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Ordinanza

Ordinanza n. 4531/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento del 19/3/2025 di ricalcolo del prelievo supplementare per la campagna lattiera dal 1997 al 2008.

Giustizia amministrativa202501780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiere dal 1997 al 2008, adottato in ottemperanza a pronunce giurisdizionali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare di un'azienda agricola produttrice di latte ha impugnato il provvedimento AGEA del 19 marzo 2025 che ha ricalcolato il prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere dal 1997 al 2008. Ha dedotto la giurisdizione del giudice amministrativo e la violazione dei criteri di ricalcolo e delle disposizioni europee e nazionali in materia di quote latte, oltre che degli artt. 3, 24 e 97 Cost. e dell'art. 10-bis della legge n. 103/2023; ha inoltre eccepito la prescrizione del credito e lamentato difetto di motivazione ed eccesso di potere. AGEA ha sostenuto l'esigibilità del prelievo, l'adeguatezza della motivazione del ricalcolo e la legittimità del proprio operato. La parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza, rappresentando di avere presentato un'istanza per la definizione transattiva delle posizioni debitorie ai sensi dell'art. 10-ter della legge n. 103/2023.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure di giurisdizione, violazione dei criteri di ricalcolo e delle norme richiamate, prescrizione, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Ha disposto un incombente istruttorio: la parte più diligente dovrà riferire entro il 20 gennaio 2027 sull'esito dell'istanza presentata per la definizione transattiva delle posizioni debitorie, così da consentire al MASAF, quale organismo di composizione, di prendere posizione sulla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e recupero, sullo svincolo delle somme pignorate anche presso terzi e sul pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. Ha fissato il prosieguo della trattazione del merito all'udienza pubblica del 3 marzo 2027. Nessuna statuizione sulle spese di questa fase è riportata nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che le questioni sollevate richiedono una trattazione approfondita riservata alla fase del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA.

    La necessità di un approfondimento delle questioni è stata ritenuta incompatibile con una loro definizione nella fase cautelare e ha condotto alla trattazione nel merito.

  • art. 10-ter l. 103/2023

    Il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, vada posto a carico della parte più diligente di relazionare il Tribunale circa l’esito dell’istanza che parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato con istanza di rinvio dell’Udienza pubblica depositata il 16 settembre 2026, ciò al fine della definizione in via transattiva delle posizioni debitori pendenti ai sensi dell’art.10-ter della Legge n.103/2023, consentendo al MASAF Organismo di composizione di prendere posizione quanto alla richiesta di sospensione delle procedure di riscossione e di recupero dei debiti, allo svincolo delle somme oggetto di pignoramento anche presso terzi ed al pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione.

    La disciplina della definizione transattiva delle posizioni debitorie rileva ai fini della decisione perché l'esito dell'istanza può consentire al MASAF di pronunciarsi sulle misure richieste in relazione alla riscossione e al recupero dei debiti.

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