Circolare numero 6 del 14-01-2022
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 282 del 26 novembre 2021) per l’anno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn base all'art. 4 della legge n. 419/1975 e all'art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987, gli importi fissi delle indennità antitubercolari sono aggiornati in funzione della perequazione delle pensioni. Il decreto interministeriale del 17/11/2021 ha determinato variazioni pari a +1,7% dal 1° gennaio 2022 e 0% dal 1° gennaio 2021; ne derivano i nuovi importi riportati nella circolare. La procedura automatizzata di liquidazione è stata aggiornata e resta confermato che, per i primi 180 giorni, se l'indennità di malattia è inferiore alla misura fissa, va corrisposta quest'ultima.
Adeguamento importi indennità antitubercolari in relazione alla perequazione delle pensioni (2021-2022)
Punti principali
Base normativa e decorsi
Riferimenti: art. 4 legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2 comma 2 legge 4 marzo 1987, n. 88. Perequazione determinata dai decreti ministeriali: provvisorio 0% per il 2021 (decreto 16/11/2020) e +1,7% per il 2022 (decreto 17/11/2021).
Nuovi importi per 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022
Indennità giornaliera (assicurati): € 13,50 (2021) → € 13,73 (2022). Indennità giornaliera (familiari/pensionati): € 6,74 → € 6,85. Indennità post‑sanatoriale (assicurati, giornaliera): € 22,49 → € 22,87. Indennità post‑sanatoriale (familiari/pensionati, giornaliera): € 11,25 → € 11,44. Assegno di cura/sostentamento (mensile): € 90,77 → € 92,31.
Aggiornamento procedurale
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi per gli anni 2021 e 2022.
Regola per indennità di malattia (primi 180 giorni)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, le indennità giornaliere corrisposte ai sensi della legge n. 1088/1970 (primi 180 giorni) vanno aggiornate; se l'indennità di malattia risultasse inferiore alla misura fissa di € 13,73, deve essere erogata la misura fissa.
Decorrenza e sottoscrizione
Gli adeguamenti decorrono dal 1° gennaio 2022. Circolare firmata dal Direttore Generale Gabriella Di Michele.
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