Risposta n. 665 del 6/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSuperbonus - Interventi antisismici, di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni di un edificio condominiale e sulla singola unità residenziale e relativa pertinenza
Il quesito
Se l'immobile debba essere considerato condominio o edificio plurifamiliare con unità indipendenti ai fini del Superbonus e quali siano i limiti di spesa applicabili ai vari interventi prospettati
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Istante ritiene che l'immobile sia un condominio minimo e che i limiti di spesa vadano calcolati come per i condomìni: cappotto parti comuni 40.000 euro x 4 = 160.000 euro; coibentazione sottotetto singola unità 60.000/1,1 = 54.545,45 euro; impianto fotovoltaico 48.000 euro per unità e 2.400 euro/kW; accumulo 48.000 euro per unità e 1.000 euro/kWh; serramenti e schermature 60.000 euro per unità; colonnine ricarica 1.500 euro cad., max 2 per unità (3.000 euro); interventi antisismici locali limite 96.000 euro x 4 = 384.000 euro; lavori non ammessi al Superbonus detraibili al 50% entro 96.000 euro per unità.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda nel ritenere applicabile la disciplina da condominio (condominio minimo) data la presenza di parti comuni e pluralità di proprietari, ricordando il requisito che l'edificio sia residenziale per oltre il 50% della superficie. Conferma i limiti e le regole operative: cappotto su superfici riscaldate ammissibile (40.000 x 4 = 160.000), porzioni su locali non riscaldati ammissibili solo se necessarie al miglioramento dei ponti termici; coibentazione sottotetto ammessa se incide >25% della superficie disperdente e comporta il miglioramento energetico richiesto (spesa trainata 54.545,45 euro per unità calcolata dividendo la detrazione per 1,1); PV e accumulo nei limiti di 48.000 euro e 2.400 euro/kW e 1.000 euro/kWh rispettivamente; colonnine 1.500 euro cad. (qui 3.000 euro); interventi antisismici valutabili su base di unità strutturale secondo NTC 2018 e pareri tecnici, ammessi se rispettati i requisiti e con limite 96.000 x 4 = 384.000; lavori non ammessi al Superbonus possono eventualmente fruire del 50% entro 96.000 euro per unità. L'Agenzia sottolinea la necessità di attestazioni tecniche, contabilizzazioni distinte e il controllo successivo sulla conformità degli interventi e delle spese.
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