Sentenza n. 1177/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Domanda risarcitoria per il mancato conseguimento del Superbonus 110% asseritamente causato da provvedimenti comunali di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria e di demolizione, successivamente annullati in sede giurisdizionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento, in misura principale di 342.832,50 euro e in subordine di importi inferiori, dei danni che assume derivati dall’illegittimo annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria e dall’ordinanza di demolizione riguardante alcuni manufatti, tra cui un deposito, un muro di cinta, una tettoia e ringhiere. Gli atti erano stati annullati, in parte dal TAR e integralmente dal Consiglio di Stato. Il ricorrente ha sostenuto la sussistenza della condotta illecita dell’amministrazione, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale, della colpa dell’ente e del danno risarcibile, prospettato anche come perdita di chance di accedere al Superbonus 110% o a successive agevolazioni fiscali. Il Comune ha contestato la domanda, evidenziando soprattutto che il ricorrente non aveva mai presentato un’istanza per ottenere l’agevolazione fiscale e che il danno sarebbe stato evitabile o comunque imputabile al comportamento dello stesso danneggiato ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e dell’art. 1227 c.c.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha ritenuto definitivamente accertata l’illegittimità degli atti comunali, ma ha chiarito che l’annullamento giurisdizionale non determina automaticamente il diritto al risarcimento. La responsabilità dell’amministrazione per attività provvedimentale segue il modello della responsabilità aquiliana e richiede la prova della condotta illecita, dell’evento dannoso, del danno patrimoniale, del nesso causale e dell’elemento soggettivo. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto provata la colpa dell’amministrazione, valorizzando il difetto di istruttoria e motivazione già accertato dal Consiglio di Stato, il sommario riesame del procedimento di condono e l’esercizio dell’autotutela oltre il termine allora previsto, senza adeguata dimostrazione dell’interesse pubblico attuale. Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato la spettanza del bene della vita né il nesso causale tra gli atti illegittimi e il mancato ottenimento del Superbonus. Non aveva mai presentato l’istanza per accedere all’agevolazione, né aveva provato che, in caso di presentazione, essa sarebbe stata accolta; inoltre, i progetti prodotti non documentavano il ricorso al beneficio fiscale e non risultava provata la concreta utilità della detrazione in relazione alla sua situazione reddituale e fiscale. La perdita di chance è stata quindi ritenuta meramente ipotetica, poiché mancava la prova di una ragionevole probabilità di conseguire il vantaggio. Il TAR ha inoltre rilevato che la mancata presentazione dell’istanza assumeva rilievo anche ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e dell’art. 1227 c.c., quali espressione dell’obbligo di cooperazione e di evitare il danno mediante l’ordinaria diligenza e gli strumenti di tutela disponibili. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e il comportamento complessivo delle parti.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità della pubblica amministrazione per attività provvedimentale illegittima è ricondotta, in via prevalente, alla responsabilità aquiliana e richiede la prova di tutti gli elementi dell’illecito.
artt. 40 e 41 c.p.
I principi penalistici sulla causalità sono utilizzabili per verificare se l’evento dannoso sia causalmente riferibile alla condotta amministrativa e se eventuali condotte sopravvenute abbiano reso irrilevanti le cause precedenti.
art. 97 Cost.
imparzialità e buon andamento
L’elemento soggettivo della responsabilità dell’amministrazione richiede una condotta colposa dell’apparato, valutata anche alla luce dei canoni di imparzialità e buon andamento.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’autotutela su un titolo edilizio richiede l’illegittimità dell’atto, un interesse pubblico attuale e concreto, la considerazione degli interessi dei destinatari e l’esercizio entro un termine ragionevole; la violazione di tali condizioni può concorrere a integrare la colpa dell’amministrazione.
art. 119 d.l. 34/2020
Il beneficio fiscale prospettato dal ricorrente costituisce il bene della vita la cui perdita avrebbe dovuto essere dimostrata, insieme alla concreta probabilità di ottenerlo.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Nel determinare il danno il giudice valuta tutte le circostanze di fatto ed il comportamento complessivo delle parti e, comunque esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento dei mezzi di tutela previsti
Il giudice deve valutare il comportamento del danneggiato e negare il risarcimento per i danni evitabili mediante condotte diligenti e l’utilizzo degli strumenti di tutela disponibili.
art. 1227 c.c.
Il danneggiato è gravato non solo dall’obbligo di non aggravare il danno, ma anche dall’obbligo positivo di adottare condotte esigibili, utili e possibili per evitarlo o ridurlo.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Gli obblighi di correttezza e buona fede fondano il dovere del creditore di cooperare per evitare o ridurre il danno.
art. 2 Cost.
Il dovere di cooperazione del danneggiato è ricondotto anche al principio di solidarietà sociale.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare, secondo il modello della responsabilità aquiliana, la condotta illecita, l’evento dannoso, il danno-conseguenza, il nesso causale e l’imputazione soggettiva dell’evento all’amministrazione almeno a titolo di colpa.
- La responsabilità risarcitoria per attività provvedimentale deve essere valutata considerando la complessiva condotta dell’amministrazione e non il solo provvedimento annullato; la colpa può desumersi dalla violazione grave di regole chiare e cogenti o dall’esercizio del potere in palese contrasto con imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza.
- Il risarcimento per perdita di chance richiede la prova, anche presuntiva ma fondata su circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, di una concreta e ragionevole probabilità di conseguire il vantaggio perduto; non è sufficiente una mera possibilità astratta o un’intenzione non concretizzata.
- Quando il bene della vita consiste nell’ottenimento di un beneficio amministrativo o fiscale, la mancata presentazione dell’istanza impedisce di dimostrare sia la spettanza del beneficio sia il nesso causale tra l’atto illegittimo e la sua perdita, se l’esito del procedimento sarebbe comunque rimasto incerto.
- Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. e dell’art. 1227 c.c., il risarcimento deve essere escluso o ridotto per i danni che il privato avrebbe potuto evitare mediante l’ordinaria diligenza e l’utilizzo degli strumenti di tutela disponibili, in adempimento di un obbligo positivo di cooperazione.
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