Messaggio numero 3329 del 08-08-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce ulteriori chiarimenti sui benefici previsti dalla legge n. 208/2015 per l’accompagnamento alla pensione e per l’accredito della contribuzione figurativa, precisando incompatibilità con attività lavorativa, criteri di monitoraggio delle domande, modalità di comunicazione degli esiti e limiti di decorrenza dei trattamenti pensionistici.
chiarimenti sui benefici per l’accompagnamento alla pensione e monitoraggio delle domande
Chiarimenti sui benefici per l’accompagnamento alla pensione
Il documento integra le prime indicazioni già fornite con il messaggio n. 2769 del 21 giugno 2016 in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, successivamente al decreto interministeriale 29 aprile 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2016. L’obiettivo è chiarire i requisiti di accesso, le cause di incompatibilità, il monitoraggio finanziario delle domande e la decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Benefici riconosciuti e requisiti di accesso
I benefici considerati sono l’erogazione del sussidio per l’accompagnamento alla pensione e l’accredito della contribuzione figurativa. Tali benefici sono riconosciuti solo se, alla data di presentazione della domanda, l’interessato non abbia già maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto:
- alla pensione di anzianità di cui all’articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014;
- alla pensione di vecchiaia o anticipata previste dalla normativa vigente.
È inoltre richiamato il principio di incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa, previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 29 aprile 2016.
Incompatibilità con attività lavorativa e decadenza
Il messaggio precisa che non possono accedere ai benefici i soggetti che, alla data di presentazione della domanda del 30 giugno 2016, svolgevano qualsiasi attività lavorativa.
È altresì chiarito che lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa successivamente alla domanda comporta:
- l’impossibilità di accedere ai benefici;
- la decadenza dai benefici a decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa;
- l’impossibilità di accedervi nuovamente al termine dell’attività.
I benefici non spettano anche in caso di svolgimento di lavoro socialmente utile per il quale sia previsto l’accredito della contribuzione figurativa durante il periodo di percezione del relativo assegno.
Le somme eventualmente indebitamente corrisposte a titolo di sussidio per l’accompagnamento alla pensione nei periodi di attività lavorativa sono recuperate ai sensi dell’articolo 2033 c.c..
Misura del sussidio
Il sussidio per l’accompagnamento alla pensione:
- spetta per dodici mensilità;
- è pari all’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- è riconosciuto a prescindere dalla situazione reddituale personale e familiare del beneficiario;
- non è reversibile;
- non concorre a formare la retribuzione assunta come base di calcolo della pensione.
Monitoraggio delle domande e copertura finanziaria
L’Istituto effettua il monitoraggio delle domande di accesso ai benefici sulla base della data di perfezionamento dei requisiti utili alla decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2016, 2017 e 2018, tenendo conto anche della contribuzione figurativa prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 29 aprile 2016.
Il monitoraggio serve a verificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse fissate dall’art. 1, comma 276, della legge n. 208/2015, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Se l’onere finanziario, anche solo prospetticamente, risulta superiore allo stanziamento annuale:
- la decorrenza del trattamento pensionistico è differita in base alla data di maturazione dei requisiti pensionistici;
- a parità di requisiti, rileva la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Quando la decorrenza è differita per insufficiente copertura finanziaria:
- l’accredito della contribuzione figurativa è riconosciuto utilizzando le risorse stanziate per l’anno successivo, cioè quello in cui è differita la decorrenza;
- il sussidio per l’accompagnamento alla pensione è riconosciuto solo nell’anno di differimento e nei limiti delle risorse disponibili per tale anno.
Se dal monitoraggio emerge, anche prospetticamente, il superamento del limite di risorse per una o più annualità, l’Istituto non prende in esame ulteriori domande.
Comunicazione dell’esito delle domande
All’esito del monitoraggio, le sedi comunicano agli interessati, secondo modelli e modalità operative che saranno successivamente indicati, uno dei seguenti esiti:
- accoglimento della domanda con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, se risultano maturati i requisiti entro il 2018 e vi è copertura finanziaria;
- accoglimento della domanda con indicazione del periodo di erogazione del sussidio e della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico differita per insufficiente copertura finanziaria;
- rigetto della domanda se non risultano accertati i requisiti oppure se le risorse disponibili sono esaurite.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici riconosciuti con questi benefici, previa domanda, non possono decorrere:
- prima del 1° febbraio 2016;
- dopo il 31 dicembre 2018.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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