Circolare numero 185 del 3-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il passaggio alle Sedi della gestione delle ricostituzioni delle pensioni interessate alla Decisione CEE n. 105/75, che impone il ricalcolo annuale delle integrazioni al trattamento minimo in presenza di variazioni dei pro rata esteri. Viene distinto il trattamento delle pensioni lavorate centralmente, per le quali permane l’aggiornamento a livello centrale nei casi abbinabili con archivi esteri informatizzati, da quello delle pensioni non lavorate centralmente, affidate alle SAP con richiesta diretta di aggiornamento alle istituzioni estere. Sono inoltre indicati i casi non abbinabili, le modalità operative, i modelli da utilizzare, le istruzioni di compilazione e le caratteristiche delle matricole estere utili alla lavorazione automatizzata.
Istruzioni per la gestione decentrata e il ricalcolo annuale delle pensioni con integrazione al minimo ai sensi della Decisione CEE n. 105/75
Decisione CEE n. 105/75: istruzioni operative per le Sedi
La circolare fornisce alle Sedi le istruzioni per la gestione decentrata delle pratiche pensionistiche interessate alla Decisione CEE n. 105/75, che impone il ricalcolo periodico delle integrazioni al trattamento minimo riconosciute sulle pensioni in regime CEE ai titolari residenti in Italia. L’obiettivo è adeguare annualmente l’integrazione in funzione delle variazioni intervenute nei pro rata esteri, prevenendo la formazione di indebiti.
Premessa normativa e principio applicativo
Ai sensi della Decisione CEE n. 105 del 19 dicembre 1975, adottata dalla Commissione amministrativa CEE in attuazione dell’art. 50 del Regolamento CEE n. 1408/71, le rivalutazioni pensionistiche disposte da uno Stato membro comportano il ricalcolo del complemento eventualmente erogato dallo Stato di residenza del pensionato. Le istituzioni estere devono comunicare tali rivalutazioni una volta l’anno, nel mese di gennaio, all’ente che eroga il complemento.
Per effetto di tale disciplina, l’INPS deve ricalcolare annualmente le integrazioni al trattamento minimo sulle pensioni in regime CEE liquidate a residenti in Italia, tenendo conto delle variazioni dei pro rata esteri.
Decentramento delle competenze alle SAP
Nel quadro della ristrutturazione organizzativa dell’Istituto, le competenze relative alla ricostituzione delle pensioni interessate dalla Decisione 105, prima accentrate presso la Direzione generale, vengono decentrate alle SAP. A partire dall’anno in corso, le SAP devono quindi:
- instaurare i necessari rapporti con le istituzioni estere;
- aggiornare annualmente i pro rata esteri;
- procedere alla ricostituzione delle pensioni con calcolo passante.
Pensioni lavorate centralmente
Per la maggior parte delle pensioni interessate alla Decisione 105 esiste ormai uno scambio normalizzato di informazioni con le istituzioni competenti estere tramite supporti magnetici. In tali casi l’aggiornamento annuale dei pro rata e le conseguenti ricostituzioni continuano a essere effettuati centralmente, in sede di rinnovo annuale delle pensioni, sulla base dell’abbinamento tra archivi esteri e archivi INPS.
Le pensioni lavorate centralmente sono quelle il cui titolare percepisce anche una pensione a carico di una delle seguenti istituzioni:
- LVA di Augsburg (stato 10, istituzione 001);
- BKS di Bochum (stato 10, istituzione 003);
- ONP di Bruxelles (stato 02, istituzione 001);
- DSS di Newcastle (stato 04, istituzione 001);
- EAVI di Luxembourg (stato 06, istituzione 001);
- CNAVTS di Paris (stato 01, istituzione 001);
- CRAM francesi (stato 01, istituzioni 005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-017-018-020-037).
La ricostituzione centralizzata è limitata alle pensioni con un solo pro rata estero e con possibilità di abbinamento automatico dei dati. Le pensioni con due o più pro rata esteri sono invece di competenza delle Sedi.
Per l’anno di riferimento, le ricostituzioni effettuate centralmente risultano memorizzate con il codice "1995" nel campo GB2VO01 del GAPNL "anno aggiornamento Decisione 105", indicante l’anno da cui il pro rata estero deve essere aggiornato. Per le pensioni con pro rata a carico della LVA di Augsburg, l’anno di aggiornamento può essere anche 1996. Tale informazione è riportata nelle situazioni d’archivio 95 inviate alle SAP con il messaggio n. 2287 del 22 aprile 1995.
Le ricostituzioni centralizzate determinano, per ciascun anno, il ricalcolo dell’importo italiano in pagamento e il conseguente conguaglio, positivo o negativo, che viene comunicato al pensionato mediante apposita lettera già richiamata nella circolare.
Casi non abbinabili alla lavorazione automatica
Non tutte le pensioni con pro rata erogato dalle istituzioni convenzionate sono abbinabili automaticamente. Sono escluse dall’abbinamento le pensioni:
- con matricola estera assente;
- con matricola estera parziale;
- con matricola estera errata;
- con "anno aggiornamento Decisione 105" anteriore a quello acquisibile dalla lettura del nastro estero;
- revocate o sospese dall’istituzione estera.
In questi casi la ricostituzione deve essere effettuata dalle SAP tramite calcolo passante.
Pensioni non lavorate centralmente e richiesta di aggiornamento alle istituzioni estere
Oltre ai casi non abbinabili e a quelli con due o più pro rata esteri, le SAP devono trattare integralmente le pensioni beneficiarie di pro rata estero erogato da istituzioni debitrici diverse da quelle indicate per la lavorazione centralizzata, ossia istituzioni con le quali non intercorre uno scambio di supporti magnetici.
Le SAP devono:
- individuare annualmente i casi interessati nelle situazioni d’archivio messe a disposizione;
- caricare le pratiche in EAD75/CI81 come ricostituzioni, con tipo domanda 7;
- richiedere annualmente alle istituzioni estere gli aggiornamenti dei pro rata necessari al ricalcolo della pensione italiana.
Per la richiesta deve essere utilizzato il facsimile composto da:
- mod. 105/A, lettera di accompagnamento;
- mod. 105/A bis, prospetto trilingue da restituire all’INPS compilato dall’istituzione competente.
Il mod. 105/A va inviato nella versione italiana e nella lingua dell’istituzione interessata; per le istituzioni olandesi, danesi, greche e scandinave deve essere utilizzata la versione inglese. Per la LVA di Saarbrucken (10-005) la procedura non va attivata, poiché l’istituzione invia annualmente tabulati cartacei consultabili tramite la Direzione generale, Direzione Centrale R.C.I.
Compilazione dei modelli e rientro delle informazioni
Il mod. 105/A bis deve essere precompilato dalle SAP con i dati identificativi della pensione:
- categoria;
- Sede;
- numero di certificato;
- dati anagrafici del pensionato.
Nel riquadro 1 va indicato, se conosciuto, il numero di matricola estera della pensione. Al rientro del modello, l’istituzione estera deve compilare i riquadri 1 e 2 indicando residenza, numero di matricola e importi pensionistici mensili.
La circolare precisa inoltre che, per i pensionati non residenti in Italia, non è necessario indicare gli importi pensionistici, poiché la Decisione comunitaria si applica soltanto ai residenti in Italia.
Sono annunciate a breve versioni automatizzate dei modelli.
Ricostituzione con calcolo passante e gestione dei dati
Ricevuto il mod. 105/A bis con gli aggiornamenti del pro rata estero, la Sede deve attivare la procedura di ricostituzione con calcolo passante prevista dalle circolari n. 253 del 9 novembre 1993 e n. 213 del 15 luglio 1994, utilizzando il codice motivazione n. 43.
La procedura richiede che i pro rata esteri siano aggiornati almeno fino all’anno precedente quello della ricostituzione. È inoltre raccomandata la massima attenzione nell’acquisizione delle matricole estere, affinché i dati risultino idonei a lavorazioni automatizzate.
Consultazione dei pro rata e casi ante 1995
I pro rata erogati in Italia da istituzioni con scambio informatico possono essere consultati nella procedura APES, tramite inquiry anagrafico oppure digitando Stato, Istituzione e matricola estera anche parziale.
Le pensioni con anno di aggiornamento anteriore al 1995 possono riferirsi a:
- casi scartati in sede di abbinamento centrale;
- pensioni revocate o sospese dall’istituzione estera;
- casi nei quali lo Stato estero debitore non coincide con quello codificato in archivio.
Indebiti e disciplina di recupero
La circolare richiama espressamente che gli indebiti emersi a seguito delle operazioni in oggetto non sono soggetti alla sanatoria prevista dall’art. 52 della legge n. 88/1989, secondo quanto già precisato dalle circolari n. 101, parte I, del 27 aprile 1990, e n. 107, punto 2.2.2, del 6 maggio 1993.
Indicazioni operative in caso di ritardi delle istituzioni estere
Le ricostituzioni devono essere completate annualmente in tempo utile per il rinnovo delle pensioni. Se le istituzioni estere non forniscono per tempo le informazioni richieste, le Sedi devono contattare direttamente i pensionati per acquisire la documentazione disponibile sulla pensione estera, come cedolini di assegni bancari, ricevute bancarie o altra documentazione utile a determinare l’importo aggiornato del pro rata.
La circolare raccomanda che le lavorazioni siano svolte con la massima tempestività per evitare indebiti di notevole entità e invita le SAP a contattare la Direzione generale, Direzione Centrale R.C.I., per eventuali problemi applicativi.
Allegato 2: comunicazione al pensionato
L’allegato 2 contiene il testo della comunicazione da inviare al pensionato titolare di pensione italiana e pensione estera. La lettera spiega che la pensione italiana è stata inizialmente calcolata tenendo conto del pro rata estero e integrata al trattamento minimo perché la somma delle due pensioni risultava inferiore a tale trattamento. Precisa inoltre che il ricalcolo annuale può comportare un debito verso l’INPS e che il recupero avviene sui ratei di pensione pagati dal 1 febbraio di un dato anno fino al 31 gennaio dell’anno successivo, fino all’integrale recupero dell’importo residuo.
Allegato 3: facsimile di richiesta alle istituzioni estere
L’allegato 3 riporta il modello di richiesta da inviare alle istituzioni estere per l’attuazione della Decisione CEE n. 105/75, in italiano e nelle versioni francese, inglese e tedesca. Il testo chiede la compilazione dei modelli allegati per i pensionati che percepiscono prestazioni dall’istituzione destinataria, indicando:
- nel riquadro 1: residenza e numero di matricola;
- nel riquadro 2: importi mensili della pensione.
Si precisa ancora una volta che, per i pensionati non residenti in Italia, gli importi non devono essere comunicati perché la Decisione si applica soltanto ai residenti in Italia.
Allegato 4: caratteristiche delle matricole estere
L’allegato 4 contiene le regole di composizione delle matricole di alcuni Stati CEE, necessarie per favorire l’abbinamento automatico dei dati.
Per la matricola francese, nel caso di Caisses Regionales, CNAV di Paris e CRAV di Strasbourg, sono previste forme numeriche di 8 o 13 caratteri; il numero di dossier della pensione costituisce una serie numerica non controllabile, mentre il numero di matricola dell’assicurato include il sesso e la data di nascita.
Per la matricola belga, prevista in 9 o 10 caratteri numerici, i primi 4 indicano anno e mese di nascita; il decimo carattere, se presente, segnala una pensione scissa tra coniugi per separazione legale e può assumere solo valore 1 o 2.
Per la matricola inglese, in forma alfanumerica di 9 caratteri, i primi due sono alfabetici e l’ultimo non può essere diverso da A, B, C o D, trattandosi del National Insurance Number.
Per la matricola lussemburghese, composta da 12 caratteri numerici, i primi 8 indicano la data di nascita in formato AAAAMMGG e il dodicesimo carattere non può essere diverso da 7, 8 o 9.
Per la matricola tedesca, composta da 14 caratteri alfanumerici, i primi 6 indicano la data di nascita in formato GGMMAA, il 7° carattere l’iniziale del cognome, l’8°, 9° e 10° il sesso, l’11° e 12° il tipo di prestazione e il 13° e 14° il codice dell’istituzione tedesca che ha aperto la posizione assicurativa. Viene fornito anche un esempio di matricola per chiarire la lettura dei dati contenuti nel codice.
Punti principali
Decentramento delle competenze alle Sedi
Le competenze relative alla ricostituzione delle pensioni interessate alla Decisione CEE n. 105/75, fino ad allora accentrate presso la Direzione generale, vengono decentrate alle SAP. Le Sedi devono quindi instaurare i rapporti con le istituzioni estere, aggiornare annualmente i pro rata esteri e procedere alla ricostituzione con calcolo passante, salvo i casi ancora trattati centralmente.
Pensioni lavorate centralmente
Restano lavorate centralmente le pensioni per le quali esiste uno scambio normalizzato di informazioni su supporti magnetici con le istituzioni estere indicate nella circolare: LVA di Augsburg, BKS di Bochum, ONP di Bruxelles, DSS di Newcastle, EAVI di Luxembourg, CNAVTS Paris e varie CRAM francesi. L’aggiornamento dei pro rata e la ricostituzione centralizzata riguardano solo le pensioni con un solo pro rata estero, abbinabili automaticamente con gli archivi centrali INPS.
Pensioni non abbinabili o con più pro rata esteri
Sono escluse dalla lavorazione automatica le pensioni con matricola estera assente, parziale o errata, con anno di aggiornamento Decisione 105 anteriore a quello acquisibile dal nastro estero, oppure revocate o sospese dall’istituzione estera. Sono inoltre di competenza delle Sedi le pensioni con due o più pro rata esteri e quelle con pro rata erogato da istituzioni estere diverse da quelle con scambio magnetico normalizzato.
Procedure operative per le pensioni non lavorate centralmente
Le SAP devono individuare i casi nelle situazioni d’archivio annuali, caricare le pratiche in EAD75/CI81 come ricostituzioni (tipo domanda 7) e richiedere annualmente alle istituzioni estere gli aggiornamenti dei pro rata. Per la richiesta va utilizzato il facsimile composto da lettera mod. 105/A e prospetto trilingue mod. 105/A bis. Il modello 105/A va inviato in italiano e nella lingua dell’istituzione; per olandesi, danesi, greche e scandinave si usa la versione inglese.
Compilazione e gestione del mod. 105/A bis
Il mod. 105/A bis deve essere precompilato con i dati identificativi della pensione e del pensionato; nel riquadro 1 va indicata, se conosciuta, la matricola estera. L’istituzione estera deve restituire il modello compilando i riquadri 1 e 2 con residenza, numero di matricola e importi pensionistici mensili. Non è necessario indicare gli importi per i pensionati non residenti in Italia, poiché la Decisione si applica solo ai residenti in Italia.
Ricostituzione con calcolo passante e codice motivazione
Una volta ricevuto il mod. 105/A bis con i dati aggiornati, le Sedi devono attivare la procedura di ricostituzione con calcolo passante secondo le circolari richiamate, utilizzando il codice motivazione n. 43. È richiesto che i pro rata esteri siano aggiornati almeno fino all’anno precedente quello della ricostituzione.
Trattamento della LVA di Saarbrucken
La procedura di richiesta annuale non va attivata per la LVA di Saarbrucken (10-005), poiché tale istituzione trasmette annualmente tabulati cartacei con le pensioni in pagamento in Italia, consultabili tramite contatto con la Direzione generale, Direzione Centrale R.C.I.
Termini, urgenza e recupero indebiti
Le ricostituzioni devono essere effettuate annualmente in tempo utile per il rinnovo delle pensioni. Se le istituzioni estere non rispondono per tempo, le Sedi devono acquisire direttamente dai pensionati la documentazione disponibile per determinare l’importo aggiornato del pro rata. La circolare richiama la necessità di lavorazioni tempestive per evitare indebiti di rilevante entità; gli indebiti emersi non sono soggetti alla sanatoria ex art. 52 L. 88/89.
Supporto interpretativo e consultazione archivi
I pro rata già erogati in Italia da istituzioni con scambio informatico sono consultabili nella procedura APES tramite inquiry anagrafico o digitando Stato, Istituzione e matricola estera anche parziale. Le pratiche con anno di aggiornamento ante 1995 possono riguardare casi scartati in abbinamento centrale, pensioni revocate o sospese, o casi di Stato estero debitore non corrispondente a quello archiviato.
Caratteristiche delle matricole estere
L’allegato 4 riporta le regole di composizione delle matricole di alcuni Stati CEE per favorire l’abbinamento automatico: Francia, Belgio, Inghilterra, Lussemburgo e Germania. Per ciascuno sono indicate lunghezza, formato e significato dei singoli caratteri, con particolare attenzione ai dati anagrafici, alla data di nascita, al sesso, al tipo di prestazione e all’istituzione che ha aperto la posizione assicurativa.
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