Risoluzione n. 47 del 18/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le quote di iscrizione ai corsi di formazione organizzati dalla Camera arbitrale e di conciliazione di un Ordine degli Avvocati, finalizzati all’accesso alla professione di mediatore, rientrano nell’esenzione IVA dell’art. 10, comma 1, n. 20, DPR 633/1972, poiché il requisito del riconoscimento da parte della Pubblica amministrazione risulta soddisfatto tramite l’autorizzazione e la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Esenzione IVA per corsi di formazione per mediatori professionisti
Esenzione IVA per i corsi di formazione dei mediatori professionisti
La risoluzione affronta il trattamento IVA delle quote di iscrizione ai corsi di formazione per mediatori professionisti organizzati dalla "Camera arbitrale e di conciliazione" di un Ordine degli Avvocati. L’Amministrazione finanziaria verifica se tali corrispettivi debbano essere assoggettati ad IVA ordinaria oppure se possano beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Quesito posto dall’istante
L’Avvocato TIZIA, in qualità di presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di …, rappresenta che la Camera arbitrale e di conciliazione del proprio Ordine è stata iscritta nel 2009 nel registro degli enti abilitati a svolgere attività di formazione per mediatori professionisti, previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Chiede quindi se le quote di iscrizione a tali corsi debbano scontare l’aliquota IVA ordinaria del 20% oppure se rientrino nel regime di esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633/1972.
Posizione dell’istante
L’istante ritiene che le prestazioni didattiche in esame non siano ammesse al beneficio dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633/1972.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’IVA per:
- le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù;
- le prestazioni didattiche di ogni genere;
- le attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
purché rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
La norma richiede quindi il contemporaneo ricorrere di:
- un requisito oggettivo, riferito alla natura educativa o didattica della prestazione;
- un requisito soggettivo, relativo al riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione.
Chiarimenti sul requisito soggettivo
La risoluzione richiama la precedente risoluzione n. 53 del 15 marzo 2007, secondo cui:
- l’espressione "istituti o scuole" ha valore meramente descrittivo e non tassativo;
- l’esenzione può operare anche se il riconoscimento proviene da un’amministrazione dello Stato diversa da quella scolastica, quando ciò dipenda da specifiche competenze;
- il riconoscimento deve riferirsi specificamente al corso educativo o didattico che l’organismo intende realizzare.
Viene inoltre richiamato il quadro comunitario, in particolare l’articolo 132, primo comma, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che utilizza la generica nozione di "organismi" aventi natura di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche.
Applicazione al caso concreto
Per i corsi di formazione organizzati dalla Camera arbitrale e di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati, finalizzati all’accesso alla professione di mediatore, la risoluzione ritiene soddisfatto il requisito del riconoscimento richiesto dall’articolo 10, n. 20), del DPR n. 633/1972.
La conclusione si fonda sul fatto che tali corsi:
- sono autorizzati dal Ministero della Giustizia;
- sono sottoposti alla attività di controllo e vigilanza dello stesso Ministero;
- rientrano nel sistema disciplinato dal D.M. 18 ottobre 2010, rubricato "Registro degli organismi di mediazione ed elenco dei formatori per la mediazione";
- sono svolti da organismi già accreditati ai sensi del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, tra i quali è compresa la Camera arbitrale e di conciliazione indicata nell’istanza.
Conclusione dell’Amministrazione finanziaria
La risoluzione afferma che i proventi derivanti dallo svolgimento dei corsi in questione sono assoggettati al regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633/1972.
Indicazioni finali
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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