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Regolamento

R.R. TAA 4/2006

Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza-aziende pubbliche di servizi alla persona»

Normativa regionaleR.R. TAA 4/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile delle aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione Trentino-Alto Adige: programmazione, budget, bilancio, controllo di gestione, revisione, tesoreria ed economia. Prevede regole transitorie per lo stato patrimoniale iniziale delle aziende nate da trasformazione di IPAB. La parte sui criteri iniziali e alcune norme transitorie riguarda soprattutto la fase di avvio e oggi ha rilievo limitato.

Contabilità e bilancio delle APSS/aziende pubbliche di servizi alla persona del Trentino-Alto Adige

Contabilità e bilancio delle aziende pubbliche di servizi alla persona del Trentino-Alto Adige

Il regolamento disciplina il sistema finanziario, economico e contabile delle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in attuazione del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7. La disciplina si fonda sui principi civilistici e si applica alle aziende operanti nel territorio regionale.

Principi generali e modello contabile

L’attività di programmazione, gestione e investimento deve ispirarsi a efficacia, efficienza, economicità e pareggio di bilancio. Il sistema contabile deve consentire l’analisi dei fatti di gestione sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale. Le aziende adottano modelli contabili conformi agli schemi allegati al regolamento e redatti sulla base degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le aziende soggette al decreto legislativo n. 118 del 2011 si aggiungono i relativi adempimenti e le indicazioni della Provincia autonoma competente.

Programmazione economico-finanziaria

Il bilancio pluriennale è redatto in competenza, copre almeno tre anni e comunque non oltre la durata del mandato del consiglio di amministrazione; viene aggiornato ogni anno in sede di budget e la prima annualità coincide con quella del budget. Il piano programmatico o piano delle attività accompagna il bilancio pluriennale, ha la medesima durata e descrive profili socioeconomici dell’utenza e dei servizi, risorse umane, strumentali e tecnologiche, linee strategiche, obiettivi e valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche mediante dismissioni o conferimenti.

Budget e tariffe

Il budget è lo strumento di programmazione e controllo dell’attività aziendale e determina analiticamente il risultato economico dell’anno successivo. Non ha funzione autorizzatoria, ma serve come riferimento gestionale per valutare gli scostamenti rispetto ai risultati consuntivi. Può essere articolato per servizi e centri di responsabilità. Va approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno; contestualmente si approvano con separati provvedimenti le tariffe dei servizi.

Piano dei conti, scritture e controllo di gestione

Il piano dei conti è unico, organico e codificato in modo da consentire l’inserimento di nuove voci senza modificare la struttura. La contabilità è tenuta con il metodo della partita doppia e richiede libro giornale, libro degli inventari e libro dei cespiti ammortizzabili. Le scritture devono rilevare costi, ricavi e variazioni patrimoniali secondo lo schema di stato patrimoniale e conto economico. Le aziende adottano inoltre una contabilità analitica per centri di responsabilità, di costo e/o per prestazioni; i relativi risultati sono pubblicati annualmente all’albo insieme alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

Bilancio di esercizio e suoi documenti

Il bilancio di esercizio rappresenta i risultati della gestione e comprende stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sull’andamento della gestione. Deve essere redatto secondo i principi dell’articolo 2423-bis del codice civile, in modo chiaro e veritiero, e riferito all’esercizio che si chiude al 31 dicembre. Va approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenendo conto delle osservazioni dell’organo di revisione. Lo stato patrimoniale evidenzia attività, passività, patrimonio netto, rischi, impegni e beni di terzi; il conto economico espone componenti positive e negative per competenza; la nota integrativa segue l’articolo 2427 c.c. e segnala anche gli scostamenti significativi rispetto al budget; il rendiconto finanziario può essere sostituito dal rendiconto del tesoriere se completo degli elementi richiesti; la relazione gestionale illustra i risultati e tiene conto del controllo di gestione e della revisione.

Utile, perdita e riequilibrio

L’utile di esercizio confluisce nel patrimonio netto e, dopo l’approvazione del bilancio, è destinato alla copertura delle perdite oppure a riserva. La perdita di esercizio è iscritta negativamente nel patrimonio netto, ma non produce effetti finché è coperta da utili precedenti. Se la perdita residua supera il 5% delle altre voci del patrimonio netto, il consiglio di amministrazione deve approvare un piano di rientro. Il piano va deliberato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, trasmesso entro 15 giorni alla Giunta provinciale competente e approvato da questa entro 90 giorni dalla presentazione; può durare al massimo quanto il bilancio pluriennale. Se, nonostante il piano, la perdita persiste e raggiunge almeno il 10% del valore delle attività oppure porta il rapporto patrimonio netto/attivo sotto il 5%, l’azienda è considerata in grave dissesto economico.

Revisione economico-finanziaria

L’organo di revisione è nominato dal consiglio di amministrazione tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali; dura tre anni, prorogabili per il tempo necessario alla chiusura del terzo bilancio, e non possono esserci più di due incarichi consecutivi, considerando solo i mandati superiori a diciotto mesi. Alla scadenza, il revisore resta in carica fino alla nomina del successore. Sono previste revoca per inadempienza o impossibilità oggettiva, incompatibilità specifiche e limiti al cumulo degli incarichi. I revisori hanno accesso agli atti, partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di intervento salvo richiesta, vigilano sulla regolarità finanziaria e contabile, attestano il bilancio con apposita relazione e segnalano tempestivamente le gravi irregolarità. I compensi sono fissati nelle delibere di nomina entro limiti generali determinati dalla Giunta regionale.

Servizi bancari, tesoreria ed economato

I servizi bancari sono affidati a soggetti autorizzati all’attività bancaria o a più soggetti associati dotati di idonee strutture tecnico-organizzative. Il tesoriere presenta il conto della propria gestione di cassa entro il mese di febbraio di ogni anno, allegando l’estratto conto annuale dettagliato. I rapporti con il tesoriere e con il servizio economato sono disciplinati dai regolamenti aziendali, che ne definiscono compiti, strutture, unità operative, modalità di gestione, rendicontazione e tenuta delle scritture.

Regime transitorio per le aziende derivate da trasformazione di IPAB

Per lo stato patrimoniale iniziale delle aziende nate dalla trasformazione di IPAB si applicano regole speciali di valutazione. Gli immobili realizzati o acquistati dall’IPAB prima dell’iscrizione nel registro delle aziende, quelli ultimati entro un anno e quelli trasferiti da comuni o altri enti pubblici entro il secondo anno successivo all’iscrizione non sono ammortizzati e sono valutati con criteri specifici; è prevista la revisione con perizia asseverata se il valore si discosta sensibilmente dal mercato. I beni ceduti ai sensi della disciplina regionale non sono ammortizzati e incrementano il capitale di dotazione; i beni mobili preesistenti e quelli conferiti si considerano interamente ammortizzati e sono iscritti al valore di acquisto o conferimento. Le valutazioni iniziali restano ferme nei bilanci successivi. Il patrimonio netto iniziale prende il nome di capitale di dotazione; lo stato patrimoniale iniziale evidenzia anche l’avanzo di amministrazione dell’ultimo conto consuntivo IPAB, utilizzabile per coprire le perdite del primo esercizio o da accantonare nel Fondo integrazione rette entro il 31 dicembre 2012.

Ulteriori norme transitorie

La contabilità analitica deve essere adottata entro il secondo esercizio successivo all’iscrizione nel registro delle aziende. Le aziende non possono essere considerate in grave dissesto economico prima che siano trascorsi tre anni dall’introduzione della contabilità economico-patrimoniale; in tale periodo la Provincia autonoma competente monitora gli effetti del nuovo sistema contabile. Dal bilancio 2016 la posta di patrimonio netto denominata “Fondo integrazione rette” è destinata a fondo di riserva e può essere usata per coprire eventuali future perdite di esercizio.

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