Messaggio numero 3358 del 10-08-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che, in assenza del decreto annuale entro il 31 luglio 2016, le aziende edili possono chiedere dal 1° settembre 2016 la riduzione contributiva nella misura del 2015, pari all’11,50%. Indica soggetti ammessi ed esclusi, modalità telematiche di presentazione dell’istanza tramite "Rid-Edil", codici di autorizzazione e istruzioni per l’esposizione in UniEmens e per i casi di matricole sospese o cessate. Prevede inoltre il possibile recupero o conguaglio qualora il successivo decreto modifichi o escluda il beneficio.
Riduzione contributiva edilizia 2016
Riduzione contributiva edilizia per l’anno 2016
Il documento disciplina la fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per il 2016, in attesa del decreto interministeriale annuale previsto dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Poiché il decreto non è intervenuto entro il termine, viene confermata provvisoriamente la misura già fissata per il 2015.
Quadro normativo e misura applicabile
La normativa richiamata prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio con decreto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Decorso il termine di 30 giorni dal 31 luglio e fino all’adozione del decreto, si applica la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.
Nel caso in esame, non essendo intervenuto il decreto nel periodo previsto, dal 1° settembre 2016 le aziende possono inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura del 2015, pari all’11,50%.
Ambito soggettivo e attività ammesse
Hanno diritto all’agevolazione contributiva:
- i datori di lavoro classificati nel settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305;
- i datori di lavoro classificati nel settore artigianato con codici statistici contributivi da 41301 a 41305;
- i soggetti caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Il documento precisa inoltre che non costituiscono attività edili in senso stretto e sono quindi escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, identificate da:
- codici Ateco 2007 da 432101 a 432909;
- codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308;
- presenza dei codici di autorizzazione 3N e 3P.
Per le modalità di determinazione della contribuzione su cui applicare la riduzione e per l’individuazione dei soggetti aventi diritto, il testo rinvia ai criteri già illustrati con la circolare n. 52 del 17 marzo 2016.
Periodo di applicazione
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016.
Presentazione dell’istanza
Le istanze per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edilizia per il 2016 devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano i controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.
Codice di autorizzazione e utilizzo in UniEmens
Le posizioni contributive dei datori di lavoro ammessi allo sgravio vengono contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”. Tale codice, indipendentemente dalla data di presentazione dell’istanza, ha validità da agosto a dicembre 2016.
I datori di lavoro autorizzati possono esporre il beneficio nel flusso UniEmens secondo le seguenti modalità:
- beneficio corrente: codice causale “L206”;
- recupero degli arretrati: codice causale “L207”.
Casi di matricola sospesa o cessata
Nel caso di matricole sospese o cessate, l’azienda che debba recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve presentare richiesta tramite la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, utilizzando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato al messaggio.
La sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati con questa modalità devono fruire del beneficio tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Operai non più in forza
Per gli operai non più in forza, il beneficio può essere fruito valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. Non devono però essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Deve invece essere valorizzato l’elemento con codice “NFOR”, che identifica gli operai non più in carico presso l’azienda.
Effetti di un eventuale decreto successivo
Se il decreto interministeriale dovesse escludere lo sgravio per l’anno 2016 o modificarne la misura rispetto al 2015, l’Istituto procederà al recupero degli importi non spettanti oppure fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a credito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 10 ago 2016Messaggio numero 3357 del 10-08-2016
- Messaggio · 8 ago 2016Messaggio numero 3329 del 08-08-2016
- Messaggio · 5 ago 2016Messaggio numero 3322 del 05-08-2016
- Messaggio · 3 ago 2016Messaggio numero 3284 del 03-08-2016
- Messaggio · 3 ago 2016Messaggio numero 3285 del 03-08-2016
- Messaggio · 3 ago 2016Messaggio numero 3287 del 03-08-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →