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Sentenza

Sentenza n. 3312/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4154/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato a corrispondere complessivamente euro 2.000,00 mediante l'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il potere di agire per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente, senza indicare il giudice amministrativo adito, gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire o altri elementi sufficienti a identificare la specifica controversia. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ritenendo che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura idonea a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica contenuta in un documento analogico separato non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata digitalizzata e depositata o notificata unitamente all'atto nativo digitale. L'integrazione telematica dei documenti non assicura infatti né la conoscenza, da parte del conferente, del contenuto dell'atto cui il mandato si riferisce, né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata quindi ritenuta applicabile. Il vizio non è stato considerato sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'oggettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto; la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 avrebbe confermato un indirizzo interpretativo già esistente, senza innovare il quadro normativo. La mancata presenza del difensore alla camera di consiglio ha escluso l'obbligo di concedere l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di chiedere la penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della pronuncia di inammissibilità.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di "procura speciale".

    La procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri dati utili a identificare il giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio non opera quando i difensori non sono presenti all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza è interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo sulla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il Collegio, la regolarizzazione successiva della procura speciale mancante o radicalmente generica quando essa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile è rimedio eccezionale, ammesso solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi utilizzabili con una condotta prudenziale.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

    La disposizione adatta la procura al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la conoscenza del ricorso né la preesistenza della procura rispetto alla sua redazione.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati per sottolineare che, nel processo amministrativo, la difesa tecnica è ordinariamente necessaria e rende esigibile il puntuale adempimento relativo al conferimento della procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale rilasciata su documento separato dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a identificare la specifica controversia, tra cui l'oggetto del ricorso, l'autorità giudiziaria adita e, ove necessario, il provvedimento del quale si chiede l'esecuzione; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea a conferire validamente lo ius postulandi.
  • La procura analogica separata dal ricorso nativo digitale non diventa necessariamente una procura speciale apposta in calce per il solo fatto di essere acquisita in copia informatica e notificata o depositata unitamente al ricorso. La congiunzione telematica dei documenti non supplisce alla mancanza, nella procura, di elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata in occasione della notificazione o del deposito dell'atto. La sua validità deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • La mancanza o genericità radicale della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione previsto dal codice di procedura civile, né mediante il conferimento successivo di una nuova procura.
  • L'errore scusabile nel processo amministrativo non è riconoscibile quando la parte disponeva di parametri normativi o giurisprudenziali idonei a orientare la condotta processuale e abbia scelto l'opzione meno prudente; l'istituto resta riservato a situazioni di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto non imputabile.
  • Quando il difensore di una parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per una questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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