Circolare numero 8 del 14-01-2022
La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, c. 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997) o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lett. a) come sopra specificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina requisiti, modalità di calcolo, presentazione, durata, incompatibilità, contributi figurativi, finanziamento, ricorsi, procedure operative e rilevazioni contabili dell'indennità di disoccupazione ALAS destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo per eventi di cessazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Circolare di attuazione dell'indennità ALAS per lavoratori autonomi dello spettacolo (art. 66 DL 73/2021)
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Istituzione dell'indennità ALAS dall'art. 66 del DL 73/2021 (Sostegni bis) per cessazioni involontarie dal 1/1/2022; contributo del 2% a carico dei datori/committenti confluito nella Gestione prestazioni temporanee.
Destinatari
Lavoratori autonomi a tempo determinato dello spettacolo (art.2, comma 1, lett. a) e b) D.lgs.182/1997) e 'esercenti attività musicali' ai sensi delle norme citate.
Requisiti di accesso
Requisiti congiunti: a) assenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato in corso; b) assenza di trattamento pensionistico diretto; c) non essere beneficiario del Reddito di cittadinanza (neanche come componente di nucleo); d) almeno 15 giornate di contribuzione al Fondo lavoratori dello spettacolo nel periodo richiesto; e) reddito complessivo dell'anno precedente ≤ 35.000 euro (dichiarazione in domanda e verifica Agenzia Entrate/INPS).
Base di calcolo, misura e durata
Indennità calcolata sul reddito imponibile previdenziale medio mensile (anno di cessazione ultimo rapporto e anno precedente). Misura: 75% del reddito medio fino a soglia (1.227,55€/mese per 2021) con integrazione al 25% della differenza oltre soglia, e tetto massimo mensile (1.335,40€ nel 2021). Durata: mesi pari alla metà delle giornate di contribuzione utili nel periodo di osservazione; massimo 6 mesi (156 giorni contributivi). Periodi di maternità/paternità e congedo parentale figurativo utili; non si computano giornate già impiegate per precedenti ALAS.
Presentazione della domanda
Domanda telematica obbligatoria entro 68 giorni dalla cessazione (o da fine maternità/malattia quando applicabile); accesso via portale INPS, SPID livello 2/CIE/CNS o Contact Center. Per cessazioni dal 1/1/2022 fino alla pubblicazione della circolare termine decorrente dalla pubblicazione; erogazione dall'8° giorno successivo alla cessazione nelle ipotesi transitorie.
Decorrenza e sospensioni
Decorrenza: 8° giorno dopo cessazione se domanda entro 8 giorni; altrimenti dal giorno successivo alla presentazione. In caso di malattia o maternità l'ALAS è sospesa per tutta la durata dell'indennità di malattia/maternità e ripristinata per la parte residua.
Decadenza, incompatibilità e incumulabilità
Decadenza se si diventa titolari di pensione diretta, beneficiari del Reddito di cittadinanza, titolari di altre indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, indennità agricola) o assegno ordinario di invalidità (a meno di opzione). ALAS è incompatibile/incumulabile con pensioni dirette, RdC, NASpI/DIS-COLL, indennità malattia/maternità (sospensione), e con cariche retribuite eccetto gettoni di presenza.
Prestazioni accessorie e contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa è riconosciuta d'ufficio per i periodi di fruizione in misura rapportata al reddito medio mensile entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità (es. 1.869,56€ per il 2022). La contribuzione figurativa concorre all'anzianità contributiva e alla determinazione dei requisiti pensionistici secondo le regole indicate (valorizzazione prioritaria della contribuzione da lavoro effettivo). Assegni familiari non spettano.
Finanziamento e monitoraggio
Stanziamenti pluriennali previsti all'art.66 con importi annuali dettagliati (es. 10,9 mln per 2022-2023, poi aumenti progressivi fino a 12,3 mln dal 2031). Monitoraggio automatico delle domande e procedure di controllo con Agenzia delle Entrate.
Ricorsi e istruzioni procedurali
Ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale della Struttura territoriale competente; termini: ricorso entro 90 giorni dal provvedimento; decorrenze alternative per la vertenza giudiziaria (es. 181° o 301° giorno o altri termini indicati). Gestione istruttoria automatizzata, riesami misti automatico/manuale, e recupero somme erogate in caso di non conformità.
Regime fiscale e rilevazioni contabili
L'indennità ALAS è esente da tassazione IRPEF. Pagamento tramite procedure accentrate; istituiti conti contabili specifici (PTN30113, PTN10113 per oneri e debiti, PTN24113 per recuperi, PTN32113/ENS22113 per contribuzione figurativa e altri codici di bilancio dedicati) e modalità operative per riaccrediti e recuperi indebitamente erogati.
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