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Risoluzione

Risoluzione n. 68 del 7/07/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le aziende ospedaliero-universitarie possono rientrare tra i beneficiari delle erogazioni liberali deducibili sia per le persone fisiche ex art. 10, comma 1, lett. l-quater), TUIR, sia per i soggetti titolari di reddito d’impresa ex art. 100, comma 2, lett. a), TUIR, purché sussistano i requisiti normativi previsti e le eventuali attività accessorie non siano prevalenti o autonome.

Erogazioni liberali deducibili a favore di aziende ospedaliero-universitarie

Erogazioni liberali a favore di aziende ospedaliero-universitarie

La risoluzione esamina la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore di un’azienda ospedaliero-universitaria, con riferimento sia alle persone fisiche sia ai soggetti titolari di reddito d’impresa. L’Agenzia delle Entrate conferma la rilevanza del collegamento funzionale tra attività sanitaria e funzioni universitarie ai fini dell’agevolazione.

Quesito posto dall’istante

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ALFA rappresenta di essere nata dall’integrazione del sistema sanitario con l’Università degli studi e di perseguire il massimo livello di risposta alla domanda di salute attraverso un processo che unisce inscindibilmente didattica e ricerca. Sulla base di ciò chiede se le erogazioni liberali a suo favore possano essere dedotte dagli eroganti ai sensi:

  • dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR;
  • dell’art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR.

Posizione prospettata dall’interpellante

L’Azienda ritiene di poter rientrare tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali agevolate in entrambi i casi, in quanto:

  • è costituita con la partecipazione dell’Università;
  • è un ente con personalità giuridica che persegue finalità di assistenza sanitaria integrate da finalità di istruzione;
  • lo svolgimento marginale di attività diverse dall’assistenza sanitaria strettamente intesa non dovrebbe precludere il beneficio, trattandosi di attività comunque connesse, quali sperimentazione di farmaci, formazione del personale sanitario, locazione di aree parcheggio e servizio mensa per i dipendenti.

Inquadramento dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater), TUIR

L’Agenzia richiama la disposizione dell’art. 10 del TUIR, che consente alle persone fisiche di dedurre dal reddito complessivo taluni oneri, tra cui le erogazioni liberali in denaro a favore di:

  • università;
  • fondazioni universitarie di cui all’art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000;
  • istituzioni universitarie pubbliche;
  • enti di ricerca pubblici;
  • enti di ricerca vigilati dal MIUR, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
  • enti parco regionali e nazionali.

Aziende ospedaliero-universitarie come beneficiarie delle erogazioni deducibili per le persone fisiche

L’Agenzia osserva che le aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 517/1999:

  • operano nell’ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale;
  • concorrono al raggiungimento degli obiettivi sanitari e alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’università;
  • realizzano un’integrazione sinergica tra funzioni del servizio sanitario nazionale e funzioni della facoltà di medicina e chirurgia.

In ragione di tale partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali universitarie, l’Agenzia ritiene che le aziende ospedaliero-universitarie possano essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche ex art. 10, comma 1, lettera l-quater), TUIR.

Inquadramento dell’art. 100, comma 2, lettera a), TUIR

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, l’art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR prevede la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente:

  • finalità di educazione;
  • istruzione;
  • ricreazione;
  • assistenza sociale e sanitaria;
  • culto;
  • oppure finalità di ricerca scientifica.

La deduzione è ammessa entro il limite complessivo del 2% del reddito d’impresa dichiarato.

Requisiti soggettivi e oggettivi per la deduzione ex art. 100 TUIR

L’Agenzia precisa che per beneficiare dell’agevolazione è necessario che il soggetto destinatario:

  • abbia personalità giuridica;
  • persegua esclusivamente una o più delle finalità indicate dalla norma.

Tali requisiti vanno verificati sulla base della normativa di settore e/o degli statuti e atti costitutivi del beneficiario.

Applicazione al caso dell’azienda ospedaliero-universitaria

Nel caso esaminato, l’Agenzia rileva che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 517/1999, le aziende ospedaliero-universitarie sono strutture dotate di autonoma personalità giuridica, attraverso le quali si realizza la collaborazione tra servizio sanitario nazionale e università. Il requisito soggettivo risulta quindi soddisfatto.

Quanto al requisito oggettivo, l’Agenzia richiama l’art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 517/1999, dal quale emerge che le aziende ospedaliero-universitarie perseguono finalità di assistenza sanitaria integrate da finalità di istruzione, tramite la sinergica integrazione con la facoltà di medicina e chirurgia.

Attività accessorie o commerciali e loro incidenza

La risoluzione affronta anche il tema delle attività ulteriori svolte in modo marginale, come:

  • sperimentazione di farmaci commissionata da imprese farmaceutiche;
  • formazione di operatori sanitari, medici e infermieri;
  • locazione di aree per parcheggio visitatori;
  • servizio mensa per i dipendenti.

Richiamando la risoluzione n. 386 del 17 ottobre 2008, l’Agenzia chiarisce che l’art. 100, comma 2, lettera a), privilegia il profilo finalistico dell’erogazione e non impedisce in assoluto lo svolgimento di attività commerciali, purché:

  • siano attività non particolarmente significative;
  • siano svolte in diretta attuazione delle finalità agevolate;
  • non assumano rilevanza autonoma;
  • non introducano finalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce dei presupposti richiamati, l’Agenzia conclude che l’Azienda ospedaliero-universitaria ALFA può essere ricondotta tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali deducibili anche ai sensi dell’art. 100, comma 2, lettera a), del TUIR, sempre che ricorrano le condizioni sopra indicate.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude con l’invito alle Direzioni regionali e provinciali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati nel documento.

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