Circolare numero 7 del 14-01-2022
Con la presente circolare, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si forniscono chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nonché le indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici. Sono altresì riepilogate le disposizioni che disciplinano la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti, sia nell'ambito del regime pensionistico dell’Unione europea che negli ordinamenti nazionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga la normativa nazionale e comunitaria relativa alla contribuzione durante il collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici che assumono incarichi temporanei presso le Istituzioni UE: chiarisce quale sistema previdenziale è applicabile (regime dell'Unione prevalente), gli obblighi residui dell'Amministrazione italiana, le facoltà in caso di cessazione o stabilizzazione del rapporto, le modalità di rimborso dei contributi INPS e le istruzioni per l'invio dei flussi Uniemens.
Obblighi contributivi per dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per impiego/incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea
Punti principali
Premessa
La circolare riassume la normativa che disciplina gli obblighi contributivi durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e fornisce chiarimenti per i casi di impiego/ incarico presso organismi internazionali, in particolare le Istituzioni UE.
Tutela previdenziale nell'ordinamento nazionale
In base alla legge n. 1114/1962 e al D.P.R. n. 3/1957, il periodo di collocamento fuori ruolo è computato agli effetti pensionistici; l'Amministrazione di appartenenza deve versare l'intera aliquota contributiva alle Casse/Fondi di appartenenza del dipendente sulla retribuzione virtuale che sarebbe spettata, mentre il lavoratore versa la ritenuta a suo carico. Alcune eccezioni: lavoratori in regime di TFR non versano ai Fondi previdenziali.
Tutela previdenziale per incarichi presso le Istituzioni UE e coordinamento
I dipendenti temporaneamente assunti dalle Istituzioni UE sono coperti dal regime previdenziale dell'Unione, autonomo e finanziato dal bilancio UE; perciò, durante il servizio UE non è dovuta contribuzione da parte dell'Amministrazione italiana ai fini pensionistici nazionali. Restano tuttavia dovuti, se pertinenti, i contributi per trattamenti diversi (TFS/TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ENPDEP, ENAM) calcolati su retribuzione virtuale; per la Gestione Privata non sussiste l'obbligo IVS salvo ulteriori prestazioni non garantite dall'UE.
Cessazione o stabilizzazione del rapporto con l'Unione: opzioni per i lavoratori
Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato VIII dello Statuto UE il dipendente può chiedere: a) il trasferimento al regime nazionale dell'equivalente attuariale dei diritti maturati nel regime UE in caso di ritorno al sistema nazionale; b) il trasferimento al regime UE del capitale equivalente maturato nel sistema nazionale se continua a prestare servizio presso l'UE dopo la cessazione del rapporto con l'Amministrazione italiana. Le facoltà possono essere esercitate una sola volta per Stato membro e per Fondo.
Rimborso dei contributi versati alle Casse/Fondi INPS
I contributi versati indebitamente dall'Amministrazione italiana per i periodi già tutelati dal Fondo dell'Unione possono essere richiesti a rimborso all'INPS entro i termini di prescrizione decennale. L'Amministrazione inoltra la richiesta alla Struttura territoriale competente; l'Istituto rimborsa dopo le verifiche, trattenendo eventuali crediti. Non sono rimborsabili contributi relativi a TFS/TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ENPDEP ed ENAM. I contributi già utilizzati per liquidare pensioni restano consolidati.
Indicazioni per i flussi Uniemens
Per i periodi di fuori ruolo verso l'UE le Amministrazioni devono inviare mensilmente il flusso Uniemens ListaPosPA indicando il Tipo Servizio 21 e valorizzando gli elementi delle Gestioni a cui il dipendente era iscritto al momento del collocamento, esclusa la gestione pensionistica. La contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione virtuale. Per regolarizzare periodi pregressi, entro i limiti prescrizionali, si devono trasmettere denunce a variazione modificando il precedente Tipo Servizio 15 come indicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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