Cassazione Civile, Ordinanza n. 04597/2026 del 01/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, con cui venivano richieste somme per ritenute a titolo di acconto operate dai sostituti d'imposta ma non versate e veniva negata la detrazione degli interessi passivi su un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto del diritto di abitazione. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, mentre la CTR, su appello dell'Ufficio e appello incidentale del contribuente, aveva rigettato l'originario ricorso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione delle norme sul sostituto d'imposta e sulla responsabilità del sostituito, sostenendo che, avendo documentato le ritenute operate dai sostituti, non poteva essergli addebitato il tributo omesso dai medesimi in assenza di azione nei loro confronti; 2) violazione della disciplina agevolativa sugli interessi passivi del mutuo, assumendo che la detrazione spettasse anche quando il mutuo fosse finalizzato all'acquisto del diritto reale di abitazione; 3) in via subordinata, illegittimità delle sanzioni, poiché egli si era attivato inutilmente per ottenere le certificazioni delle ritenute e l'omesso versamento non era a lui imputabile. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha depositato documentazione di sgravio parziale del carico, che ha determinato la cessazione della materia del contendere quanto alle ritenute e alle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul primo e sul terzo motivo, perché l'Agenzia delle Entrate aveva sgravato le somme relative alle ritenute operate e non versate, oltre a interessi e sanzioni, facendo venir meno la controversia su tali profili. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo fondato il principio secondo cui la detrazione degli interessi passivi del mutuo ipotecario, in materia di agevolazioni fiscali per la casa, può spettare anche quando il finanziamento sia finalizzato all'acquisto di un diritto reale di abitazione, in coerenza con un'interpretazione sistematica e teleologica della disciplina. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione di giudicato esterno sollevata dall'Agenzia per difetto di prova della sentenza richiamata e del suo passaggio in giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla detraibilità degli interessi passivi e la causa è stata rinviata alla C.G.T.2 della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
il controllo formale è il presupposto della cartella impugnata, ma nel caso concreto le somme riferite alle ritenute non versate sono poi state sgravate in autotutela
art. 25 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina delle ritenute operate dal sostituto d'imposta
art. 64 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa responsabilità del sostituito in presenza di ritenute effettivamente operate
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla disciplina delle ritenute fiscali
art. 163 d.P.R. n. 917/1986
invocato dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della dedotta non debenza delle somme richieste
art. 13 bis d.P.R. n. 917/1986
la Corte, aderendo a un'interpretazione sistematica e teleologica, ha ritenuto che l'agevolazione sugli interessi passivi possa riguardare anche l'acquisto di un diritto reale di abitazione, non solo della piena o nuda proprietà
art. 2, commi 2 e 5, d.lgs. n. 472/1997
richiamato per contestare le sanzioni, ma la questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere conseguente allo sgravio
art. 35 d.P.R. n. 602/1973
la responsabilità solidale del sostituito è esclusa quando le ritenute siano state effettivamente effettuate; la solidarietà opera solo se le ritenute non sono state operate
art. 124 disp. att. c.p.c.
la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria sulla sua non impugnabilità
art. 372 c.p.c.
non impedisce la produzione in cassazione dei documenti attestanti la formazione successiva del giudicato esterno
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- In materia di riscossione delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, il sostituito non risponde in solido per le somme che il sostituto abbia effettivamente trattenuto ma non versato, poiché la solidarietà prevista dalla disciplina speciale opera solo quando le ritenute non siano state effettuate.
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, ma chi lo invoca deve provarne l'esistenza con la produzione della sentenza e dell'attestazione di cancelleria che ne certifichi la definitività.
- Le agevolazioni fiscali collegate all'acquisto dell'abitazione vanno interpretate in modo sistematico e secondo ratio legis: il riferimento all'acquisto dell'unità immobiliare può ricomprendere anche l'acquisto di un diritto reale di godimento idoneo a soddisfare l'esigenza abitativa, non solo il trasferimento della piena proprietà.
- Quando l'amministrazione procede allo sgravio integrale delle somme controverse in corso di giudizio, viene meno l'interesse alla decisione sui relativi motivi e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
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