Regolamento (UE) 2022/103
Regolamento (UE) 2022/103 della Commissione del 24 gennaio 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2021 per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 assegnato agli Stati membri dell’Unione europea. Conseguentemente, vieta alle navi UE di continuare a pescare tale stock a partire dal 18 dicembre 2021, nonché di conservarlo a bordo, trasbordarlo, trasferirlo o sbarcarlo dopo tale data. Il provvedimento è adottato sulla base del regolamento sul controllo della pesca e del quadro annuale dei contingenti fissato dal regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio.
Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea, per esaurimento del contingente 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano attività di pesca sullo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Riguarda il contingente assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per il 2021, dichiarato esaurito a decorrere dal 18 dicembre 2021. Sono esclusi, per implicazione del testo, gli operatori e le unità navali non rientranti nella bandiera/immatricolazione UE e gli stock diversi da quello indicato.
Chiusura della pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2
Il regolamento interviene per dare attuazione alla gestione del contingente di pesca 2021 relativo al merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture effettuate da navi dell’Unione hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato, rendendo necessario l’arresto immediato dell’attività di pesca su tale stock.
Contesto normativo
Il provvedimento è adottato in base al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare all’articolo 36, paragrafo 2, che disciplina il regime di controllo unionale in materia di pesca. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che fissa per il 2021 le possibilità di pesca e, dunque, il contingente oggetto di esaurimento.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro. L’oggetto materiale è lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, identificato nell’allegato con il codice stock COD/1N2AB. L’allegato indica come Stato membro interessato l’Unione europea nel suo complesso, con applicazione a tutti gli Stati membri.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2021 è considerato esaurito a decorrere dalla data fissata nell’allegato. Tale data di chiusura è il 18 dicembre 2021. La conseguenza giuridica è la cessazione della disponibilità residua del contingente per lo stock indicato.
Divieti conseguenti alla chiusura
L’articolo 2 introduce il divieto di proseguire la pesca dello stock interessato a partire dalla data di chiusura. Il divieto comprende anche le operazioni accessorie e successive sulle catture ottenute dopo tale data, ossia:
- conservare a bordo le catture;
- trasferire le catture;
- trasbordare le catture;
- sbarcare le catture.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formulazione tipica degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2021 per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2, assegnato agli Stati membri dell’Unione europea e indicato nell’allegato, è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 18 dicembre 2021.
Divieto di pesca e operazioni successive
Dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock sono vietate per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e relazione con la normativa sui contingenti
Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e si coordina con il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2021.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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