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Sentenza

Sentenza n. 1471/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'Ordinanza n. 31 del 29 aprile 2025 del Responsabile della 4^ Area Tecnica urbanistica/Edilizia Privata del Comune di San Vendemiano (TV), avente ad oggetto “ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI”, nella parte in cui impone la demolizione entro 90 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.P.R. 380/2001 dei seguenti manufatti: “Nell'area individuata al catasto terreni foglio 16 mappali 1072, 1238 e 1239 § tutti i manufatti edilizi esistenti (…) per il ricovero di attrezzi agricoli, di legna o di animali da cortile; Nell'area individuata al catasto terreni Foglio 16 mappale 3 § tettoia coperta ad unica falda inclinata ad uso arredo giardino, posta sul confine di proprietà con il mappale n. 2206; § tettoia in legno con copertura ad unica falda inclinata in coppi e tamponata con serramenti vetrati in aderenza al fabbricato residenziale esistente in uso all'abitazione di proprietà, posta sul confine di proprietà con il mappale n. 831; § tettoia in legno con copertura a unica falda inclinata in coppi, posta in aderenza sul lato sud del fabbricato a due piani identificato al catasto urbano al sub 2, posta a circa ml 1.70 dal confine di proprietà con il mappale 831; § fabbricato a due piani in muratura intonacata con copertura a due falde in legno e coppi, posto circa a ml 1,70 dal confine di proprietà con il mappale 831 identificato al catasto urbano al sub 2 avente destinazione catastale taverna e legnaia; § manufatti ad un piano in muratura di blocchi e copertura in lamiera, posti sul confine di proprietà con i mappali n. 831 e 832 ed individuati al catasto sub 3 e porzione sub 2, aventi destinazione catastale rispettivamente a garage, legnaia e wc.”; - di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, anche sconosciuto, ed in specie, se e per quanto occorrer possa, della “relazione di accertamento dell'ufficio del 25/11/2024” richiamata nel provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 aprile 2026: - dell’Ordinanza n. 31 del 29 aprile 2025 del Responsabile Area Tecnica Urbanistica/Edilizia Privata del Comune di San Vendemiano (TV); - dell’Ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2026 del Responsabile Area Tecnica Urbanistica/Edilizia Privata del Comune di San Vendemiano (TV); per la parte in cui, negli indicati provvedimenti, rispettivamente viene disposta e confermata la demolizione del “manufatto individuato al catasto terreni foglio 16 mappale 3 come porzione del sub 2, con destinazione garage, legnaia, wc”; e di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, anche sconosciuto.

Giustizia amministrativa202501130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a molteplici manufatti edilizi, successivamente parzialmente revocata e confermata quanto a un manufatto destinato a garage, legnaia e wc

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 31 del 29 aprile 2025, con la quale era stata ordinata la demolizione di vari manufatti realizzati, secondo il Comune, in assenza di titolo edilizio, situati in parte in area agricola e in parte in area residenziale. Ha dedotto, quanto ai manufatti in area agricola, che almeno uno fosse un box prefabbricato mobile per cavalli, privo di fondazioni e facilmente rimovibile, quindi non soggetto a titolo edilizio. Ha sostenuto che una tettoia in legno fosse stata realizzata nell'ambito di lavori assentiti nel 1998 e costituisse, al più, un intervento in parziale difformità soggetto all'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001, non all'art. 31, anche perché la demolizione avrebbe arrecato pregiudizio al fabbricato principale. Ha poi affermato che il fabbricato a due piani destinato a taverna e legnaia e il manufatto a un piano destinato a garage, legnaia e wc fossero stati realizzati anteriormente al 1° settembre 1967, quando nella zona non sarebbe stata necessaria la licenza edilizia, richiamando dichiarazioni testimoniali, una pratica di sanatoria del 1986 e una licenza edilizia del 1969 relativa all'ampliamento di una stalla. Per le ulteriori tettoie ha dedotto la sproporzione della demolizione, sostenendo che sarebbe bastata la rimozione delle coperture fisse. Dopo l'ordinanza cautelare e la produzione di una fotogrammetria IGM del 1960, il Comune ha adottato l'ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2026, revocando parzialmente l'ordine di demolizione quanto al fabbricato a due piani, ritenuto risalente a epoca anteriore al 1967, ma confermandolo per il manufatto a un piano individuato come porzione del sub 2, destinato a garage, legnaia e wc. Con motivi aggiunti il ricorrente ha censurato tale conferma per violazione di legge, carenza di istruttoria e motivazione e ingiustizia manifesta, sostenendo che la licenza edilizia del 1969 costituisse principio di prova della legittimità del manufatto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il ricorso introduttivo perché, a seguito della parziale revoca dell'ordinanza, della rimozione o eliminazione di gran parte delle opere e della dichiarazione del ricorrente, l'interesse a ricorrere è rimasto attuale soltanto per il manufatto a un piano destinato a garage, legnaia e wc. Nel merito ha respinto le censure relative a tale manufatto e ha ritenuto infondati i motivi aggiunti. Il Comune ha correttamente escluso che la licenza edilizia del 1969 fosse riferibile all'opera controversa: il titolo non localizzava l'intervento in modo riconducibile al manufatto, descriveva un'opera a due piani con superfici e volumetrie maggiori e appariva riferibile ad altro immobile o manufatto. Neppure la pratica di condono del 1986 indicava tale opera come anteriore al 1967; la fotogrammetria del 1960 non la rendeva chiaramente riconoscibile; le dichiarazioni testimoniali non erano sufficienti e risultavano in parte contraddittorie con la mancata rappresentazione dell'ampliamento nel titolo del 1954 e con la diversa ricostruzione temporale prospettata dal ricorrente. Il giudice ha applicato il principio secondo cui grava sul proprietario o responsabile dell'abuso l'onere di provare rigorosamente la realizzazione del manufatto in epoca anteriore all'estensione dell'obbligo di licenza edilizia, mediante elementi oggettivi, certi e univoci; la prova testimoniale o le dichiarazioni sostitutive hanno valore recessivo rispetto a documenti, aerofotogrammetrie, ruderi, fondamenta e mappe. La conferma dell'ordine demolitorio è stata quindi ritenuta congruamente e logicamente motivata. Le spese sono state compensate per la peculiarità e l'evoluzione della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    ordinanza di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi

    La disposizione costituisce il fondamento dell'ordine di demolizione per opere eseguite in assenza di titolo; la sua applicazione è rimasta ferma quanto al manufatto per il quale il proprietario non ha provato la risalenza a epoca anteriore all'obbligo di licenza edilizia.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere che una tettoia costituisse un intervento in parziale difformità dal titolo, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Il Comune e il TAR hanno escluso che la licenza edilizia del 1969 potesse costituire principio di prova della legittimità del manufatto, perché non localizzava l'opera controversa e ne descriveva una diversa per consistenza e caratteristiche.

  • art. 10 l. 1150/1942, come modificato dalla l. 761/1967

    Il riferimento temporale è utilizzato per individuare l'estensione dell'obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate fuori dal perimetro del centro urbano; chi invoca la realizzazione anteriore deve dimostrarla rigorosamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro un ordine di demolizione, grava sul proprietario o sul responsabile dell'abuso l'onere di provare con rigore la realizzazione del manufatto in epoca anteriore all'introduzione, nell'area interessata, dell'obbligo di previo titolo edilizio.
  • La prova dell'epoca di realizzazione di un manufatto deve fondarsi prevalentemente su elementi oggettivi, certi e univoci, quali documenti edilizi, aerofotogrammetrie, ruderi, fondazioni e mappe; le dichiarazioni testimoniali o sostitutive di atto di notorietà hanno valore recessivo e, da sole, non sono normalmente sufficienti.
  • Un titolo edilizio riferito a un intervento diverso per localizzazione, consistenza, numero di piani, superfici o volumetrie non costituisce principio di prova della legittimità di un manufatto controverso ai sensi dell'art. 9-bis d.P.R. 380/2001.
  • Il ricorso contro un ordine di demolizione diviene parzialmente improcedibile quando, per effetto di una successiva revoca parziale dell'atto, della rimozione delle opere e della dichiarazione del ricorrente, viene meno l'interesse concreto e attuale limitatamente ai manufatti non più controversi.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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