Cassazione Penale, Sentenza n. 18599/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'incidente di esecuzione proposto da Kriz, il quale contestava la nullità della notificazione dell'ordine di esecuzione del 19/02/2024 effettuata per irreperibilità. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 157 e 159 c.p.p. perché, dopo un unico accesso infruttuoso presso l'abitazione, non sarebbero state compiute cumulativamente le ricerche previste (es. luogo di nascita, dimora nota, accesso in altri luoghi indicati dall'art.159) e lamentava carenza di motivazione nonché la mancata assunzione di informazioni al difensore ai sensi dell'art. 656, comma 8‑bis c.p.p. per disporre la rinnovazione della notificazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza del Tribunale che aveva motivato l'impraticabilità di ulteriori ricerche: verbale attestava l'accesso nella dimora in cui risultava aver dimorato ma non nel luogo di effettiva residenza, nuovi occupanti (parenti) non sapevano dove si trovasse, interrogazione in banca dati ha escluso la detenzione, indagini anagrafiche hanno evidenziato la cancellazione dai registri dal 2019 e l'irreperibilità della famiglia anagrafica. Pertanto non risultava utile compiere altri accertamenti e il decreto di irreperibilità e la notificazione nelle forme previste per irreperibili sono stati ritenuti validi. Inoltre l'art. 656, comma 8‑bis c.p.p. non si applica ai casi di condannato irreperibile, latitante o evaso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157 c.p.p.
Richiamato come parte del quadro normativo sulle notificazioni; il principio applicato è che le ricerche devono rispettare le previsioni procedurali, ma la loro estensione è condizionata all'effettiva praticabilità degli accertamenti.
art. 159 c.p.p.
Le ricerche nei luoghi indicati dall'art.159 (es. dimora, domicilio, luogo di nascita, altri luoghi) sono normalmente cumulativamente richieste per emettere il decreto di irreperibilità, ma l'obbligo è subordinato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti; se non vi è una ragionevole speranza di reperire la persona, ulteriori ricerche non sono obbligatorie.
art. 656, comma 5 c.p.p.
Richiamato rispetto alla sospensione dell'esecuzione connessa all'ordine di esecuzione; contestualizza il procedimento di esecuzione e le conseguenze della notificazione.
art. 656, comma 8‑bis c.p.p.
Prevede che il pubblico ministero, ove provato o probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, può assumere informazioni e disporre la rinnovazione della notificazione; la Corte conferma che tale norma non è applicabile al caso del condannato irreperibile, latitante o evaso.
Massime di principio
- L'obbligo di effettuare le ricerche indicate dall'art.159 c.p.p. in via cumulativa è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti: non è richiesta una ricerca formale ed illimitata quando non vi sia una concreta possibilità di reperimento.
- La motivazione del provvedimento che dichiara l'irreperibilità deve descrivere le attività svolte e spiegare perché ulteriori ricerche siano impraticabili o prive di fondamento; una motivazione chiara evita l'annullamento del decreto.
- Le indagini anagrafiche e le interrogazioni alle banche dati (es. stato detentivo) sono strumenti rilevanti e possono giustificare l'emissione del decreto di irreperibilità se dimostrano l'effettiva impossibilità di reperimento.
- L'art. 656, comma 8‑bis c.p.p. (rinnovazione della notificazione su richiesta del PM) non trova applicazione nei confronti del condannato irreperibile, latitante o evaso; la sua invocazione in tali casi è infondata.
- Censure generiche o aspecifiche sulla mancata effettuazione di ulteriori accertamenti sono spesso inammissibili o destituite di fondamento se il giudice ha dato adeguata motivazione sulla praticabilità e utilità delle ricerche.
- Il rigetto infondato o inammissibile del ricorso può comportare la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, l'applicazione di sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende).
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