Messaggio numero 2679 del 12-07-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra le regole operative per il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i dipendenti di imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Descrive ambito di applicazione, soggetti esclusi, limiti di spesa, modalità di concessione ed erogazione, codice evento informatico e indicazioni contabili per la gestione della prestazione e dei recuperi.
Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate e trattamento di sostegno al reddito
Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate
Il documento fornisce indicazioni applicative sull’erogazione e sulla gestione del trattamento di sostegno al reddito previsto per i lavoratori delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La misura si colloca nel quadro del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, attuativo della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ed è finalizzata a tutelare l’occupazione e a consentire, ove necessario, l’accesso agli ammortizzatori sociali.
Quadro normativo e finalità della misura
Il decreto legislativo n. 72/2018, pubblicato nella G.U. n. 142 del 21 giugno 2018 ed entrato in vigore il 6 luglio 2018, disciplina la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate. La normativa è stata adottata per favorire l’emersione del lavoro irregolare, contrastare l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro e garantire, ove occorra, l’accesso all’integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali.
Successivamente, i decreti interministeriali n. 1 del 10 gennaio 2019 e n. 2 del 29 marzo 2019 hanno definito le modalità applicative e ripartito le risorse finanziarie necessarie all’attuazione della misura.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
L’articolo 1 del D.lgs. n. 72/2018 ha introdotto, in via transitoria per il triennio 2018/2020, un trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, purché sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività previsto dall’articolo 41 del D.lgs. n. 159/2011 e fino alla loro assegnazione o destinazione.
Secondo quanto richiamato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 10/2019, il trattamento è concedibile nei limiti delle risorse disponibili quando l’azienda non può accedere alle misure previste dal D.lgs. n. 148/2015 per superamento dei limiti soggettivi o oggettivi, oppure per mancanza delle condizioni di applicabilità della disciplina ordinaria.
In base al comma 2 dell’articolo 1, possono essere ammessi anche i dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, purché il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto:
- con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del D.lgs. n. 159/2011;
- oppure con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato.
Durata, misura e trattamento previdenziale
La misura è pari al trattamento di integrazione salariale ed è concessa per una durata massima di 12 mesi nel triennio di operatività 2018-2020. Al trattamento è riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 148/2015, utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il trattamento è riconosciuto in deroga:
- ai limiti soggettivi previsti dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 148/2015;
- ai limiti procedimentali previsti dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto;
- alle disposizioni in materia di politiche attive di cui all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015.
Inoltre, non è dovuto il contributo addizionale a carico delle imprese previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015.
Soggetti esclusi e cause di cessazione o revoca
Il comma 5 dell’articolo 1 individua i soggetti per i quali il trattamento non può essere richiesto:
- lavoratori indagati, imputati o condannati per associazione mafiosa, per reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, c.p., o per reati connessi;
- proposto, coniuge del proposto o parte dell’unione civile, parenti, affini e conviventi, quando il rapporto di lavoro risulti fittizio o quando tali soggetti si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda;
- lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione dello stesso.
Il trattamento cessa di essere corrisposto nel momento in cui si verificano le condizioni di esclusione ed è revocato con effetto retroattivo se tali condizioni vengono accertate successivamente.
Presentazione delle istanze e concessione
Per il procedimento e le modalità di trasmissione delle istanze si rinvia a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2019. La concessione del trattamento avviene con decreto del Direttore Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Limiti di spesa e copertura finanziaria
Il decreto interministeriale n. 2/2019 ha ripartito le risorse per finanziare il trattamento pari all’integrazione salariale a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Sono stati stanziati:
- 3,5 milioni di euro per il 2018;
- 3,5 milioni di euro per il 2019;
- 3 milioni di euro per il 2020.
Erogazione della prestazione e monitoraggio
L’erogazione del trattamento è affidata all’Istituto, che cura anche il monitoraggio della spesa. Per garantire il rispetto dei limiti finanziari, il trattamento è autorizzato esclusivamente con pagamento diretto ai beneficiari.
Modalità operative e gestione informatica
Per il pagamento in costanza di rapporto di lavoro, nel “Sistema UNICO” è stato istituito, nell’ambito del codice intervento 333, il nuovo codice evento:
- 188 – aziende sequestrate e confiscate – art. 1 D.Lgs. 72/18.
La procedura informatica dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni riferite al codice evento 188, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Ai fini della corretta compilazione della domanda mod. SR 40, viene precisato che la numerazione dei decreti non segue quella dei decreti CIGS, poiché gli atti sono emanati da una diversa divisione del Ministero del Lavoro. In “Sistema UNICO”, i decreti sono catalogati con cinque cifre: le prime due indicano l’anno, la terza è sempre “9” e le ultime due rappresentano il numero di repertorio. Ad esempio, il primo decreto del 2019 è numerato “19901”.
Istruzioni contabili
Per la gestione contabile del trattamento e delle relative movimentazioni viene istituito il conto:
- GAU30287, per l’imputazione del trattamento di sostegno al reddito corrisposto direttamente ai beneficiari ai lavoratori sospesi o a orario ridotto dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
La contabilizzazione dell’erogazione segue le modalità già definite con il conto di interferenza GPA55170. Il debito riferito ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è rilevato al conto esistente GPA10029.
Le somme non riscosse dai beneficiari sono riaccreditate e contabilizzate, nel partitario del conto GPA10031, al codice di bilancio 03074 – “Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA”.
Per il recupero delle prestazioni indebitamente erogate è istituito il conto:
- GAU24287 – entrate varie per recuperi e reintroiti del trattamento di sostegno al reddito corrisposto direttamente ai beneficiari.
A tale conto è associato, nella procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio 01094 – “Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA”.
Le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti” (RI), al conto esistente GAU00030. Il codice bilancio 01094 deve essere utilizzato anche per evidenziare, nel partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
I rapporti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri sostenuti, sono curati direttamente dalla Direzione generale.
Variazioni al piano dei conti
Il documento rinvia all’Allegato n. 5 per la descrizione delle variazioni apportate al piano dei conti, conseguenti all’istituzione e alla gestione delle nuove voci contabili connesse al trattamento di sostegno al reddito per le imprese sequestrate e confiscate.
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