Regolamento (UE) 2022/131
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131 della Commissione del 24 gennaio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Carne Ramo Grande» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Carne Ramo Grande" nel registro delle DOP dell'Unione europea. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e l'assenza di opposizioni entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha portata direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Carne Ramo Grande".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell'ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione, del nome "Carne Ramo Grande" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/131: registrazione della DOP "Carne Ramo Grande"
Il regolamento dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrivendo nel registro UE il nome "Carne Ramo Grande" come denominazione di origine protetta. Il provvedimento si fonda sulla previa pubblicazione della domanda presentata dal Portogallo e sull'assenza di opposizioni nei termini previsti.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base per l'adozione dell'atto di esecuzione. Nei considerando viene ricordato che la domanda di registrazione, presentata dal Portogallo, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Esito della procedura di opposizione
La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, il nome richiesto può essere registrato.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Carne Ramo Grande" come DOP. Il prodotto è ricondotto alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento sui regimi di qualità.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell'intera Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L'articolo 1 registra il nome "Carne Ramo Grande" come denominazione di origine protetta (DOP). Il nome è classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
I considerando precisano che la domanda di registrazione presentata dal Portogallo è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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