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Legge

L.R. Valle d'Aosta 6/2026

Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 6/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d'Aosta gli strumenti di sostegno al Terzo settore, la rappresentanza, la co-programmazione e co-progettazione, i patti sui beni comuni, il volontariato e iniziative di innovazione sociale. Abroga la l.r. 16/2005 e altre disposizioni. Prevede regole transitorie fino ai nuovi atti attuativi e oneri a carico del bilancio 2026-2028.

Sostegno al Terzo settore, amministrazione condivisa e cittadinanza attiva in Valle d'Aosta

Sostegno al Terzo settore, amministrazione condivisa e cittadinanza attiva in Valle d'Aosta

La legge regionale disciplina, per il territorio della Valle d'Aosta, un quadro organico di promozione del Terzo settore, dell’amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. L’intervento si fonda sul principio di sussidiarietà e coordina rapporti tra Regione, enti locali, Azienda USL, altri enti pubblici ed Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce e valorizza l’iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per attività di interesse generale, nonché il ruolo sociale degli Enti del Terzo settore come fattori di coesione, sviluppo, resilienza e innovazione sociale. La legge si applica agli Enti del Terzo settore iscritti al RUNTS con sede o ambito di operatività nel territorio regionale.

Definizioni e soggetti coinvolti

La norma definisce i concetti centrali della disciplina: amministrazione condivisa, attività di interesse generale, beni comuni, patti per la cura e gestione condivisa dei beni comuni e cittadini attivi. Sono soggetti dell’amministrazione condivisa la Regione e i suoi enti strumentali, le aziende pubbliche di servizi alla persona, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, gli enti locali e gli organismi strumentali, oltre agli Enti del Terzo settore.

Sussidiarietà orizzontale e funzioni amministrative

Regione ed enti del sistema regionale, negli ambiti di attività di interesse generale, devono favorire l’esercizio delle funzioni amministrative nelle forme dell’amministrazione condivisa. Anche gli enti locali, nell’autonomia regolamentare, sono chiamati a promuovere e disciplinare tali forme per le funzioni di loro competenza.

Rappresentanza e partecipazione del Terzo settore

La partecipazione degli Enti del Terzo settore è assicurata tramite la Consulta regionale del Terzo settore della Valle d’Aosta, istituita presso l’assessorato competente in materia di politiche sociali. La Consulta è composta da rappresentanti regionali, degli enti locali, dei CSV, del Forum del Terzo settore e da sei rappresentanti degli ETS, uno per ciascuna sezione del RUNTS salvo le reti associative. Resta in carica per la durata della legislatura, opera a titolo gratuito e svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio.

Centri di servizio per il volontariato

La Regione riconosce il ruolo dei CSV accreditati e ne promuove l’attività di supporto tecnico, formativo e informativo. Può stipulare convenzioni o accordi anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie e può concedere un contributo annuale, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta.

Osservatorio regionale

È istituito presso l’assessorato competente un Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull’economia sociale e sull’amministrazione condivisa. L’organismo supporta i lavori della Consulta mediante raccolta dati, analisi dei bisogni, monitoraggio degli interventi e degli effetti della legge, nonché proposta di studi, ricerche e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti.

Principi dell’amministrazione condivisa

I procedimenti di amministrazione condivisa devono rispettare trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento. L’iniziativa può essere assunta sia dalle amministrazioni sia dagli ETS; è raccomandato, di norma, l’uso della valutazione di impatto sociale, con obbligo di motivare l’eventuale mancato utilizzo. La Giunta approva linee guida regionali e modalità di attuazione della valutazione di impatto sociale.

Co-programmazione

La co-programmazione è un’istruttoria partecipata finalizzata a definire bisogni, interventi, modalità di realizzazione e risorse disponibili. La procedura è avviata dall’amministrazione procedente con atto che individua gli ETS tramite procedure a evidenza pubblica o elenco aperto; può essere attivata anche su istanza degli ETS. I tavoli non comportano oneri per l’amministrazione e si chiudono con un documento istruttorio di sintesi, utilizzato poi per la programmazione generale e settoriale.

Co-progettazione

La co-progettazione riguarda la definizione condivisa di obiettivi, interventi, risorse e modalità attuative di specifici progetti di servizio o intervento. La procedura è avviata dall’amministrazione con atto che individua gli ETS e stabilisce criteri, durata, quadro economico e, se necessario, la gestione del servizio. Può essere proposta anche dagli ETS. Si conclude con progetto definitivo e convenzione; gli ETS rendicontano le attività e i contributi ricevuti.

Patti per i beni comuni e valorizzazione del patrimonio

Le amministrazioni titolari di beni comuni possono stipulare patti per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione con cittadini attivi singoli o associati. La Giunta regionale definisce le modalità applicative. Inoltre, Regione, enti locali e altri soggetti pubblici possono concedere in comodato beni immobili e mobili non utilizzati a fini istituzionali agli ETS, esclusi le imprese sociali, con pubblicazione delle richieste e eventuale valutazione comparativa in caso di più domande sul medesimo bene.

Volontariato e volontariato individuale

La Regione promuove la cultura del volontariato, soprattutto tra i giovani, anche tramite convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi al RUNTS. Le convenzioni devono rispettare i requisiti di legge e includere coperture assicurative. È inoltre riconosciuto il volontariato individuale presso le amministrazioni pubbliche, che devono disciplinare registro, attività ammesse, requisiti, consenso, cancellazione e obblighi di vigilanza e assicurazione.

Innovazione sociale e iniziative di interesse regionale

Nell’ambito della co-programmazione possono essere individuati ambiti e iniziative di innovazione sociale e di particolare interesse regionale. La Regione avvia procedure comparative per selezionare proposte progettuali presentate dagli ETS, esclusi le imprese sociali, anche da enti a struttura decentrata con sede o operatività in Valle d’Aosta. Sono previsti contributi regionali secondo criteri fissati dalla Giunta.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. La Giunta presenta ogni due anni una relazione su diffusione del Terzo settore, rappresentanza, attività dei CSV, amministrazione condivisa, contributi e iniziative finanziate, impatti e criticità, con il supporto dell’Osservatorio.

Disposizioni transitorie

Le azioni e le misure già derivanti da atti di programmazione adottati ai sensi della l.r. 16/2005, nonché gli atti attuativi in vigore o il cui procedimento sia già iniziato alla data di entrata in vigore della nuova legge, restano regolate da tali discipline fino al loro termine. Fino ai nuovi atti della Giunta continuano ad applicarsi, se compatibili, gli atti attuativi previsti dalla l.r. 16/2005.

Abrogazioni

Sono abrogate la l.r. 16/2005, salvo il comma 4 dell’articolo 13, la l.r. 10/2013 e l’articolo 31 della l.r. 4/2007. La nuova legge sostituisce quindi il previgente assetto regionale in materia di volontariato e associazionismo di promozione sociale.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo è quantificato in 339.000 euro per il 2026, 340.000 euro per il 2027 e 341.000 euro annui dal 2028. La legge indica le missioni e i programmi di bilancio interessati, prevede che alcuni interventi siano gestiti direttamente dalla Regione e autorizza la Giunta ad apportare le variazioni contabili occorrenti.

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