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Messaggio

Messaggio numero 2658 del 11-07-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la convenzione tra INPS e CAF/soggetti abilitati per la raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali RED e delle dichiarazioni di responsabilità per le campagne 2019 e solleciti 2018, indicando soggetti interessati, esclusioni, modalità di adesione, gestione dei pagamenti e fatturazione elettronica, con scadenza per la sottoscrizione al 31 gennaio 2020.

Schema di convenzione INPS-CAF per raccolta e trasmissione RED e dichiarazioni di responsabilità

Schema di convenzione INPS-CAF per RED e dichiarazioni di responsabilità

Il documento illustra l’adozione dello schema di convenzione tra INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni reddituali e delle dichiarazioni di responsabilità. La convenzione riguarda le campagne RED ordinaria 2019, Solleciti 2018 e INV CIV ordinaria 2019/Solleciti 2018, con indicazioni operative su adesione, esclusioni, modalità di presentazione, fatturazione e pagamenti.

Ambito di applicazione delle campagne

La convenzione disciplina il servizio relativo a diverse tipologie di dichiarazioni necessarie per la corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

  • Campagna RED ordinaria 2019: riguarda i beneficiari di prestazioni collegate al reddito proprio e dei familiari che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale rilevante. Essi devono presentare la dichiarazione annuale dei redditi riferita all’anno reddito 2018.
  • Campagna RED Solleciti 2018: riguarda i soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo dichiarativo nella verifica ordinaria 2018, i cosiddetti “sollecitati”, e che devono presentare la dichiarazione relativa all’anno reddito 2017.
  • Campagna INV CIV ordinaria 2019: l’INPS richiede ai beneficiari di prestazioni assistenziali collegate a uno specifico status previsto dalla legge le informazioni necessarie a verificare la permanenza del diritto alle prestazioni. Le dichiarazioni sono rese tramite i modelli ACC.AS/PS.
  • Campagna INV CIV Solleciti 2018: riguarda i soggetti non adempienti all’obbligo dichiarativo per l’anno 2017, i cosiddetti “sollecitati”, con utilizzo dei modelli ICRIC frequenza e ICLAV.

Oggetto della convenzione e attività regolate

Lo schema convenzionale allegato al messaggio definisce in modo puntuale il perimetro del servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati.

In particolare, regola:

  • i casi in cui devono essere presentate le dichiarazioni;
  • le modalità di svolgimento del servizio;
  • la conservazione della documentazione;
  • la trasmissione telematica;
  • le attività di verifica e validazione dei dati;
  • la comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.

Il servizio è affidato in via non esclusiva.

Canali disponibili per i cittadini

Il documento precisa che, per la presentazione delle dichiarazioni reddituali e di responsabilità, restano comunque disponibili ai cittadini più canali diretti INPS.

Sono indicati:

  • il Contact Center integrato dell’Istituto;
  • i servizi online del portale Internet, in particolare “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”;
  • le Strutture territoriali dell’Istituto.

Esclusioni dal servizio affidato a CAF e soggetti abilitati

Poiché sono state stipulate specifiche convenzioni per la fornitura delle informazioni da parte delle Amministrazioni competenti, alcune comunicazioni non rientrano nel servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati.

Sono escluse:

  • le dichiarazioni relative all’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA);
  • le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari di prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenute nell’anno 2018.

Modalità alternative per la comunicazione esclusa

Il cittadino può comunque effettuare direttamente tali comunicazioni mediante:

  • il servizio online dedicato “dichiarazioni di responsabilità”, accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello;
  • il Contact Center integrato INPS;
  • le Strutture territoriali dell’Istituto.

Soggetti legittimati alla stipula e requisiti

I Centri di assistenza fiscale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, possono stipulare convenzioni singole se in possesso dei requisiti previsti dallo schema approvato.

Il soggetto abilitato alla trasmissione, professionista o CAF, deve inoltre:

  • risultare iscritto nel “Registro delle Chiavi Pubbliche degli Utenti del Fisco Telematico” del Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • essere quindi in possesso delle chiavi valide per l’applicazione “Entratel”.

Forma della convenzione e adempimenti connessi

La stipula della convenzione avviene:

  • con firma digitale;
  • con assolvimento dell’imposta di bollo a carico della parte privata, in modalità elettronica.

La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi cura il processo di convenzionamento e il relativo Direttore è autorizzato a sottoscrivere, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto.

Termine per la sottoscrizione e contatti

La procedura per la sottoscrizione delle convenzioni scade il 31 gennaio 2020.

I soggetti interessati possono rivolgersi alla:

  • Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi,
  • Area Sviluppo dei processi di integrazione e sinergia e procedimentalizzazione delle convenzioni con soggetti privati e professionisti,
  • all’indirizzo e-mail Convenzioni.CAF@inps.it.

Gestione dei pagamenti e fatturazione elettronica

I pagamenti dei servizi resi in base alla convenzione sono gestiti da due strutture diverse, a seconda della tipologia di servizio:

  • Direzione centrale Pensioni per il servizio RED;
  • Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni per il servizio INV CIV.

I soggetti convenzionati devono trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico alla struttura centrale competente, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura elettronica deve:

  • riportare il codice univoco “UF5HHG”;
  • essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni - Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato dall’Istituto sul sito www.inps.it nel percorso: “Avvisi, bandi e fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione” > “Elenco principali riferimenti INPS”.

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente dall’Istituto attraverso lo stesso canale.

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