Risoluzione n. 49 del 21/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che, nell’ambito dell’IVA di gruppo, la garanzia prestata per i crediti compensati può essere sostituita con la garanzia diretta della controllante/capogruppo, purché la sostituzione rispetti la disciplina dell’art. 38-bis e decorra dal momento dell’erogazione del rimborso per la durata prevista. Non è invece pertinente il richiamo alla circolare n. 164/1998, che riguarda il diverso caso di rinuncia della capogruppo alla propria prerogativa.
Prestazione e sostituzione della garanzia nell’IVA di gruppo ai sensi dell’art. 38-bis DPR 633/1972
Prestazione e sostituzione della garanzia nell’IVA di gruppo
La risoluzione affronta il tema della garanzia richiesta per i crediti IVA compensati nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. L’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di sostituire una fideiussione bancaria già prestata con la garanzia diretta assunta dalla controllante/capogruppo, a condizione che siano rispettati i presupposti normativi e la funzione di tutela dell’Erario.
Contesto fattuale e quesito
La società ALFA, di diritto olandese e registrata ai fini IVA in Italia tramite rappresentante fiscale, ha aderito per l’anno 2008 alla procedura di IVA di gruppo come controllante, insieme alle controllate GAMMA SpA e DELTA Srl. Nell’ambito della liquidazione di gruppo sono state trasferite al gruppo eccedenze a credito di DELTA Srl, compensate nel 2008.
A fronte di tale compensazione, DELTA Srl ha prestato una fideiussione bancaria emessa da EPSILON il 30 settembre 2009, con durata triennale e importo complessivo pari a euro 27.372.568,00. Successivamente, a seguito di precedente interpello, l’Agenzia aveva già riconosciuto che ALFA, in quanto capogruppo/controllante, poteva:
- prestare direttamente la garanzia per conto delle società controllate, mediante la comunicazione prevista dall’art. 38-bis, primo comma, terzo periodo, del DPR 633/1972;
- non prestare garanzia per i propri crediti trasferiti e compensati nella liquidazione IVA di gruppo, nonché per le eccedenze di gruppo maturate in un anno e compensate negli anni successivi.
Sulla base di ciò, l’istante chiede se sia possibile sostituire la fideiussione bancaria già rilasciata con la garanzia diretta prestata dalla stessa controllante mediante l’apposita comunicazione prevista dall’art. 38-bis.
Soluzione proposta dall’istante
L’istante ritiene che la sostituzione sia possibile, poiché la società, in qualità di capogruppo/controllante, è già stata autorizzata a prestare direttamente la garanzia. Richiama inoltre il principio di sostituibilità delle garanzie già riconosciuto, in altra fattispecie, dalla circolare ministeriale 22 giugno 1998, n. 164, relativa alla possibilità per la controllante di sostituire la garanzia diretta con una delle altre forme previste dall’art. 38-bis in caso di rinuncia alla prerogativa di controllante/capogruppo.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce la disciplina della liquidazione IVA di gruppo, prevista dall’art. 73, ultimo comma, del DPR 633/1972 e dal DM 13 dicembre 1979. In tale procedura i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno sono effettuati dalla controllante, che determina l’imposta da versare o il credito di gruppo sommando algebricamente debiti e crediti delle società partecipanti.
Ai sensi dell’art. 6 del DM, le eccedenze di credito risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della controllante o delle controllate, se compensate con i debiti IVA delle altre società del gruppo, devono essere garantite secondo l’art. 38-bis del DPR 633/1972.
L’art. 38-bis consente diverse forme di garanzia, tra loro alternative:
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione rilasciata da azienda o istituto di credito;
- polizza fideiussoria rilasciata da istituto o impresa di assicurazione;
- per i gruppi di società con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, oggi pari a euro 258.228.449,54, assunzione diretta dell’obbligazione da parte della società capogruppo o controllante ai sensi dell’art. 2359 c.c.
La garanzia deve essere prestata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale e per una durata pari a tre anni.
Valutazione dell’Agenzia
L’Agenzia richiama un precedente interpello riferito alla stessa istante, nel quale era stato chiarito che la mancata redazione del bilancio consolidato secondo la normativa di un altro Paese europeo non impedisce, di per sé, la prestazione della garanzia nei modi previsti dall’art. 38-bis, purché la situazione patrimoniale della società garantisca solidità e affidabilità adeguate.
Nel merito della fattispecie attuale, l’Agenzia osserva che le diverse garanzie previste dall’art. 38-bis sono alternative e che il richiedente può liberamente scegliere quella da prestare. La finalità della norma è infatti quella di mantenere indenne l’Erario dal rischio di rimborsi IVA successivamente rivelatisi indebiti o illegittimi.
Per tale ragione, l’Agenzia condivide la possibilità di sostituire la fideiussione bancaria con la garanzia diretta della controllante/capogruppo, purché la sostituzione avvenga nel rispetto della normativa e della sua ratio.
Condizioni e limiti della sostituzione
La sostituzione è ammessa, ma con una precisazione essenziale:
- la garanzia sostitutiva prestata dalla controllante/capogruppo deve decorrere dal momento dell’erogazione del rimborso, non dal momento della sostituzione;
- la durata deve essere pari a tre anni dall’erogazione del rimborso, oppure, se inferiore, al periodo residuo fino al termine di decadenza dell’accertamento.
Chiarimento sulla circolare n. 164/1998
L’Agenzia ritiene non pertinente il richiamo alla circolare ministeriale 22 giugno 1998, n. 164, perché la fattispecie ivi disciplinata è diversa. Essa riguarda infatti il caso in cui la società che ha prestato la garanzia rinunci successivamente alla propria prerogativa di controllante/capogruppo. In tale ipotesi è necessaria una preventiva e tempestiva comunicazione scritta all’Amministrazione finanziaria, tramite raccomandata A/R, e la contestuale sostituzione della garanzia con altra tra quelle previste dall’art. 38-bis.
Esito finale
La risoluzione conclude quindi che la sostituzione della fideiussione bancaria con la garanzia diretta della controllante è possibile, ma solo se la nuova garanzia assicura la copertura dal momento del rimborso e per la durata richiesta dalla legge. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.
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