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Circolare

Circolare numero 6 del 14-01-2022

Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 282 del 26 novembre 2021) per l’anno 2022.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In base all'art. 4 della legge n. 419/1975 e all'art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987, gli importi fissi delle indennità antitubercolari sono aggiornati in funzione della perequazione delle pensioni. Il decreto interministeriale del 17/11/2021 ha determinato variazioni pari a +1,7% dal 1° gennaio 2022 e 0% dal 1° gennaio 2021; ne derivano i nuovi importi riportati nella circolare. La procedura automatizzata di liquidazione è stata aggiornata e resta confermato che, per i primi 180 giorni, se l'indennità di malattia è inferiore alla misura fissa, va corrisposta quest'ultima.

Adeguamento importi indennità antitubercolari in relazione alla perequazione delle pensioni (2021-2022)

Punti principali

Base normativa e decorsi

Riferimenti: art. 4 legge 6 agosto 1975, n. 419 e art. 2 comma 2 legge 4 marzo 1987, n. 88. Perequazione determinata dai decreti ministeriali: provvisorio 0% per il 2021 (decreto 16/11/2020) e +1,7% per il 2022 (decreto 17/11/2021).

Nuovi importi per 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022

Indennità giornaliera (assicurati): € 13,50 (2021) → € 13,73 (2022). Indennità giornaliera (familiari/pensionati): € 6,74 → € 6,85. Indennità post‑sanatoriale (assicurati, giornaliera): € 22,49 → € 22,87. Indennità post‑sanatoriale (familiari/pensionati, giornaliera): € 11,25 → € 11,44. Assegno di cura/sostentamento (mensile): € 90,77 → € 92,31.

Aggiornamento procedurale

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi per gli anni 2021 e 2022.

Regola per indennità di malattia (primi 180 giorni)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, le indennità giornaliere corrisposte ai sensi della legge n. 1088/1970 (primi 180 giorni) vanno aggiornate; se l'indennità di malattia risultasse inferiore alla misura fissa di € 13,73, deve essere erogata la misura fissa.

Decorrenza e sottoscrizione

Gli adeguamenti decorrono dal 1° gennaio 2022. Circolare firmata dal Direttore Generale Gabriella Di Michele.

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