Messaggio numero 2662 del 11-07-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le istruzioni INPS per presentare e gestire la rinuncia al Reddito di Cittadinanza e alla Pensione di Cittadinanza, tramite il modulo SR183. La rinuncia è effettuabile dal titolare della carta in nome e per conto del nucleo familiare, comporta la disattivazione immediata della carta e non fa rivivere il ReI. Le sedi territoriali devono registrare l’istanza in una specifica utility e conservarla agli atti.
Indicazioni operative per la rinuncia a Reddito/Pensione di Cittadinanza
Rinuncia a Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza
Il documento contiene le indicazioni operative dell’INPS per la gestione delle istanze di rinuncia al Reddito di Cittadinanza e alla Pensione di Cittadinanza (Rdc/Pdc). Poiché il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, non disciplina espressamente modalità e possibilità di rinuncia, l’Istituto chiarisce come debba essere presentata e trattata la relativa istanza.
Presupposto e soggetto legittimato alla rinuncia
La rinuncia è qualificata come una manifestazione unanime di volontà del nucleo beneficiario. Considerato che il richiedente della prestazione coincide con il titolare della carta Rdc/Pdc, la rinuncia può essere effettuata dal richiedente/titolare della carta.
Il soggetto che presenta l’istanza deve dichiarare espressamente che la rinuncia è formulata in nome e per conto dell’intero nucleo familiare. Tale possibilità è riconosciuta indipendentemente:
- dalla fase di attuazione del beneficio;
- dalla composizione del nucleo familiare.
Modulo da utilizzare e presentazione dell’istanza
Per la rinuncia deve essere utilizzato il modulo SR183, allegato al messaggio. Il modello va presentato alle Strutture territoriali dell’INPS.
Il modulo è indicato anche come disponibile sul sito internet dell’Istituto, nella sezione “Tutti i moduli”.
Effetti della rinuncia sulla Carta Rdc/Pdc
La rinuncia determina la disattivazione della Carta Rdc/Pdc con decorrenza immediata dal momento della rinuncia stessa.
Di conseguenza:
- eventuali importi residui presenti sulla carta non sono più utilizzabili;
- la disattivazione opera dal momento della presentazione della rinuncia.
Validità delle rinunce già presentate
Le rinunce già depositate presso le Strutture territoriali possono essere considerate validamente presentate se il loro contenuto è analogo a quello del modello di rinuncia allegato.
Rapporto con il Reddito di inclusione (ReI)
Il documento precisa che la rinuncia al Rdc/Pdc non determina in alcun modo la reviviscenza del Reddito di inclusione (ReI), anche nel caso in cui il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Reddito di Cittadinanza.
Adempimenti delle Strutture territoriali INPS
Le Strutture territoriali devono gestire l’istanza di rinuncia tramite la specifica utility presente nella piattaforma intranet di gestione del Rdc/Pdc.
In particolare, devono:
- inserire la data di presentazione dell’istanza;
- conservare l’istanza agli atti della sede.
Fonte del chiarimento
Le presenti indicazioni sono state adottate previo parere, acquisito il 1° luglio 2019, della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
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