizzative tecnico-specialistiche: antincendi boschivi, tecnico-forestale, vigilanza ambientale e contenzioso, affari generali e coordinamento soccorso/emergenze.
La Giunta può istituire ulteriori unità tecnico-specialistiche o di coordinamento. Ogni stazione è retta da un Comandante di stazione, ispettore forestale.
Comandante del Corpo e comando delle stazioni
Il Comandante del Corpo dirige e gestisce il Corpo, ne controlla l’andamento, programma formazione e addestramento, e svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
In caso di assenza o impedimento è prevista la sostituzione da parte di un funzionario forestale con requisiti dirigenziali; in caso di vacanza, la reggenza è affidata dalla Giunta a un funzionario forestale idoneo. Se la reggenza supera trenta giorni, spetta il trattamento economico del Comandante.
Il Comandante di stazione sovrintende il personale, i locali e i mezzi assegnati; il vice comandante di stazione, scelto tra i sovrintendenti, lo sostituisce in caso di assenza. Le reggenze temporanee non attribuiscono diritto alla copertura definitiva del posto.
Personale e ruoli
Il personale si distingue in:
- area tecnico-operativa del Corpo forestale;
- area amministrativo-contabile e area tecnica inquadrate nei ruoli dell’Amministrazione regionale.
L’area tecnico-operativa è disciplinata in regime di diritto pubblico; il personale tecnico-amministrativo resta soggetto al regime di diritto privato del comparto unico regionale.
Sono istituiti i ruoli di:
- agenti forestali;
- sovrintendenti forestali;
- ispettori forestali;
- funzionari forestali;
- dirigenti.
La dotazione organica iniziale è stabilita nell’allegata tabella A e può essere modificata con legge di stabilità regionale. Il personale operativo, esclusi i dirigenti, esercita funzioni di polizia giudiziaria nei limiti del ruolo.
Accesso al Corpo e assunzione
L’accesso avviene tramite:
- concorso pubblico;
- assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa di familiari superstiti di appartenenti al Corpo forestale o al Corpo valdostano dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili per cause di servizio, nei limiti delle facoltà assunzionali.
Il personale assunto a tempo indeterminato è soggetto a periodo di prova di sei mesi per agenti, funzionari e dirigenti; non vi è prova per sovrintendenti e ispettori assunti da concorso interno.
Reclutamento degli agenti forestali
Gli agenti sono reclutati con concorso pubblico per titoli ed esami, seguito da un corso di formazione professionale di almeno sei mesi.
I candidati devono, tra l’altro:
- avere età tra 18 e 28 anni;
- possedere i parametri fisici previsti dalla normativa statale;
- avere diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo estero equipollente;
- possedere patente B;
- avere attestazione di conoscenza della lingua francese o italiana;
- essere idonei psicofisicamente e attitudinalmente;
- possedere i requisiti per le qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- accettare l’impiego di armi da fuoco.
Le prove includono almeno prova scritta o teorico-pratica, prova ginnico-sportiva e prova orale. La graduatoria dura tre anni.
Il corso prevede:
- assunzione a tempo determinato degli allievi;
- trattamento economico ridotto di un quinto, con esclusione di alcune indennità;
- possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita per i dipendenti regionali o del comparto unico;
- esclusione dall’esame finale in caso di rinuncia o assenze pari o superiori al 20% del corso;
- rinvio al primo corso utile in caso di assenze per legittimo impedimento, se il nuovo corso è avviato entro la validità della graduatoria.
Progressioni nel ruolo degli agenti
Le promozioni sono a ruolo aperto, secondo l’ordine di ruolo, subordinatamente a una determinata anzianità di servizio e all’assenza, nel biennio precedente, di sanzioni disciplinari pari o superiori al rimprovero scritto. Le qualifiche previste sono agente scelto, assistente, assistente capo e assistente capo coordinatore.
Sovrintendenti forestali: accesso e progressione
L’accesso al ruolo dei sovrintendenti avviene mediante concorso interno per titoli e prova orale, seguito da un corso di formazione di almeno due mesi e da esame finale. Possono partecipare gli agenti con almeno cinque anni di servizio effettivo e senza sanzioni gravi nel biennio precedente.
Il corso prevede graduatoria finale sulla base dei titoli e dell’esame; in caso di assenza superiore al 20% del corso per legittimo impedimento, è previsto l’accesso al corso successivo entro il triennio di validità della graduatoria.
Le progressioni interne portano alle qualifiche di sovrintendente, sovrintendente capo e sovrintendente capo coordinatore, con anzianità differenziate.
Ispettori forestali: accesso e progressione
L’accesso al ruolo degli ispettori avviene per concorso interno per titoli e prova orale riservato ai sovrintendenti con almeno cinque anni di servizio effettivo e senza sanzioni gravi nel biennio precedente. L’accesso comporta la qualifica iniziale di vice ispettore.
Sono poi previste le qualifiche di ispettore, ispettore capo, ispettore superiore, sostituto commissario e sostituto commissario coordinatore, con progressioni a ruolo aperto basate sull’anzianità e sull’assenza di sanzioni rilevanti.
Funzionari forestali: accesso e formazione
L’assunzione nel ruolo dei funzionari forestali avviene per concorso pubblico per esami. I candidati devono avere, tra l’altro:
- età tra 18 e 45 anni;
- parametri fisici previsti;
- laurea in discipline tecniche o giuridiche attinenti;
- patente B;
- attestazione linguistica richiesta per la categoria D;
- idoneità psicofisica e attitudinale;
- requisiti per pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
- accettazione dell’uso delle armi.
Il 50% dei posti è riservato a ispettori e sovrintendenti con almeno, rispettivamente, due anni o sette anni di servizio nel ruolo, purché in possesso dei requisiti previsti.
I vincitori devono frequentare un corso di almeno quattro mesi; il corso è a carico dell’Amministrazione e porta, dopo l’esame finale, all’ingresso nel ruolo con la qualifica di vice commissario forestale.
Dirigenti del Corpo forestale
L’accesso alla dirigenza avviene mediante scrutinio per merito comparativo e corso di formazione dirigenziale di tre mesi, con esame finale. Possono partecipare i funzionari forestali laureati con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e senza sanzioni rilevanti nel biennio precedente. Al corso accedono i primi tre classificati nello scrutinio.
Nel ruolo dirigenziale è individuata la posizione del Comandante del Corpo. L’incarico di Comandante è conferito con decreto del Presidente della Regione, dura cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocato per inidoneità, distacco o valutazione negativa.
Accertamenti di idoneità psicofisica e attitudinale
Il personale operativo e dirigenziale è sottoposto ad accertamenti sanitari per verificare idoneità psicofisica e attitudinale.
Sono previsti:
- accertamenti preliminari ai corsi di formazione, presso l’Azienda USL;
- accertamenti periodici o occasionali;
- accertamenti di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008.
L’inidoneità ai controlli preliminari comporta la non ammissione al corso e la decadenza dalle graduatorie. Gli accertamenti periodici hanno cadenza triennale fino ai 45 anni e biennale dopo tale età.
Incarichi organizzativi e dirigenziali
Per i funzionari forestali possono essere istituite posizioni organizzative nelle articolazioni tecnico-specialistiche. Gli incarichi sono conferiti dal Comandante, durano fino a cinque anni, sono rinnovabili e revocabili per esigenze di servizio o valutazione negativa.
Il titolare ha potere di firma, poteri di spesa nei limiti assegnati e gestione del personale.
Per la dirigenza, oltre al Comandante, possono essere istituite posizioni di staff. Se il posto dirigenziale è vacante o il dirigente è in disponibilità/distacco, la Giunta può attribuire temporaneamente l’incarico a un funzionario forestale idoneo.
Modifica delle funzioni per inidoneità psicofisica
Il personale operativo temporaneamente inidoneo al servizio sul territorio o all’uso dell’arma è assegnato, inizialmente, a mansioni d’ufficio presso la stazione; poi può essere impiegato al Comando centrale. Resta sospeso dalle funzioni di pubblica sicurezza, ma conserva il trattamento economico, salvo le indennità connesse all’attività operativa.
Se l’inidoneità è permanente ma permane l’idoneità al servizio sedentario e all’uso dell’arma, il personale è assegnato agli uffici del Comando centrale.
Se è inidoneo permanentemente al servizio sul territorio o all’uso dell’arma, viene adibito a mansioni dell’area amministrativo-tecnica, previo percorso formativo, con conservazione dell’inquadramento, dell’anzianità e del trattamento economico nei limiti previsti.
Riammissione, assegnazioni, mobilità e distacchi
Il personale cessato senza diritto a pensione può essere riammesso entro cinque anni, su domanda, se esistono posti vacanti nel medesimo ruolo e qualifica e se permane l’idoneità richiesta.
Le assegnazioni interne sono disposte dal Comandante secondo criteri stabiliti dalla Giunta. Sono disciplinate anche:
- assegnazioni alla centrale unica per il soccorso;
- mantenimento temporaneo della sede per chi ricopre cariche pubbliche non elettive presso altre strutture;
- assegnazione del personale candidato alle elezioni comunali in altra sede per tre anni o per l’intero mandato, se eletto.
Sono previsti distacchi presso uffici faunistici, uffici tecnici regionali, altre amministrazioni statali e altre strutture regionali, anche di durata superiore a ventiquattro mesi o pari a cinque anni rinnovabili una sola volta. Il personale distaccato conserva inquadramento, anzianità e posizione economica.
Cessazione dal servizio
Per il personale dell’area tecnico-operativa, le cause di cessazione dal servizio e i limiti di età per il collocamento a riposo seguono la normativa statale applicabile alle Forze di polizia a ordinamento civile.
Procedimento negoziale e relazioni sindacali
Il rapporto di impiego del personale non dirigente e dirigente è regolato dal procedimento negoziale previsto dalla l.r. 22/2010 per il comparto autonomo “Sicurezza e Soccorso Valle d’Aosta”. La disciplina negoziale ha durata triennale, salvo diversa durata degli accordi.
Le materie non coperte dalla legge o dagli accordi sono regolate con deliberazione della Giunta, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Il procedimento si svolge tra la delegazione pubblica e le delegazioni sindacali del personale non dirigente e dirigente.
L’accordo deve rispettare i limiti di spesa autorizzati, essere corredato di prospetti e relazioni tecnico-finanziarie e illustrativa, certificate dal Collegio dei revisori, ed essere pubblicato sul sito istituzionale.
Disciplina disciplinare: principi generali
Le infrazioni disciplinari del personale operativo sono sanzionate con:
- rimprovero orale;
- rimprovero scritto;
- sanzione pecuniaria fino a quattro ore di retribuzione;
- sospensione fino a dieci giorni;
- sospensione da undici giorni a sei mesi;
- destituzione con preavviso;
- destituzione senza preavviso.
Le sanzioni devono essere graduate secondo criteri di intenzionalità, gravità, danno, recidiva, concorso di più dipendenti e posizione rivestita. È garantito il contraddittorio e il diritto di difesa.
Organi disciplinari e Commissione regionale di disciplina
Il Comandante irroga le sanzioni al personale operativo. Se il procedimento riguarda il Comandante, decide il Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina.
La Commissione regionale di disciplina è composta da tre membri effettivi interni all’Amministrazione regionale e da tre supplenti; è competente per le sanzioni diverse dal rimprovero orale. I suoi pareri sono vincolanti.
Tipologie di sanzione
Il rimprovero orale è previsto per lievi trasgressioni o comportamenti poco gravi; il rimprovero scritto per recidiva di lievi infrazioni, inosservanza di disposizioni di servizio, scorrettezza, negligenza, disordine nell’uniforme e insufficiente rendimento.
La sanzione pecuniaria si applica, tra l’altro, per recidiva o intenzionalità rispetto a fatti già puniti con rimprovero scritto, inosservanze che creino disservizio, esercizio non autorizzato di incarichi e rifiuto ingiustificato della formazione.
La sospensione fino a dieci giorni riguarda, tra l’altro, assenza breve ingiustificata, ritardi, allontanamenti arbitrari, denigrazione dell’Amministrazione, falsa testimonianza disciplinare, condotte offensive o gravemente dannose e rifiuto di accertamenti sanitari.
La sospensione da undici giorni a sei mesi si applica per recidiva, assenze più lunghe, occultamento di fatti su beni dell’Amministrazione, uso non terapeutico di sostanze, incarichi incompatibili continuativi e molestie o violenze morali.
La destituzione con preavviso opera per recidive plurime, occultamento di distrazioni di somme o beni, inidoneità continuativa agli obblighi di servizio, mancata presa o ripresa di servizio, grave violazione dolosa dei doveri o condanna definitiva per delitti incompatibili con il rapporto.
La destituzione senza preavviso riguarda condanne definitive per reati ostativi, false attestazioni di presenza, false certificazioni mediche e falsità o frodi nell’assunzione o progressione.
Sospensioni cautelari e rapporto con il procedimento penale
È prevista la sospensione cautelare dal servizio:
- in pendenza del procedimento disciplinare, con conservazione della retribuzione, per fatti potenzialmente punibili con sospensione lunga o più grave;
- in pendenza di procedimento penale, anche con privazione parziale della retribuzione secondo la disciplina speciale.
La sospensione cautelare può durare fino a cinque anni; decorso il termine, è revocata di diritto. In caso di assoluzione definitiva, il dipendente è reintegrato con ricostruzione giuridica ed economica nei limiti previsti.
Procedimento disciplinare: termini e fasi
Il procedimento si articola in istruttoria, contestazione scritta, difesa del dipendente, eventuale esame dinanzi alla Commissione e decisione finale. La violazione dei termini comporta decadenza dell’azione disciplinare per l’Amministrazione.
In sintesi:
- l’istruttoria dura fino a 15 giorni, prorogabili una sola volta;
- la contestazione va fatta entro 20 giorni dalla conclusione dell’istruttoria;
- il dipendente ha 60 giorni per memorie e difese;
- il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla contestazione.
Sono previste regole specifiche per trasferimenti, dimissioni, acquisizione di documenti da altre amministrazioni e notifiche riservate.
Riapertura, riabilitazione e impugnazione
Il procedimento disciplinare può essere riaperto su nuove prove favorevoli al dipendente; non può comunque sfociare in una sanzione più grave di quella già irrogata.
La riabilitazione estingue la sanzione, previa valutazione dei meriti del dipendente e assenza di ulteriori sanzioni nei due anni precedenti, con possibile applicazione anche dopo dieci anni senza nuove sanzioni. Produce la cancellazione della sanzione dal fascicolo personale e non opera retroattivamente.
Contro i provvedimenti disciplinari sono ammessi ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Diritti sindacali, doveri e codice di comportamento
La libertà e i diritti sindacali sono disciplinati dalla normativa generale sui luoghi di lavoro e dal d.lgs. 165/2001, con adattamento ai meccanismi negoziali del comparto autonomo. I diritti sindacali dei dirigenti sono riconosciuti nelle medesime forme del personale non dirigente.
I doveri del personale sono integrati dal Codice di comportamento approvato dalla Giunta su proposta del Comandante, previo parere della Commissione per la valutazione e la progressione in carriera. La violazione del Codice è fonte di responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e contabile.
Valutazione del personale e progressione in carriera
Il personale degli ruoli operativi è valutato annualmente con giudizio sintetico sul rendimento e sulle capacità. La valutazione è approvata dal Comandante, sulla base di schede validate dal Comandante di stazione, e trasmessa agli uffici del personale.
Funzionari e dirigenti sono valutati annualmente su attività svolte e comportamento organizzativo. I funzionari presentano una relazione entro il 31 gennaio; le Commissioni redigono le schede entro il 30 aprile; il giudizio finale è approvato entro il 31 maggio.
La valutazione incide sulla progressione in carriera e sulla retribuzione di risultato.
Commissioni per valutazione e responsabilità dirigenziale
Per i funzionari forestali opera una Commissione composta dal Segretario generale, dal dirigente competente in materia di personale e dal Comandante. Per i dirigenti la valutazione è svolta dalla Commissione indipendente di valutazione della performance.
L’esito negativo della verifica dei dirigenti può comportare:
- decurtazione del 10% della retribuzione di posizione;
- esclusione temporanea dall’incarico fino a tre anni;
- sospensione da ogni incarico fino a due anni.
Trattamento economico, risultato e tutele assicurative
Il trattamento economico della dirigenza è composto da stipendio base e due componenti accessorie: una per posizione/incarichi/rischi e una per i risultati.
La retribuzione di risultato spetta a dirigenti e funzionari secondo i parametri degli accordi negoziali e in base alla valutazione annuale. Sono previste coperture assicurative per infortuni, infermità da servizio, responsabilità civile verso terzi e tutela legale.
Formazione, attività sportive e servizio sul territorio
L’Amministrazione promuove formazione, specializzazione e aggiornamento obbligatori. Il Comandante può designare personale del Corpo come formatore o istruttore.
Il Corpo promuove anche attività sportive, anche attraverso associazioni dedicate o distacchi presso centri sportivi di altri enti. Il personale impegnato in manifestazioni sportive di alto livello è considerato in servizio per la durata dell’evento.
Il servizio sul territorio, specie nelle stazioni, è organizzato per garantire continuità, attività notturna e nei giorni festivi, reperibilità e tempestività. Per il personale delle stazioni è previsto l’obbligo di residenza nella giurisdizione forestale e di domicilio presso alloggi di servizio gratuiti.
Uniformi, riconoscimenti, armamento ed equipaggiamento
L’Amministrazione fornisce uniformi, vestiario, tesserino e distintivo di riconoscimento, armamento personale e di stazione, automezzi, strumenti e ogni altro equipaggiamento necessario. Il personale ha l’obbligo di indossare l’uniforme, salvo l’esonero per il personale femminile in gravidanza.
Il martello forestale è affidato al Comandante di stazione, che ne autorizza l’uso al restante personale; ad ogni stazione e al Comandante è assegnato un martello con sigla CFV e numero progressivo.
Regolamento di servizio e primo inquadramento
Entro un anno dall’entrata in vigore deve essere approvato il regolamento di servizio, che disciplina incompatibilità, servizio sul territorio, continuità, reperibilità, alloggi, riconoscimenti, uniformi, equipaggiamento, armamento, stemma e gonfalone.
La legge prevede inoltre il primo inquadramento del personale nei nuovi ruoli con attribuzione delle qualifiche in base all’anzianità maturata nei profili di provenienza, mantenendo l’anzianità utile per la progressione. Se il nuovo inquadramento comporta una riduzione del trattamento economico fisso e continuativo, è riconosciuto un assegno ad personam pensionabile riassorbibile.
Regime transitorio
Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi e alla stipulazione degli accordi negoziali:
- non si procede al nuovo inquadramento;
- continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, la l.r. 12/2002, il r.r. 2/2010 e le disposizioni contrattuali previgenti;
- per i profili già in servizio si applicano regole specifiche sulle attestazioni linguistiche e sul primo inquadramento;
- gli incarichi di Comandante e Vice Comandante in essere sono prorogati fino alla copertura dei posti nel ruolo dei funzionari forestali e comunque non oltre il 30 giugno 2027;
- le competenti strutture sono autorizzate a perfezionare gli impegni di spesa 2026 e 2027 sul piano degli interventi già finanziato.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate la l.r. 12/2002, la l.r. 9/2007, la l.r. 30/2010, il r.r. 2/2010 e alcune disposizioni della l.r. 1/2005, salvi gli effetti necessari al primo inquadramento.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
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