Risoluzione n. 50 del 22/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, in via generale, istanze e attestazioni rilasciate dall’Agenzia delle entrate sono soggette a bollo, ma l’esenzione non opera quando l’ufficio non svolge una funzione certificativa e si limita a fornire conferma di dati o a consentire controlli d’ufficio ai sensi del DPR 445/2000. In tali casi, non si applicano né l’imposta di bollo né i tributi speciali.
Applicabilità dell’imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dall’Agenzia delle entrate
Applicabilità dell’imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell’Agenzia delle entrate su richiesta di soggetti privati che svolgono attività di natura pubblicistica. Il chiarimento distingue tra i casi in cui vi sia una vera attività certificativa dell’Agenzia e quelli in cui l’amministrazione si limiti a confermare dati già presenti nei propri archivi o a collaborare nei controlli previsti dal DPR n. 445/2000.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto il D.lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera g), che esclude dalle gare pubbliche i soggetti che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse. Per attestare il possesso dei requisiti, l’interessato può rendere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
La verifica della dichiarazione può avvenire mediante richiesta di conferma all’amministrazione competente, in base all’articolo 71 del DPR n. 445/2000, che consente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche tramite richiesta di conferma scritta della corrispondenza tra quanto dichiarato e i registri custoditi dall’amministrazione.
Sono inoltre richiamate le circolari n. 34 del 2007 e n. 41 del 2010 dell’Agenzia delle entrate, che avevano già fornito istruzioni sul rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale e sul modello da utilizzare per i cd. carichi pendenti, con rinvio al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 25 giugno 2001.
Regola generale: assoggettamento a bollo delle istanze e delle certificazioni
La risoluzione ricorda che, ai sensi degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, sono soggette all’imposta di bollo nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio:
- le istanze presentate alle amministrazioni dello Stato dirette al rilascio di certificati, estratti e copie;
- le relative certificazioni e i provvedimenti rilasciati.
Ai fini dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle entrate rientra tra le amministrazioni dello Stato, in virtù dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che mantiene applicabili alle Agenzie fiscali le disposizioni sui DPR n. 641/1972, n. 642/1972 e n. 131/1986.
In linea generale, quindi, sia le istanze rivolte all’Agenzia sia i successivi rilascio di certificazioni o provvedimenti sarebbero soggetti a bollo.
Limiti dell’esenzione prevista per gli atti tra amministrazioni
Il documento esamina poi l’articolo 16 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972, che prevede l’esenzione per gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, quando siano scambiati tra tali soggetti.
Secondo la risoluzione, l’esenzione opera solo nei limiti rigorosamente previsti dalla norma e non può essere estesa in via analogica o interpretativa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui i benefici fiscali non possono essere ampliati oltre l’ambito definito dal legislatore.
Non assume rilievo, inoltre, il fatto che alcuni soggetti di diritto privato svolgano attività connotate da carattere pubblicistico: per gli organismi di diritto pubblico aventi natura privata, il regime pubblicistico vale soltanto per le attività per le quali sia espressamente previsto da una norma, mentre per il resto prevalgono le regole generali, comprese quelle tributarie.
Da ciò deriva che l’esenzione dell’articolo 16 non si applica ai soggetti con personalità giuridica privata.
Attività di controllo e acquisizione d’ufficio ai sensi del DPR 445/2000
La risoluzione chiarisce però che il DPR n. 445/2000, nel quadro della semplificazione amministrativa, consente in più casi di sostituire la certificazione con dichiarazioni sostitutive e di acquisire direttamente le informazioni presso l’amministrazione competente.
Sono richiamati in particolare:
- gli articoli 46 e 47, che consentono la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà;
- l’articolo 37, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per tali dichiarazioni;
- l’articolo 43, che disciplina gli accertamenti d’ufficio e l’accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 43, le amministrazioni certificanti devono consentire, senza oneri, la consultazione telematica dei propri archivi informatici. Il comma 5 stabilisce che, quando l’amministrazione procedente acquisisce direttamente le informazioni necessarie, il certificato non è richiesto e i dati sono acquisiti senza oneri, con mezzi idonei a garantire la certezza della provenienza.
In questa ipotesi non vi è una funzione certificativa dell’Agenzia delle entrate, poiché l’amministrazione procedente acquisisce i dati direttamente e senza rilascio di un certificato. Di conseguenza, tale procedura non è rilevante ai fini dell’imposta di bollo né ai fini dei tributi speciali.
Conferma scritta ex articolo 71 DPR 445/2000 e assenza di funzione certificativa
La stessa conclusione vale quando i destinatari delle dichiarazioni sostitutive, anche se soggetti con personalità sia pubblica sia privata, richiedono all’Agenzia delle entrate la “conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000.
In questo caso, l’attestazione dell’Agenzia:
- non ha natura di certificazione;
- non è diretta ad attestare stati, qualità personali o fatti del soggetto interessato;
- serve solo a confermare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risulta dalle banche dati dell’Agenzia.
Poiché manca la funzione certificativa, non trova applicazione l’articolo 4 della Tariffa del DPR n. 642/1972, che assogna a bollo gli atti e provvedimenti rilasciati dagli organi delle amministrazioni dello Stato.
Esclusione del bollo sulle istanze presentate dalle amministrazioni procedenti
La risoluzione precisa inoltre che anche le istanze presentate dalle amministrazioni procedenti all’Agenzia delle entrate non devono essere assoggettate all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa, perché non sono finalizzate al rilascio di certificati, estratti, copie o documenti analoghi da parte dell’Agenzia.
Per le medesime ragioni viene esclusa anche l’applicazione dei tributi speciali sulla documentazione rilasciata dall’Agenzia.
Coerenza con l’esenzione delle dichiarazioni sostitutive
Il documento collega questa conclusione alla disciplina dell’articolo 37 del DPR n. 445/2000, che già esenta da bollo le dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini ai sensi degli articoli 45 e 46. L’esclusione del bollo per le istanze degli enti procedenti appare quindi coerente con il disegno complessivo di semplificazione e con la logica di sostituzione della documentazione con l’acquisizione diretta dei dati.
Precisazione sul richiamo al provvedimento del 25 giugno 2001
Infine, viene chiarito che il richiamo contenuto nella circolare n. 34 del 2007 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 deve intendersi limitato agli aspetti procedurali e non ai presupposti sostanziali che giustificano l’applicazione del bollo.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- le istanze e le attestazioni con vera funzione certificativa rientrano, in via generale, nel regime del bollo;
- non si applica il bollo quando l’Agenzia delle entrate non certifica ma si limita a consentire il controllo d’ufficio o a fornire conferma scritta dei dati;
- in tali ipotesi non si applicano nemmeno i tributi speciali;
- le esenzioni previste per gli atti tra amministrazioni o per le dichiarazioni sostitutive non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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