Risoluzione n. 72 del 12/07/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate qualifica i redditi derivanti dagli ETC come redditi diversi di natura finanziaria, non come redditi di capitale. Gli ETC sono considerati strumenti finanziari derivati collegati a commodities, e i relativi redditi, se percepiti da persone fisiche non imprenditori, sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,50%.
Trattamento fiscale dei redditi derivanti dagli Exchange Traded Commodities (ETC) ex art. 67, comma 1, lett. c-quater), TUIR
Trattamento fiscale degli Exchange Traded Commodities (ETC)
La risoluzione esamina il regime fiscale dei redditi generati dagli Exchange Traded Commodities (ETC), strumenti finanziari quotati sul mercato ETFplus e collegati all’andamento di materie prime, indici o panieri di commodities. L’obiettivo è stabilire se tali proventi debbano essere qualificati come redditi di capitale oppure come redditi diversi di natura finanziaria.
Quesito e caratteristiche degli ETC
L’Associazione istante descrive gli ETC come strumenti finanziari emessi da una Special Purpose Vehicle (SPV) a fronte dell’investimento diretto in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Le caratteristiche indicate sono:
- assenza di scadenza;
- assenza di interessi periodici e/o certi;
- diritto dell’investitore a ottenere un determinato quantitativo di commodities oppure un importo in denaro equivalente.
L’istanza chiede conferma del trattamento fiscale applicabile a tali strumenti.
Tesi del contribuente
Secondo l’Associazione, gli ETC non possono essere considerati titoli similari alle obbligazioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera c), n. 2, del TUIR, poiché non garantiscono la restituzione del capitale a scadenza. Inoltre, non sarebbero assimilabili a OICR per mancanza del NAV periodico e per l’assenza delle procedure di commercializzazione in Italia previste dal TUF.
L’istante esclude anche che l’acquisto di ETC integri un impiego di capitale idoneo a generare redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, lettera b), del TUIR, anche richiamando il principio secondo cui non rientrano tra i redditi di capitale i proventi derivanti da rapporti aleatori da cui possano derivare differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. In conclusione, ritiene applicabile l’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, relativo ai rapporti da cui deriva il diritto di ricevere a termine pagamenti collegati a quotazioni o valori di metalli preziosi o merci.
Valutazione dell’Agenzia sulle caratteristiche degli ETC
L’Agenzia descrive gli ETC come strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti, anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle attività sottostanti o di indici e panieri relativi a tali attività, con un prezzo direttamente o indirettamente legato al sottostante.
Gli ETC sono negoziati sul mercato ETFplus, insieme agli ETF, ma presentano caratteristiche proprie. Pur condividendo i meccanismi di negoziazione, non sono fondi e vengono emessi da una SPV a fronte dell’investimento in una materia prima o in contratti su merci stipulati con operatori internazionali di elevato standing. La gamma dei sottostanti può comprendere singole commodities, indici e sottoindici.
Le attività acquistate con i proventi della sottoscrizione costituiscono patrimonio separato rispetto a quello della SPV e di eventuali altre emissioni. Tali attività, insieme ai proventi generati, sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti e, eventualmente, alla copertura dei costi dell’operazione. Su tale patrimonio separato non possono agire creditori diversi dai portatori degli ETC.
Esclusione della qualifica di OICR e dei regimi degli ETF
L’Agenzia afferma che, nonostante le similitudini funzionali, gli ETC non possiedono i requisiti per essere considerati Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, sia per forma giuridica e organi di funzionamento, sia per il diverso apparato autorizzatorio e di vigilanza. Di conseguenza, non trova applicazione il trattamento fiscale previsto per gli Exchange Traded Funds (ETF).
Esclusione dei redditi di capitale
Ai fini fiscali, l’Agenzia osserva che i redditi derivanti dagli ETC non rientrano nella definizione di redditi di capitale di cui all’articolo 44 del TUIR, perché non derivano dal mero godimento del capitale investito né da un impiego statico del capitale, assimilabile a un contratto di mutuo. Per lo stesso motivo non si applica il regime fiscale degli interessi da obbligazioni o titoli similari, né quello dei cosiddetti titoli atipici disciplinati dall’articolo 5 del decreto-legge n. 512 del 1983.
Qualificazione come redditi diversi di natura finanziaria
L’Agenzia qualifica invece i redditi in oggetto come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del TUIR, purché percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale. La ragione è che gli ETC rappresentano un impiego dinamico del capitale, utilizzato come strumento per conseguire un reddito che dipende dall’andamento dell’attività sottostante e che, quindi, ha natura aleatoria.
Riconduzione all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), TUIR
L’Agenzia verifica poi se gli ETC possano essere considerati strumenti finanziari derivati. Richiama l’articolo 1 del TUF, come modificato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, secondo cui è derivato qualsiasi titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento a azioni, obbligazioni, altri titoli negoziati, valute, tassi di interesse, rendimenti, merci, indici o misure. La disciplina ricomprende inoltre, oltre a opzioni, future e swap, anche gli altri contratti connessi a merci il cui regolamento può avvenire mediante consegna del sottostante e che siano negoziati su un mercato regolamentato.
Sulla base di tale nozione, l’Agenzia ritiene che gli ETC siano strumenti finanziari derivati, poiché attribuiscono all’investitore il diritto di ricevere a termine le commodities sottostanti oppure un pagamento collegato al loro andamento. Ne consegue la riconducibilità all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, che riguarda i rapporti da cui deriva il diritto di ricevere a termine uno o più pagamenti collegati a quotazioni o valori di strumenti finanziari, metalli preziosi o merci.
Regime impositivo applicabile
Per i redditi derivanti dagli ETC percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, la risoluzione conclude per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Indicazione finale
La risoluzione ribadisce che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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