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Risoluzione

Risoluzione n. 48 del 18/04/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il regime previsto dall’art. 46 della legge istitutiva del giudice di pace, per le cause e attività conciliative di valore non superiore a 1.033 euro, si applica soltanto agli atti del giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche ai gradi successivi di appello davanti al tribunale ordinario.

Applicazione del regime fiscale agevolato dell’art. 46 L. 374/1991 solo ai giudizi davanti al giudice di pace

Regime fiscale delle cause dinanzi al giudice di pace

La risoluzione esamina l’ambito di applicazione dell’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente il regime fiscale degli atti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa davanti al giudice di pace. Il documento chiarisce se l’agevolazione valga anche per i giudizi di gravame relativi a cause di competenza del giudice di pace.

Quesito posto

L’istante chiede se la previsione dell’articolo 46, secondo cui le cause e le attività conciliative non contenziose di valore non eccedente euro 1.033,00 sono soggette soltanto al pagamento del contributo unificato, si applichi anche ai giudizi di appello davanti al tribunale ordinario. La questione nasce da difformità interpretative riscontrate nella prassi.

Posizione dell’istante

L’interpellante ritiene che la disciplina agevolativa non sia estensibile al grado di appello presso il tribunale ordinario. In sostanza, la tesi prospettata è che il beneficio fiscale sia limitato al giudizio di primo grado dinanzi al giudice di pace.

Evoluzione normativa richiamata

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione dell’articolo 46 della legge n. 374/1991:

  • nella formulazione originaria, gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative di valore non superiore a due milioni di lire erano esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra spesa, tassa o diritto;
  • con l’articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la norma è stata modificata;
  • nella formulazione vigente, gli atti relativi a cause e attività conciliative non contenziose di valore non eccedente euro 1.033,00 sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.

La risoluzione richiama anche la modifica dell’articolo 10, comma 4, del testo unico sulle spese di giustizia, introdotta dalla legge finanziaria 2005, che ha esteso l’obbligo di pagamento del contributo unificato anche alle cause di valore inferiore a euro 1.100, in precedenza esenti.

Ragioni della modifica normativa

Nella relazione accompagnatoria alla legge finanziaria per il 2005 è stato precisato che la modifica era necessaria per evitare che il contributo minimo di 30 euro, introdotto per le cause fino a euro 1.100, non operasse nei procedimenti dinanzi al giudice di pace. In coordinamento con tale intervento, è stata modificata la formulazione dell’articolo 46, per chiarire che il contributo unificato è dovuto per le cause e le attività conciliative di valore non superiore a euro 1.033,00.

Ambito applicativo dell’agevolazione

Secondo l’Agenzia delle Entrate, la norma agevolativa si applica solo ai giudizi instaurati davanti al giudice di pace. In particolare:

  • il regime di favore riguarda gli atti e i provvedimenti relativi al giudizio davanti al giudice di pace;
  • non si estende ai gradi di giudizio successivi;
  • quindi non si applica alle sentenze emesse dal tribunale ordinario in sede di appello avverso i provvedimenti del giudice di pace.

La conclusione si fonda sul fatto che l’articolo 46 è inserito nel corpus normativo istitutivo del giudice di pace e che il riferimento alle attività conciliative in sede non contenziosa riguarda le attività rese da tale giudice.

Riferimento alla conciliazione non contenziosa

La risoluzione osserva che, ai sensi dell’articolo 322 c.p.c., la competenza in materia di conciliazione in sede non contenziosa spetta al giudice di pace senza limiti di valore, per tutte le materie non riservate ad altri giudici. Anche per questo, il richiamo contenuto nell’articolo 46 deve intendersi riferito alle attività svolte dal giudice di pace.

Interpretazione restrittiva delle norme agevolative

Il documento richiama il principio secondo cui le norme che prevedono agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che tali norme, in quanto speciali e derogatorie rispetto alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso stretto, citando tra gli altri Cass. 5 marzo 2009, n. 5270.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conclude che il regime esentativo previsto dall’articolo 46 della legge n. 374/1991 deve applicarsi limitatamente agli atti e ai provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace. Esso non si estende alle sentenze del tribunale ordinario rese in appello contro i provvedimenti del giudice di pace.

Indicazioni finali

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi esposti nella risoluzione siano osservati dagli uffici.

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