Messaggio numero 2653 del 11-07-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio fornisce chiarimenti operativi sulle domande di accredito della contribuzione figurativa per aspettative non retribuite per cariche pubbliche o sindacali e sulle modalità di denuncia della contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti iscritti ai Fondi Speciali. Vengono precisati documenti, termini, condizioni di efficacia dei provvedimenti, regole sulla validazione dei prospetti retributivi e istruzioni tecniche per la corretta imputazione in estratto conto e nelle denunce Emens/Uniemens.
Istruzioni operative su accredito figurativo per aspettativa e contribuzione aggiuntiva sindacalisti
Istruzioni operative su accredito figurativo per aspettativa e contribuzione aggiuntiva sindacalisti
Il documento fornisce ulteriori indicazioni alle Strutture territoriali per la gestione delle domande di accredito della contribuzione figurativa relative a periodi di aspettativa non retribuita per cariche pubbliche o sindacali, nonché per la corretta gestione della contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti iscritti ai Fondi Speciali. Le precisazioni richiamano istruzioni pregresse e intervengono su profili documentali, istruttori e di corretta imputazione contributiva.
Quadro generale e richiami normativi
Vengono richiamati i contenuti del messaggio n. 3499 dell’8/9/2017, condiviso con il Ministero del Lavoro, che aveva ricapitolato la normativa applicabile e le istruzioni già fornite per l’istruttoria delle domande di accredito figurativo presentate dagli iscritti alla Gestione privata. Si richiama inoltre il messaggio n. 3688 del 26/9/2017, con il quale è stata precisata la natura decadenziale del termine del 30 settembre, applicabile esclusivamente alla presentazione della domanda di accredito di contribuzione figurativa per lo svolgimento di cariche sindacali o pubbliche.
Ne deriva che:
- la documentazione necessaria alla definizione dell’istanza può essere integrata anche dopo il 30 settembre;
- la Struttura territoriale può istruire la domanda solo quando la documentazione richiesta sia completamente disponibile;
- l’accreditamento della contribuzione figurativa avviene nell’ordinamento pensionistico in relazione all’iscrizione del contribuente in atto al momento della sospensione dell’attività lavorativa.
Documentazione relativa al provvedimento di aspettativa del datore di lavoro
Per i casi in cui l’aspettativa perduri nel tempo, se il provvedimento di collocamento in aspettativa è già agli atti perché allegato alla prima domanda di accredito, il lavoratore deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione prevista nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga, purché l’aspettativa sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato.
Il documento chiarisce che:
- le dichiarazioni del datore di lavoro "ora per allora" sono utilizzabili solo per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi di concessione o proroga a tempo indeterminato;
- tali dichiarazioni non possono sostituire l’originario provvedimento di collocamento in aspettativa;
- se il provvedimento originario, ancora efficace, è irreperibile, il datore di lavoro deve produrre una propria dichiarazione di responsabilità che spieghi l’irreperibilità e le relative motivazioni, insieme ad atti idonei a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa, come ad esempio libri contabili o LUL dai quali risulti l’aspettativa per motivi sindacali.
La Struttura territoriale deve comunque valutare caso per caso la documentazione sostitutiva, attivando le consuete verifiche previste per le dichiarazioni di responsabilità.
Periodo di prova e dispensa
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.lgs n. 564/1996, i provvedimenti di collocamento in aspettativa sono efficaci ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa solo dopo il decorso del periodo di prova previsto dai contratti collettivi e, comunque, di un periodo non inferiore a sei mesi.
Viene ribadito che:
- il decorso del periodo di prova, o comunque dei sei mesi, è condizione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali;
- il periodo deve essere caratterizzato da lavoro effettivo;
- occorre considerare le assenze che, secondo il contratto collettivo applicabile, non sospendono il decorso del periodo di prova.
Quanto alla dispensa dal decorso dei sei mesi nei casi di passaggio del lavoratore da un’azienda all’altra, in applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali, si conferma quanto già indicato nella circolare n. 225 del 20/11/1996: l’esenzione deve derivare da norme o contratti che disciplinino trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie, come trasferimenti di aziende o fusioni di imprese. Si tratta quindi delle sole ipotesi di rapporti di lavoro trasferiti da un datore di lavoro a un altro, con novazione soggettiva della parte datoriale.
Prospetti retributivi dichiarati dal datore di lavoro
Con la circolare n. 153 del 24/10/2017 è stato previsto, dal 1° gennaio 2018, l’uso esclusivo del canale telematico per la presentazione delle domande di accredito figurativo relative a periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o sindacali.
Nel modello AP123 è stato inserito un prospetto retributivo con le principali voci della retribuzione teorica utile al calcolo dell’accredito figurativo. Tale prospetto deve essere validato dall’Ispettorato territoriale del lavoro, competente a confrontare i dati dichiarati dal datore di lavoro con i contratti collettivi applicabili.
Sono state tuttavia segnalate criticità quando, pur nel rispetto dell’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, il prospetto contiene, per effetto dei diversi CCNL, voci ulteriori rispetto a quelle rappresentabili. In tali casi, se l’Ispettorato territoriale del lavoro formula osservazioni, la Struttura territoriale INPS deve contattare il datore di lavoro per ottenere una specificazione ulteriore delle voci retributive, da inoltrare poi all’Ispettorato per la convalida.
Tale disciplina opera nelle more dell’implementazione del flusso Uniemens, nel quale sarà resa obbligatoria per il datore di lavoro, nei casi di lavoratore in aspettativa per motivi politici o sindacali, l’indicazione della retribuzione teorica.
Contribuzione aggiuntiva sindacalisti nei Fondi Speciali: finalità e principi generali
Il messaggio riepiloga gli adempimenti relativi alla contribuzione di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 3 del D.lgs n. 564/1996, destinata a una corretta assegnazione dei dati in estratto conto per i lavoratori dipendenti iscritti ai Fondi Speciali.
Si precisa che non vi sono innovazioni rispetto alle istruzioni contenute nel Documento Tecnico del flusso Emens/Uniemens, ma vengono forniti chiarimenti organici per risolvere le criticità emerse in relazione alla contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti registrata in estratto conto e non recepita nelle procedure di calcolo delle prestazioni pensionistiche degli iscritti ai Fondi Speciali.
Caratteristiche del flusso Emens/Uniemens per gli iscritti ai Fondi Speciali
Dal 1° gennaio 2005, nell’adempimento contributivo, la qualifica di Fondo Speciale deriva dalla valorizzazione di specifici codici previsti dal Documento Tecnico del flusso Emens/Uniemens. Ciascun Fondo è caratterizzato anche dalla riproposizione del dato retributivo in forma analitica nella sezione Fondo, la cui compilazione consente la corretta elaborazione delle future prestazioni secondo le regole della gestione speciale.
Per alcuni Fondi, tra cui FS, ex Ipost e Autoferrotranvieri, anche il datore di lavoro è tipizzato da uno specifico codice di autorizzazione apposto alla matricola. Su tale matricola possono essere denunciati solo lavoratori iscritti al medesimo Fondo.
Le stesse modalità valgono anche per la contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti, affinché essa confluisca in estratto conto con la corretta qualificazione di Fondo Speciale. In assenza dei requisiti formali e di compilazione richiesti, la contribuzione viene acquisita con valenza standard FPLD, restando esclusa dall’estratto conto Fondo Speciale e dal relativo prelievo da parte delle procedure di calcolo delle prestazioni proprie del Fondo.
Contribuzione aggiuntiva: matricola sindacale e codice di autorizzazione 4L
La matricola utilizzata dal sindacato per il versamento della contribuzione aggiuntiva deve recare obbligatoriamente il codice di autorizzazione 4L, che identifica esclusivamente gli adempimenti relativi alla contribuzione aggiuntiva sindacalisti. Tale matricola non può essere usata anche per la contribuzione obbligatoria dei dipendenti del sindacato.
Se la stessa matricola è stata impiegata per adempimenti congiunti, anche se in flussi separati o riferiti a mesi diversi, il sindacato deve chiedere alla Struttura territoriale l’apertura di una distinta posizione, così da separare:
- i dipendenti del sindacato;
- i sindacalisti.
La Struttura territoriale deve prestare attenzione alla decorrenza retroattiva per evitare commistioni tra una posizione con 4L e una priva del codice, quest’ultima operante come sindacato datore di lavoro. Le denunce pregresse non conformi devono essere cancellate da una posizione e riproposte sull’altra a cura del sindacato. La Struttura territoriale gestisce i conseguenti adempimenti contabili e i blocchi FROZEN per le denunce riproposte correttamente, verificando la coerenza formale e sostanziale dei dati trasmessi.
Contribuzione aggiuntiva per iscritti ai Fondi Speciali: corretta imputazione per Fondo
Quando la contribuzione aggiuntiva riguarda lavoratori iscritti a un Fondo Speciale con codice di autorizzazione specifico, la matricola del sindacato deve essere dotata anche del codice proprio del Fondo di appartenenza del lavoratore, per ricondurre la contribuzione all’identica valenza previdenziale del rapporto di lavoro su cui si fonda l’aspettativa o il distacco sindacale.
Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i seguenti codici e modalità di compilazione:
- FS: codice 4F, con compilazione della sezione Fondo FS oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva;
- IPOST: codice 1V, con compilazione della sezione Fondo IPOST oltre alla sezione ordinaria riferita all’aggiuntiva;
- Autoferrotranvieri: codice 2B, con compilazione della sezione Fondo per i codici X4 (iscritto ante 95) e compilazione della sola sezione ordinaria per il codice Z4 (iscritto post 95);
- Elettrici: codice X1 (ante 95), con compilazione della sezione Fondo; codice Z1 (post 95), con compilazione della sola sezione ordinaria;
- Telefonici: codice X2 (ante 95), con compilazione della sezione Fondo; codice Z2 (post 95), con compilazione della sola sezione ordinaria;
- Volo: codice X3 (ante 95), codice Y3 per chi al 31.12.95 aveva anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e ha aderito ai fondi complementari, con compilazione della sezione Fondo; codice Z3 (post 95), con compilazione della sola sezione ordinaria.
Il documento propone anche un esempio operativo: se con un’unica matricola il sindacato ha versato contribuzione aggiuntiva per iscritti al Fondo Telefonico, al Fondo FS, al Fondo ex Ipost e al FPLD, la matricola può restare per gli iscritti al FPLD, mentre per gli altri Fondi devono essere aperte tre nuove matricole dedicate. I dati relativi ai lavoratori sindacalisti devono essere rimossi dalla matricola FPLD e riproposti sulle nuove matricole, valorizzando in ciascuna la corrispondente sezione Fondo.
Istruzioni per la compilazione dei flussi
Per tutti i flussi relativi alla contribuzione aggiuntiva dei sindacalisti si precisa che, trattandosi di una denuncia non riferibile a rapporto di lavoro, non devono essere valorizzati i campi relativi all’attività lavorativa, compresa la copertura settimanale e ogni altra informazione di quel tipo.
In particolare:
- deve essere compilata la sezione ordinaria con l’elemento temporale di riferimento;
- se la denuncia riguarda un iscritto a un Fondo Speciale, deve essere indicato il relativo codice, che determina la compilazione anche della sezione Fondo corrispondente;
- le denunce già trasmesse in passato e non conformi devono essere riproposte dal 1° gennaio 2005 in poi, adeguandole a corretta matricola, codice di autorizzazione e compilazione della sezione Fondo.
Per evitare che le denunce rinviate, riferite a periodi potenzialmente prescritti, vengano bloccate dai controlli automatici, il sindacato deve utilizzare la funzione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale aziende per segnalare alla Struttura territoriale l’avvenuta trasmissione del flusso di variazione.
Denunce annuali O1/M e SA/770 fino al 2004
Per la contribuzione derivante dalle denunce annuali O1/M e SA/770 si chiarisce che, fino alla competenza 2004, non era previsto un codice identificativo della contribuzione aggiuntiva riferita a sindacalista iscritto ai Fondi. Poiché tale procedura è ormai dismessa e non soggetta a manutenzione evolutiva, non è possibile attribuire ora per allora un codice identificativo specifico.
Di conseguenza:
- tutta la contribuzione aggiuntiva fino alla competenza 2004 confluisce in estratto conto con valenza FPLD per default;
- solo in sede di calcolo della prestazione l’operatore potrà acquisire tale contribuzione secondo modalità che saranno precisate con successivo messaggio.
Supporto, casi particolari e gestione delle matricole cessate
Le richieste di chiarimento e le segnalazioni amministrative o tecniche relative alla compilazione e variazione dei flussi possono essere inoltrate ai gruppi di supporto tramite l’applicazione "Portale Ticketing" presente in "Gestione Contributiva".
Nei casi particolari:
- se la matricola del sindacato è cessata, la sua riattivazione deve essere concordata con la Struttura territoriale per il tempo necessario al reinvio dei dati pregressi;
- se la riattivazione presenta difficoltà tecnico-operative, ad esempio perché la struttura sindacale non esiste più, la criticità può essere segnalata dalla struttura sindacale territorialmente superiore agli indirizzi PEC indicati nel messaggio.
Evidenza in estratto conto e nuovo codice interno
Il documento chiarisce infine che la dicitura in estratto conto "Ctr.aggiunt.Dlgs 564/96" identifica la contribuzione aggiuntiva sindacalisti ascrivibile al FPLD.
È stato istituito un nuovo codice interno denominato "Ctr.aggiunt.Dlgs 564/96 Fondo Speciale", che identifica la contribuzione riferita a periodi dal 1° gennaio 2005 denunciata con le caratteristiche del Fondo Speciale sopra richiamate. La distinzione in estratto conto consente agli interessati di verificare direttamente la correttezza dell’adempimento e la riconduzione della contribuzione alla gestione previdenziale competente.
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