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Risoluzione

Risoluzione n. 67 del 6/07/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le operazioni Forex spot e rolling spot non rientrano nella cessione a termine di valute ex articolo 67, comma 1, lettera c-ter), né nel comma 1-ter; i differenziali positivi sono invece imponibili come rapporti finanziari aleatori ex lettera c-quinquies), con imposta sostitutiva del 12,50% in dichiarazione, mentre le minusvalenze non sono deducibili.

Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze nel mercato Forex

Trattamento fiscale delle operazioni Forex spot e rolling spot

La risoluzione esamina il corretto trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze generate da operazioni di compravendita di valute a pronti sul mercato Forex, effettuate tramite contratti "spot" e, ove la posizione venga mantenuta oltre la giornata, tramite meccanismo di "rolling spot". L’Amministrazione finanziaria chiarisce quale disposizione dell’articolo 67 del TUIR trovi applicazione ai differenziali positivi e negativi derivanti da tali operazioni.

Quesito posto dal contribuente

L’istante valuta operazioni di compravendita di valute a pronti sul Foreign Exchange Market. Poiché le posizioni sono normalmente aperte e chiuse nella stessa giornata, ma possono anche essere mantenute oltre la giornata lavorativa mediante rollover con chiusura e riapertura della posizione, si chiede se i differenziali di cambio realizzati in occasione della chiusura e riapertura debbano essere tassati oppure no.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che non sia applicabile l’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR, relativo alle cessioni a termine di valute estere derivanti da conti correnti in valuta, poiché il rollover interromperebbe il nesso richiesto dalla norma. In tale prospettiva, l’istante conclude per la non imponibilità delle eventuali plusvalenze.

Inquadramento delle operazioni Forex descritte

L’Agenzia ricostruisce il funzionamento operativo del Forex tramite intermediari abilitati: normalmente è richiesto l’uso di un conto corrente dedicato presso una banca depositaria, con versamento di una somma vincolata a favore dell’intermediario a garanzia delle operazioni. Le transazioni avvengono mediante margine e non prevedono la consegna fisica delle valute. Le operazioni sono generalmente regolate entro la giornata come contratti "spot"; se la posizione viene mantenuta, essa viene chiusa e riaperta per il giorno successivo come contratto "rolling spot", con nuova data valuta.

Ne consegue che, al termine della giornata lavorativa, il cliente non detiene mai una giacenza di valuta estera.

Ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, del TUIR

La risoluzione individua tre distinte fattispecie rilevanti ai fini dell’imposizione sulle valute estere:

  • lettera c-ter): riguarda esclusivamente le cessioni a termine di valute estere e le valute immesse su depositi o conti correnti; le mere cessioni a pronti non producono differenziali fiscalmente rilevanti;
  • comma 1-ter: limita la tassazione delle plusvalenze derivanti da valute rivenienti da depositi e conti correnti ai casi in cui la giacenza complessiva in valuta superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta;
  • lettera c-quater): colpisce le operazioni che comportano un obbligo di acquistare o cedere a termine valute estere, includendo i contratti derivati, distinguibili in contratti a termine di tipo traslativo e di tipo differenziale;
  • lettera c-quinquies): ricomprende i rapporti aventi contenuto finanziario da cui possono derivare differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto, al fine di evitare che rapporti aleatori non inquadrabili nelle fattispecie precedenti sfuggano a imposizione.

Valutazione dell’Agenzia sulle operazioni in esame

Secondo l’Agenzia:

  • le operazioni descritte non sono qualificabili come cessioni a termine di valute estere ai sensi della lettera c-ter);
  • non ricorrono i presupposti del comma 1-ter, poiché non si verifica una giacenza in valuta sui conti superiore alla soglia prevista;
  • l’operazione non presenta tutte le caratteristiche di un contratto derivato riconducibile alla lettera c-quater);
  • sussiste invece un rapporto avente ad oggetto valute estere idoneo a generare differenziali positivi o negativi in funzione dell’andamento del cambio, riconducibile alla lettera c-quinquies).

Regime fiscale delle plusvalenze

Le plusvalenze realizzate alla fine della giornata dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa devono essere:

  • indicate nella dichiarazione dei redditi;
  • riportate nel quadro RT, sezione II;
  • assoggettate a imposta sostitutiva del 12,50%.

Trattamento delle minusvalenze

In base all’articolo 68, comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali negativi derivanti dalle operazioni in questione non sono deducibili.

Indicazione finale

La risoluzione conclude che i principi enunciati devono essere applicati con uniformità sul territorio, con vigilanza delle Direzioni Regionali.

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