R.R. TAA 9/2006
Approvazione nuovo «Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico approvato con DPReg. 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento regionale del 2006 che disciplina, in Trentino-Alto Adige/Südtirol, i contributi per iniziative, progetti e attività a favore delle minoranze linguistiche storiche, soprattutto tedesca, ladina, mochena e cimbra, nonché il sostegno alle spese di funzionamento di enti e associazioni. Definisce soggetti ammessi, domande, priorità, criteri di valutazione, limiti percentuali dei finanziamenti e regole di erogazione.
Tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali e criteri di finanziamento
Tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali
Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’esecuzione delle disposizioni del testo unico regionale in materia di iniziative per la promozione dell’integrazione europea, limitatamente alla tutela e promozione delle minoranze linguistiche. Riguarda soprattutto le minoranze storiche tedesca, ladina, mochena e cimbra, individuando interventi finanziabili, soggetti ammessi, criteri di selezione e modalità di erogazione dei contributi.
Ambito di applicazione e rapporti con altre iniziative regionali
La disciplina si applica alle attività regionali in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche previste dalle lettere d), e), f), j), m) e p) dell’art. 2 della legge regionale richiamata. Restano fuori dal regolamento:
- le iniziative dirette della Regione deliberate dalla Giunta e realizzate in forma esclusiva o con altri enti o associazioni;
- i finanziamenti concessi dalla Regione alle Province autonome su progetti da queste presentati.
Tipologie di iniziative finanziabili
La Regione sostiene iniziative, progetti e attività aventi come oggetto specifico i gruppi etnici e le minoranze linguistiche storiche. In particolare sono finanziabili:
- iniziative per la tutela, salvaguardia e valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni delle minoranze;
- manifestazioni ed eventi culturali di promozione delle minoranze linguistiche regionali;
- realizzazione, acquisto e ristrutturazione di beni immobili, beni mobili e strutture;
- progetti di sviluppo economico e occupazionale nelle località di insediamento delle minoranze;
- attività di cooperazione e collaborazione, anche interregionale o europea, svolte da associazioni ed enti rappresentativi. Non sono ammesse le iniziative attinenti al settore sportivo.
Priorità programmatiche
La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le priorità programmatiche da finanziare entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di svolgimento delle iniziative. Le domande presentate devono essere coerenti con tali priorità, quando richiesto dal tipo di iniziativa.
Soggetti beneficiari
Possono accedere ai finanziamenti Comuni, altri enti pubblici, enti e associazioni con sede nel territorio della Regione. Il requisito della sede regionale non è richiesto per:
- le iniziative di realizzazione, acquisto e ristrutturazione di beni e strutture;
- le attività di cooperazione e collaborazione;
- il concorso alle spese di funzionamento degli enti e associazioni disciplinato dal regolamento. I beneficiari non possono avere scopo di lucro.
Domande di finanziamento: contenuto e termini
Le domande vanno presentate sulla modulistica regionale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate da:
- copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, se esistente, salvo per gli enti pubblici;
- relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, se presente;
- relazione illustrativa dell’iniziativa programmata;
- preventivo dettagliato delle spese e delle entrate previste. Per le iniziative ordinarie le domande devono essere presentate:
- entro il 30 novembre per le iniziative dell’anno successivo;
- entro il 30 aprile per le iniziative del secondo semestre dell’anno in corso, nel rispetto delle priorità programmatiche. Le domande relative alle attività di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 2 possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno.
Comunicazioni successive e varianti
I beneficiari devono comunicare alla Regione se l’iniziativa è stata o non è stata realizzata:
- entro due mesi dalla data prevista di realizzazione;
- oppure entro un mese dalla comunicazione di concessione del contributo, se successiva. Se non è indicato un termine di realizzazione, la comunicazione va resa entro il 30 novembre dell’anno finanziario di riferimento, indicando lo stato o le previsioni effettive di realizzazione. In mancanza di tali comunicazioni la Regione può avviare la revoca del contributo. Sono ammesse, su richiesta motivata, variazioni di date o aspetti logistici, purché restino invariati natura e impegno finanziario dell’iniziativa.
Istruttoria, valutazione e graduatoria
Per la valutazione delle domande è istituito un comitato che può operare anche in gruppi di lavoro distinti per provincia, per coordinarsi con le iniziative delle Province autonome. Il comitato è composto dal dirigente della struttura organizzativa, dal direttore dell’ufficio competente e da non più di tre membri per ciascuna Provincia designati dalle rispettive amministrazioni. La selezione avviene tramite punteggi e graduatoria di merito, considerando:
- qualità dell’iniziativa, in base al progetto e a eventuali precedenti realizzazioni;
- dimensione dell’iniziativa e grado di coinvolgimento delle comunità minoritarie e della popolazione regionale;
- effetti sul tessuto sociale regionale. Le iniziative che ottengono meno di 7 punti non sono ammesse al finanziamento. La Giunta regionale decide sulla base dell’istruttoria della struttura competente e delle valutazioni del comitato.
Spese ammissibili e volontariato
La spesa ammessa è quella ritenuta congrua dall’amministrazione e deve riguardare solo importi direttamente riconducibili alla realizzazione dell’iniziativa. L’attività di volontariato può essere valorizzata nella spesa ammessa con un importo convenzionale di 10 euro per ora, aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale, entro questi limiti:
- massimo 25% della spesa ammessa;
- in ogni caso non oltre 25.000 euro. Possono inoltre essere riconosciute spese di funzionamento connesse all’iniziativa, se non analiticamente esposte, entro il limite del 5% della spesa ammessa. Il contributo regionale non può superare la spesa effettiva non coperta da altre entrate. Per il volontariato, il beneficiario deve conservare agli atti l’elenco nominativo dei volontari, le ore prestate, le prestazioni svolte e il luogo di svolgimento; per la liquidazione deve presentare dichiarazione sostitutiva attestante la parte di attività svolta, le ore e l’assenza di altre agevolazioni sulla quota di lavoro volontario.
Misura del finanziamento per le iniziative
Le iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche sono finanziabili fino all’80% della spesa ammessa. La percentuale sale al 90% per investimenti destinati alla salvaguardia del patrimonio culturale storico, tra cui:
- acquisto di beni mobili e immobili;
- costruzione, ristrutturazione e conservazione di strutture e beni mobili e immobili;
- spese di progettazione e studio;
- acquisto di attrezzature, arredi e beni connessi alla promozione di usi e costumi tradizionali. Non sono considerati investimenti i beni di uso comune tradizionale, le pubblicazioni, i filmati video, la documentazione audiovisiva, la raccolta, catalogazione e conservazione di archivi. Se i progetti sono realizzati fuori dalle località di insediamento storico delle minoranze linguistiche, la percentuale massima è ridotta del 20%. L’erogazione del contributo segue il regolamento regionale generale richiamato, con possibilità per la Giunta di rivedere la percentuale concessa, su richiesta motivata, se in fase di realizzazione si verificano scostamenti significativi rispetto al preventivo.
Adesioni regionali e concorso alle spese di funzionamento
La Regione può aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che operano per la valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche, concorrendo anche alle spese di funzionamento. L’adesione è deliberata dalla Giunta regionale, valutando l’interesse regionale e le ricadute positive sulla comunità. Essa può comportare:
- pagamento della quota di partecipazione prevista dallo statuto o stabilita dalla Giunta;
- contributo annuo per l’attività associativa e istituzionale;
- contributo una tantum per l’avviamento. Le somme dovute per quota di partecipazione e contributo una tantum sono erogate contestualmente alla concessione; il contributo annuo è erogato all’inizio dell’anno, salvo revoca o diversa disposizione della Giunta. Per tali somme non è richiesta documentazione di spesa.
Concorso alle spese di funzionamento: domanda e istruttoria
Gli enti, organismi, organizzazioni e associazioni interessati al concorso regionale alle spese di funzionamento devono presentare domanda sulla modulistica regionale, corredata da:
- atto costitutivo e statuto, se adottato;
- relazione sull’attività svolta in precedenza;
- relazione sull’attività programmata per l’anno di riferimento e sulle spese previste;
- ultimo bilancio approvato. La domanda va presentata entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce il finanziamento. L’ufficio competente verifica il rispetto di forme, termini e pertinenza dell’attività rispetto alla legge regionale.
Limiti del concorso alle spese di funzionamento e liquidazione
L’entità del contributo è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente. Il concorso finanziario alle spese di funzionamento non può superare il 30% delle spese sostenute nell’anno di riferimento. La liquidazione avviene per metà al momento della concessione e per la restante metà dopo la presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione sull’attività svolta, che deve corrispondere in linea generale a quella programmata. Per enti e associazioni di particolare rilevanza la quota erogabile subito può arrivare fino al 90%. Se il finanziamento concesso supera il 30% delle spese sostenute, esso viene ridotto entro tale limite.
Obsolescenza
Il regolamento ha contenuto ancora leggibile ma disciplina finanziamenti e procedure molto datati, riferiti a annualità e programmazioni specifiche. Per l’uso pratico odierno può risultare in larga parte superato o comunque di limitata utilità applicativa, pur non emergendo dal testo una espressa abrogazione integrale.
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