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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22378/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva notificato alla cooperativa una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2005, emessa a seguito della definitività di un precedente atto di recupero di credito d'imposta indebitamente utilizzato negli anni 2005-2007. La cooperativa aveva impugnato la cartella deducendone l'illegittimità per invalidità derivata dall'illegittimità dell'atto presupposto, cioè del provvedimento di disconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 63 L. n. 289/2002. La CTR aveva respinto l'eccezione dell'Ufficio di inammissibilità del ricorso, ritenendo che la pendenza di una controversia analoga sul medesimo oggetto rendesse irrilevante l'omessa impugnazione dell'atto di recupero. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: nullità della sentenza per violazione degli artt. 18 e 19 d.lgs. n. 546/1992, perché la cartella era stata impugnata senza dedurre vizi propri; violazione degli artt. 337 e 295 c.p.c., per avere la CTR valorizzato un giudizio pregiudiziale non ancora definito con giudicato; violazione dell'art. 2909 c.c. e delle norme sul credito d'imposta (art. 7 L. n. 388/2000 e art. 63 L. n. 289/2002), oltre a un ulteriore motivo ripetitivo sulla disciplina sostanziale del credito. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, rilevando che il ricorso introduttivo contro la cartella non conteneva censure sui vizi propri dell'atto autonomamente impugnabile, e che il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il processo ai sensi dell'art. 337 c.p.c. in presenza di una causa pregiudiziale ancora non passata in giudicato, senza attribuire efficacia esterna a una sentenza non definitiva; inoltre ha preso atto che la causa pregiudiziale era stata poi definita con sentenza di legittimità sfavorevole alla cooperativa. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente, confermando la cartella di pagamento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti il primo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della cooperativa contro la cartella di pagamento, con conferma dell'iscrizione a ruolo. Ha inoltre condannato la parte intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 14 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato quale base normativa dell'iscrizione a ruolo seguita alla definitività dell'atto presupposto

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    evocato come norma sulla necessaria specificità dei motivi del ricorso

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cartella di pagamento, atto autonomamente impugnabile, può essere contestata per vizi propri; se il ricorso non deduce tali vizi, è inammissibile

  • art. 337 c.p.c.

    nel rapporto tra giudizi tributari pregiudiziale e pregiudicato, quando il giudizio pregiudiziale è definito con sentenza non definitiva, il giudice deve eventualmente sospendere il processo pregiudicato ai sensi di questa norma

  • art. 295 c.p.c.

    ritenuto non applicabile nel caso di specie, poiché la sospensione ex art. 295 opera solo nei casi previsti dalla norma e non per sentenze tributarie non passate in giudicato

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente per denunciare l'erroneo uso di una decisione non definitiva nel processo pregiudicato

  • art. 7 L. 23 dicembre 2000, n. 388

    richiamato congiuntamente alla disciplina del credito d'imposta oggetto della controversia

  • art. 63 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma costitutiva del credito d'imposta disconosciuto all'esito del controllo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    parametro processuale dei motivi di nullità/violazione processuale dedotti in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro dei motivi di violazione di legge sostanziale e processuale dedotti in cassazione

Massime di principio

  • L'impugnazione della cartella di pagamento, quale atto autonomamente impugnabile, è ammissibile solo se diretta a far valere vizi propri dell'atto; se il ricorso si limita a contestare la legittimità dell'atto presupposto ormai definitivo, il ricorso introduttivo è inammissibile.
  • Quando tra due giudizi tributari esiste un rapporto di pregiudizialità, la sentenza resa nel giudizio pregiudicante non passata in giudicato non spiega efficacia di accertamento esterno nel giudizio pregiudicato; il giudice deve semmai valutare la sospensione del processo, non decidere come se quella pronuncia fosse già definitivamente vincolante.
  • Nel processo tributario la sospensione per pregiudizialità va ricondotta all'art. 337 c.p.c. quando la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza ancora impugnabile, mentre non può attribuirsi alla decisione non definitiva autorità di giudicato.
  • Se il ricorso per cassazione è fondato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della parte soccombente nel merito.
  • L'iscrizione a ruolo e la cartella conseguenti a un atto presupposto divenuto definitivo restano ferme ove non siano dedotti e provati vizi propri della cartella o della sua notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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