R.R. TAA 3/2006
Approvazione del regolamento per il riordino delle IPAB ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, criteri e procedure per il riordino delle IPAB ai sensi della legge regionale n. 7/2005. Definisce soglie dimensionali, casi di patrimonio o bilancio insufficiente, IPAB inattive o con finalità esaurite, contenuti della relazione iniziale, termini della diffida, commissariamento, piani di risanamento e funzionamento del Comitato consultivo.
Regolamento regionale sul riordino delle IPAB nel Trentino-Alto Adige
Regolamento sul riordino delle IPAB nel Trentino-Alto Adige
Il provvedimento disciplina le procedure di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in attuazione del Titolo V della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7. Definisce i criteri per la classificazione delle IPAB e gli adempimenti necessari per l’avvio e la gestione del riordino.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento si applica alle IPAB della Regione e serve a individuare, ai fini della legge regionale, le ipotesi rilevanti per il riordino: ridotte dimensioni, patrimonio e bilancio insufficienti, inattività nel campo sociale, finalità esaurite o non più conseguibili e altre situazioni considerate dalla normativa richiamata.
Criteri per le IPAB di ridotte dimensioni
Sono stabilite soglie diverse per le province di Trento e Bolzano.
Per le IPAB con sede nella provincia di Trento, sono considerate di ridotte dimensioni quelle con:
- patrimonio inferiore a 5 milioni di euro; oppure
- spese effettive ordinarie inferiori a 500 mila euro.
Non rientrano in tale categoria le IPAB che:
- prestano servizi assistenziali residenziali con almeno 60 posti letto e dispongono di patrimonio pari o superiore a 5 milioni di euro, oppure di spese effettive ordinarie pari o superiori a 500 mila euro;
- gestiscono alloggi protetti ai sensi della normativa provinciale, in numero non inferiore a 15, con patrimonio pari o superiore a 5 milioni di euro.
Per le IPAB con sede nella provincia di Bolzano, sono di ridotte dimensioni quelle con:
- patrimonio inferiore a 2 milioni e 500 mila euro; oppure
- spese effettive ordinarie inferiori a 250 mila euro.
Non sono considerate di ridotte dimensioni le IPAB bolzanine che prestano servizi assistenziali residenziali con almeno 30 posti letto, purché abbiano patrimonio pari o superiore a 2 milioni e 500 mila euro, oppure spese ordinarie pari o superiori a 250 mila euro.
Il patrimonio va calcolato sommando:
- il valore catastale dei fabbricati di proprietà al 31 dicembre 2004, moltiplicato per 5;
- il valore delle aree fabbricabili al 31 dicembre 2004;
- il valore dei terreni agricoli al 31 dicembre 2004, determinato con la rendita dominicale aggiornata moltiplicata per 75 e poi per 5;
- il valore nominale dei titoli intestati o nella piena ed esclusiva disponibilità al 31 dicembre 2004.
Le spese effettive ordinarie si ricavano dal conto consuntivo 2004. Il numero dei posti letto è quello risultante alla data della richiesta prevista dalla legge regionale.
Sono previsti criteri correttivi per il caso di ristrutturazione o costruzione di immobili: si tiene conto del valore presunto degli immobili e, se la prestazione dei servizi è stata parziale o non è ancora ripresa, i limiti di spesa o i posti letto sono considerati in modo proporzionato o programmato.
IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti
Sono considerate IPAB con patrimonio e bilancio insufficienti quelle che, tra gennaio 2003 e dicembre 2005, hanno alienato beni immobili di proprietà:
- per coprire perdite; oppure
- senza contestuale programma di reinvestimento di importo almeno pari al ricavato.
Non si considerano rilevanti le alienazioni il cui ricavato complessivo, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, sia inferiore al 10% delle spese effettive ordinarie risultanti dal conto consuntivo dello stesso anno.
IPAB inattive e con finalità esaurite
Sono considerate inattive nel campo sociale le IPAB che negli anni 2003 e 2004 non hanno erogato alcun servizio o prestazione ai destinatari indicati dagli atti fondativi o dallo statuto, salvo che la mancata attività dipenda da ristrutturazioni o ampliamenti degli immobili.
Sono considerate con finalità esaurite o non più conseguibili le IPAB che:
- erogano esclusivamente servizi o prestazioni a favore di destinatari diversi da quelli statutariamente indicati; oppure
- non erogano alcun servizio né prestazione.
Accertamento delle IPAB rientranti nelle altre categorie previste dalla legge
Per l’accertamento dell’appartenenza alla categoria richiamata dalla legge rispetto al previgente DPGR 29 marzo 1991, n. 6/L, le Province autonome utilizzano anche i risultati dell’indagine conoscitiva svolta dal Comitato d’intesa costituito ai sensi della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.
Se vi è discordanza tra la relazione presentata dall’IPAB e i risultati dell’indagine, la Provincia può richiedere documentazione ed elementi integrativi.
Nell’accertamento della situazione prevista dal DPGR 29 marzo 1991, n. 6/L si considera l’attività effettivamente svolta, anche se diversa da quella statutaria.
Relazione iniziale e contenuti per l’avvio del riordino
La relazione che accompagna la richiesta di riordino deve contenere un quadro molto dettagliato dell’ente, includendo:
- le finalità statutarie e la tipologia dei destinatari;
- la classificazione dell’attività in servizi residenziali socioassistenziali e sanitari, gestione di alloggi, servizi educativi e formativi, altri servizi, erogazione di denaro o altre attività;
- l’attività effettivamente svolta nel 2003, 2004 e 2005, anche fuori dallo statuto, precisando se l’ente si sia limitato alla gestione del patrimonio;
- l’elenco degli immobili di proprietà al 31 dicembre 2004 e 2005 con visure catastali e valori determinati secondo i criteri regolamentari;
- l’elenco degli immobili nella disponibilità dell’IPAB, con titolo di disponibilità e utilizzo;
- l’ambito territoriale di attività risultante dagli atti fondativi e dall’attività effettiva;
- gli elementi utili al riconoscimento dell’eventuale elevata specializzazione;
- l’elenco dei titoli detenuti, con valori nominali;
- le spese ordinarie risultanti dal conto consuntivo 2004;
- per le strutture residenziali, il numero di posti letto autorizzati;
- gli immobili alienati nel triennio 2003-2005, con ricavato e destinazione;
- il numero dei beneficiari e le somme accertate o erogate, se l’ente mette a disposizione immobili o eroga somme di denaro;
- gli elementi necessari per accertare la natura pubblica o privata dell’IPAB secondo il DPGR 6/L/1991, salvo le IPAB che gestiscono RSA in provincia di Trento;
- ogni altro elemento utile alla classificazione.
La deliberazione del consiglio di amministrazione che approva relazione, richiesta e proposta deve essere trasmessa alla Provincia competente con la prova dell’avvenuta comunicazione agli enti e soggetti che designano i componenti del consiglio.
Diffida e termine per l’adempimento
Quando la Provincia emette la diffida prevista dalla legge, assegna un termine di 30 giorni per trasmettere la deliberazione del consiglio di amministrazione contenente relazione, richiesta e proposta.
Commissariamento: requisiti, nomina e funzionamento
I commissari devono possedere competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, sanitari, amministrazione pubblica o gestione aziendale.
Per le IPAB con sede in provincia di Bolzano, i commissari devono appartenere al gruppo linguistico maggioritario nel territorio in cui l’IPAB svolge prevalentemente la propria attività.
I compensi e i rimborsi dei commissari sono a carico delle IPAB interessate. I commissari non possono essere scelti tra i componenti dei consigli di amministrazione delle stesse IPAB, salvo quanto previsto dalla legge regionale.
È inoltre prevista la nomina del commissario se, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento e l’iscrizione dell’IPAB nel registro previsto dalla legge, i consigli di amministrazione scaduti e rimasti in carica nei casi previsti dal Titolo V della legge vengono sciolti ai sensi della legge regionale 1 agosto 1996, n. 3.
Piani di risanamento, ripresa o prosecuzione dell’attività
I piani di risanamento, ripresa o prosecuzione dell’attività previsti dalla legge sono approvati dalla Giunta provinciale competente entro 90 giorni dalla presentazione.
Dopo l’attuazione dei piani, o dopo la fusione disposta ai sensi della legge regionale, le IPAB devono comunque possedere almeno i requisiti minimi per non essere considerate di ridotte dimensioni.
Comitato consultivo per il riordino delle IPAB
I componenti del Comitato consultivo sono nominati dalla Giunta regionale previa acquisizione delle intese previste dalla legge. Con il provvedimento di nomina sono designati anche Presidente e Vicepresidente.
Il Comitato può deliberare validamente con almeno 6 componenti presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Comitato può invitare alle sedute rappresentanti delle IPAB interessate per acquisire ulteriori elementi utili al riordino.
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