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Risoluzione

Risoluzione n. 69 del 7/07/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che la comunione familiare istante non è un ente gestore di demanio collettivo escluso da IRES ex art. 74 TUIR, ma un soggetto passivo IRES riconducibile agli enti privati. Per le singole attività descritte fornisce il trattamento fiscale: affitto e locazione dipendono dalla commercialità, la mera cessione di legnatico ai soci non rileva, le attività con corrispettivo verso enti pubblici e terzi generano reddito d’impresa e IVA, mentre per i piani forestali/contributi pubblici non è possibile una qualificazione in astratto. Quanto al modello EAS, l’obbligo sussiste in generale per gli enti associativi non commerciali che fruiscono di regimi agevolativi, ma la verifica concreta presuppone la previa qualificazione dell’ente.

Regime IRES e IVA di una comunione familiare di diritto privato; modello EAS

Regime tributario di una comunione familiare su fondi di proprietà collettiva

La risoluzione esamina il trattamento ai fini IRES e IVA di una comunione familiare di diritto privato riconosciuta ai sensi della normativa regionale friulana. Il documento chiarisce, inoltre, se l’ente possa essere considerato ente gestore di demanio collettivo, quali effetti fiscali derivino dalle attività indicate nell’istanza e se vi sia obbligo di presentazione del modello EAS.

Inquadramento del soggetto istante

L’ente istante è una comunione familiare tra discendenti ed eredi degli antichi titolari di fondi di proprietà collettiva indivisa. Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi della legge regionale Friuli Venezia Giulia 5 gennaio 1996, n. 3, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0380/Pres. del 20 novembre 2007.

Lo statuto richiamato nel documento attribuisce all’ente la funzione di amministrare e godere in modo indiviso il patrimonio di sua proprietà e di organizzare in comune il godimento del patrimonio stesso a favore dei soci, nel rispetto di consuetudini e tradizioni. La comunione è descritta come soggetto di diritto privato, costituito dagli eredi legittimi di coloro che risultano iscritti nel registro dei soci storico, oltre ad altri soggetti ammessi per specifici requisiti o meriti.

Quesiti posti

L’interpello chiede chiarimenti su tre profili:

  • se l’ente rientri tra gli enti gestori di demanio collettivo e sia quindi escluso da IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, TUIR;
  • se, in alternativa, possa essere qualificato come ente non commerciale ai fini IRES e IVA, con riferimento alle attività che intende svolgere;
  • se, in tale ipotesi, sia tenuto alla presentazione del modello EAS ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Esclusione dall’IRES ex articolo 74 TUIR: risposta negativa

L’Agenzia richiama l’articolo 74 del TUIR, che esclude dalla soggettività passiva IRES lo Stato e altri enti pubblici, tra cui le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo. Viene precisato, sulla base della circolare n. 40 del 17 febbraio 1999, che tale categoria riguarda strutture organizzative di natura pubblicistica preposte all’amministrazione di beni demaniali collettivi, cioè beni soggetti a proprietà collettiva di diritto pubblico e caratterizzati da inalienabilità, imprescrittibilità, inespropriabilità e inusucapibilità, a favore di una collettività.

Nel caso esaminato, l’ente non è ritenuto ente pubblico né soggetto preposto all’amministrazione di demanio collettivo in senso pubblicistico. Al contrario, viene qualificato come comunione familiare di natura privatistica, dotata di personalità giuridica di diritto privato, che gestisce beni comuni destinati al godimento di un gruppo ristretto di soggetti e non dell’intera collettività locale.

Conseguentemente, l’ente non è escluso dall’IRES ai sensi dell’articolo 74, comma 1, TUIR, ma rientra tra i soggetti passivi IRES ex articolo 73 del TUIR. La sua eventuale qualificazione come ente commerciale o non commerciale dipenderà dall’oggetto esclusivo o principale dell’attività svolta.

Trattamento fiscale delle singole attività indicate

L’Agenzia precisa che la qualificazione complessiva dell’ente come commerciale o non commerciale non può essere definita in sede di interpello, perché richiede un esame concreto delle modalità effettive di svolgimento delle attività e delle loro dimensioni. Fornisce quindi indicazioni per ciascuna attività descritta.

Affitto di terreni agricoli o per usi diversi

Per l’affitto dei terreni occorre distinguere:

  • uso agricolo: si applica l’articolo 33 del TUIR; il reddito agrario concorre al reddito complessivo dell’affittuario e il reddito dominicale resta imputato al possessore ai sensi dell’articolo 26 del TUIR;
  • uso non agricolo: si applica l’articolo 67, comma 1, lettera e), TUIR; i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli concorrono al reddito complessivo come redditi diversi, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.

Se l’attività di affitto presenta i caratteri della commercialità, essa genera reddito d’impresa ai fini IRES ai sensi dell’articolo 55 TUIR e rileva ai fini IVA ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

Locazione di fabbricati

I canoni di locazione possono produrre:

  • redditi fondiari, se l’attività non ha carattere commerciale;
  • redditi d’impresa, se la locazione è svolta con caratteri di commercialità.

Se l’attività è commerciale, i canoni rilevano anche ai fini IVA come corrispettivi di prestazioni di servizi rese nell’esercizio di impresa, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR n. 633 del 1972.

Pulizia dei boschi e successiva cessione del legnatico ai soci

L’attività di pulizia dei boschi con successiva cessione del legnatico ai soci non assume rilevanza fiscale, sia ai fini IRES sia ai fini IVA, purché consista nella mera asportazione da parte dei soci del legnatico ottenuto dalla pulizia e non in una cessione di beni verso corrispettivo.

Pulizia dei boschi per enti pubblici e cessione di legnatico a terzi

Le attività di pulizia dei boschi svolte in base a convenzioni con enti pubblici, con percezione di corrispettivi specifici, e la cessione a terzi di parte del legnatico realizzato con il lavoro dei soci sono considerate attività svolte in forma d’impresa. Ne deriva che:

  • ai fini IRES producono reddito d’impresa;
  • ai fini IVA rientrano nel campo di applicazione del tributo come prestazioni di servizi e cessioni di beni.

Redazione di piani di gestione forestale, sistemazioni boschive e strade interpoderali

Per questa attività, remunerata con contributi pubblici a copertura totale o parziale della spesa, l’Agenzia non esprime un qualificazione definitiva. Rileva che la descrizione fornita è troppo generica e sintetica per stabilire il trattamento fiscale, perché occorrerebbe valutare:

  • la tipologia del rapporto con i soggetti eroganti;
  • la natura degli importi percepiti;
  • le caratteristiche concrete dell’attività svolta.

Obblighi contabili e documentali

Per tutte le attività commerciali eventualmente svolte devono essere rispettati gli obblighi contabili e di documentazione previsti:

  • dal DPR n. 600 del 1973, articoli 13 e seguenti;
  • dal DPR n. 633 del 1972, articoli 21 e seguenti.

Modello EAS: principi generali

Quanto al terzo quesito, l’Agenzia osserva che la risposta dipende preliminarmente dalla qualificazione dell’ente come ente non commerciale, valutazione che non può essere compiuta in sede di interpello per le ragioni già esposte.

In via generale, viene precisato che l’obbligo di presentazione del modello EAS grava sugli enti non commerciali di tipo associativo che, ricorrendone i presupposti, si avvalgono delle disposizioni agevolative contenute nell’articolo 148 del TUIR e nell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

Per condizioni, modalità e termini di presentazione del modello EAS, la risoluzione rinvia alle circolari n. 12 del 9 aprile 2009, n. 45 del 29 ottobre 2009 e n. 51 del 1° dicembre 2009.

Esito complessivo

La risoluzione conclude che la comunione familiare istante non beneficia dell’esclusione da IRES prevista per gli enti gestori di demanio collettivo. Essa resta soggetto passivo IRES e, a seconda delle concrete attività svolte, potrà essere qualificata come ente commerciale o non commerciale. Il trattamento di alcune attività è definito in modo puntuale, mentre per i piani forestali e i contributi pubblici non è possibile una conclusione generale sulla base dei soli elementi forniti.

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