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Risoluzione

Risoluzione n. 46 del 18/04/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per i pagamenti tramite bonifico relativi all’acquisto di box o posti auto pertinenziali da fondi immobiliari, la ritenuta del 10% ex art. 25 DL 78/2010 non va applicata se il bonifico è compilato senza i riferimenti alle agevolazioni. Se la ritenuta è comunque subita, il fondo può chiederne il rimborso oppure utilizzarla in compensazione secondo le modalità dichiarative indicate.

Ritenuta del 10% sui bonifici a favore di fondi immobiliari per spese agevolate

Ritenuta del 10% sui bonifici a favore di fondi immobiliari

La risoluzione affronta l’applicazione della ritenuta d’acconto del 10% prevista dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 sui bonifici disposti per beneficiare di deduzioni o detrazioni fiscali. Il chiarimento riguarda in particolare i pagamenti effettuati in favore di fondi immobiliari per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, ai quali può spettare la detrazione del 36%.

Quesito sottoposto

L’istante ha evidenziato che, se il venditore del box o del posto auto è un fondo immobiliare, il pagamento tramite bonifico può subire la ritenuta del 10% operata da banche o Poste Italiane. Tuttavia, il fondo non potrebbe scomputare tale ritenuta dalle proprie imposte, poiché i fondi immobiliari non sono soggetti passivi IRES e IRAP ai sensi dell’art. 6 del DL n. 351 del 2001. È stato quindi chiesto se la ritenuta non debba applicarsi a questi pagamenti o, in subordine, se l’importo trattenuto possa essere compensato dalla SGR del fondo.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’associazione istante ha sostenuto che la ritenuta non dovrebbe applicarsi ai pagamenti in favore dei fondi immobiliari. In via operativa ha suggerito di evitare, nel bonifico, l’uso della causale o del riferimento che consente l’applicazione automatica della ritenuta. In subordine, ha ritenuto che l’eventuale ritenuta subita possa essere utilizzata dalla SGR del fondo in compensazione con i propri debiti d’imposta.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che l’art. 25 del DL n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, prevede una ritenuta del 10% a titolo di acconto sui bonifici effettuati per fruire di deduzioni e detrazioni fiscali. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la ritenuta si applica ai bonifici relativi a:

  • spese di recupero del patrimonio edilizio con detrazione del 36% ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997;
  • spese per interventi di risparmio energetico con detrazione del 55% ai sensi dell’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

La circolare n. 40 del 2010 ha fornito istruzioni operative per rendere agevole l’attuazione della norma, sottolineando che non sono stati previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti che operano il prelievo alla fonte.

Disciplina fiscale dei fondi immobiliari

La risoluzione riepiloga l’evoluzione del regime fiscale dei fondi immobiliari:

  • il DL n. 351 del 2001 aveva previsto un’imposta sostitutiva dell’1% sull’ammontare netto contabile del fondo;
  • dal 1° gennaio 2004, per effetto delle modifiche introdotte dal DL n. 269 del 2003, tale imposta sostitutiva non è più dovuta e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi, mediante ritenuta alla fonte;
  • per i cd. “vecchi fondi immobiliari” continua ad applicarsi il previgente regime dell’art. 15 della legge n. 86 del 1994, con imposta sostitutiva del 25% sul reddito della gestione del fondo;
  • l’art. 82 del DL n. 112 del 2008 ha elevato al 20% la ritenuta sui redditi di capitale percepiti dai partecipanti e ha introdotto, per taluni fondi familiari o a ristretta base partecipativa, un’imposta patrimoniale dell’1% e un’aliquota del 20% sui capital gains;
  • l’art. 32 del DL n. 78 del 2010 ha abrogato il regime speciale dei fondi familiari e a ristretta base partecipativa, ridefinendo i requisiti del fondo immobiliare e prevedendo, per i fondi non adeguati, l’obbligo per le SGR di adottare delibere di adeguamento con imposta sostitutiva del 5% sul patrimonio netto al 31 dicembre 2009 oppure, in alternativa, di avviare la liquidazione con imposta sostitutiva del 7% e ulteriore imposta sostitutiva del 7% sui risultati dal 1° gennaio 2010 fino alla chiusura della liquidazione.

Valutazione dell’Agenzia

L’Agenzia riconosce che la detrazione del 36% spetta anche per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati, nei limiti delle spese di costruzione imputabili, anche quando il venditore è un fondo immobiliare. In tali casi il fondo, quale beneficiario del pagamento, potrebbe in astratto subire la ritenuta del 10%.

Tuttavia, poiché i fondi immobiliari non sono soggetti a imposte sui redditi e IRAP, salvo i casi particolari dei “vecchi fondi” e delle ipotesi temporanee di adeguamento o liquidazione, la ritenuta a titolo di acconto non è coerente con il loro regime fiscale. Per evitare quindi l’applicazione della ritenuta ex art. 25, il bonifico deve essere compilato in modo che banche e Poste non lo codifichino come operazione soggetta a tale prelievo.

Modalità operative per evitare la ritenuta

L’ordinante deve indicare nel bonifico il fondo immobiliare come beneficiario, specificando che il versamento è effettuato per l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare. Non devono invece essere riportati i riferimenti alle disposizioni agevolative e, se predisposto dall’intermediario, non deve essere utilizzato l’apposito modulo destinato ai bonifici soggetti a ritenuta. La mancata indicazione delle norme agevolative non pregiudica il diritto alla detrazione, poiché le condizioni per fruirne devono comunque risultare dall’atto di acquisto o dal preliminare di vendita registrato.

Rimborso o compensazione della ritenuta eventualmente subita

Se il fondo immobiliare ha comunque subito la ritenuta del 10%, l’importo può essere recuperato in due modi:

  • tramite istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria secondo le ordinarie modalità;
  • in alternativa, tramite compensazione in dichiarazione, compilando i righi e i quadri indicati nel Modello Unico Società di Capitali 2011.

In particolare, la risoluzione distingue tre ipotesi:

  • se il fondo deve versare l’imposta sostitutiva per l’adeguamento o la liquidazione ex art. 32 DL n. 78 del 2010, la ritenuta va indicata nella sezione XVII del quadro RQ, rigo RQ53, colonna 4 e colonne 8 e 12, con eventuale eccedenza a credito nel quadro RX, righi RX27, RX28 e RX29, colonna 1;
  • se il fondo deve versare l’imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 86 del 1994, la ritenuta va indicata nella sezione XVI del quadro RQ, rigo RQ51, colonna 12, con eventuale eccedenza a credito nel quadro RX, rigo RX26, colonna 1;
  • se il fondo non è tenuto a versare alcuna imposta sostitutiva, va comunque compilata la sezione XVI del quadro RQ, rigo RQ51, colonne 1, 2, 12 e 14, con eccedenza a credito nel quadro RX, rigo RX26, colonna 1.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che la ritenuta del 10% non deve essere applicata ai bonifici verso fondi immobiliari quando il pagamento è correttamente compilato senza i riferimenti alle agevolazioni che attiverebbero il prelievo. Se la ritenuta viene comunque operata, il fondo può chiederne il rimborso oppure usarla in compensazione secondo le modalità dichiarative illustrate.

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