Circolare numero 47 del 4-3-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le sedi INPS alla massima tempestività nell’acquisizione dei dati delle dichiarazioni di manodopera agricola (modd. ACC1-OTD), perché da tali attività dipendono la determinazione dei contributi, l’emissione dei bollettini di pagamento e la produzione degli elenchi nominativi trimestrali e annuali. Vengono ribaditi i termini di pubblicazione previsti dalla legge, chiarite le modalità di gestione di alcune categorie di lavoratori agricoli e fornite indicazioni operative per recuperare i ritardi del 1996, con una proroga eccezionale al 25 per alcune sedi gravate da carichi particolarmente complessi. La circolare precisa inoltre che gli errori materiali non richiedono ricorso, ma vanno corretti d’ufficio, e autorizza le sedi a utilizzare gli elenchi trimestrali per la valutazione di pratiche pensionistiche in attesa dell’elenco annuale.
Tempestività acquisizione dati mod. ACC1-OTD e pubblicazione elenchi agricoli trimestrali e annuali
Tempestività delle operazioni di acquisizione dei dati ACC1-OTD e gestione degli elenchi nominativi agricoli
La circolare interviene per richiamare le sedi alla puntuale acquisizione e trasmissione dei dati delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola, in una fase transitoria in attesa delle nuove procedure di gestione della previdenza agricola. L’obiettivo è garantire il corretto funzionamento dell’intero flusso: calcolo dei contributi, emissione dei bollettini, elaborazione e pubblicazione degli elenchi trimestrali e annuali, con effetti diretti sia sulla posizione assicurativa dei lavoratori sia sull’erogazione delle prestazioni.
Ambito di applicazione e finalità delle attività di acquisizione
Le attività riguardano i modelli ACC1-OTD/OTI relativi alle dichiarazioni della manodopera agricola occupata. L’INPS deve acquisire tempestivamente i dati inviati dalle sedi per consentire i successivi trattamenti centralizzati e la produzione degli elenchi nominativi. La circolare evidenzia che tali lavorazioni sono prioritarie e condizionano:
- la determinazione degli importi contributivi;
- l’emissione dei bollettini di conto corrente per il pagamento dei contributi;
- la predisposizione degli elenchi trimestrali e dell’elenco annuale.
Regole per la formazione degli elenchi nominativi
Gli elenchi annuali e trimestrali sono prodotti sulla base delle dichiarazioni rese dalle aziende agricole o dai nuclei familiari concessionari di un fondo. La disciplina varia in funzione della tipologia di lavoratore o contribuente:
- per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD), le aziende presentano denunce trimestrali ACC1 con le giornate effettivamente svolte da ciascun lavoratore; l’Istituto pubblica gli elenchi trimestrali presso l’albo pretorio dei comuni di residenza e, sulla base di tali dati e delle eventuali integrazioni, forma gli elenchi annuali con il numero di giornate lavorate nell’anno;
- per i PC/CF, le denunce sono annuali e presuntive, fermo restando l’obbligo di dichiarare entro 30 giorni dalla costituzione i nuovi contratti eventualmente stipulati nel corso dell’anno;
- i piccoli coltivatori diretti, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 334/68, possono integrare le giornate di iscrizione fino a 51 giornate annue presentando apposita richiesta alla sede competente.
Termini di pubblicazione e scadenze rilevanti
La circolare richiama espressamente l’art. 9 quinquies, comma 2, della legge 608/96, che fissa i termini di pubblicazione degli elenchi trimestrali entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni di mano d’opera occupata. I termini indicati sono:
- primo trimestre: 25 aprile / 25 luglio;
- secondo trimestre: 25 luglio / 25 ottobre;
- terzo trimestre: 25 ottobre / 25 gennaio;
- quarto trimestre: 25 gennaio / 25 aprile.
L’elenco annuale deve invece essere compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Criticità operative segnalate per il 1996
Il documento evidenzia alcune difficoltà emerse nel 1996:
- alcune sedi hanno trasmesso in ritardo i dati degli ACC1 relativi al primo, secondo e terzo trimestre, determinando uno slittamento dei termini di pubblicazione degli elenchi trimestrali;
- il quarto trimestre presenta un volume maggiore di modelli rispetto ai trimestri precedenti e richiede tempi di lavorazione più lunghi;
- contestualmente alla trasmissione dei dati del quarto trimestre, le sedi devono acquisire e trasmettere ulteriori informazioni necessarie per la compilazione degli elenchi annuali;
- i tempi tra la pubblicazione dell’elenco trimestrale del quarto trimestre e quella dell’elenco annuale sono particolarmente ristretti, poiché l’elenco trimestrale deve essere pubblicato entro il 25 aprile e l’elenco annuale entro il 31 maggio;
- la pubblicazione dell’elenco annuale è vincolante ai fini dell’accredito dei contributi e del pagamento delle indennità di prestazioni temporanee, tra cui la disoccupazione agricola.
Termine straordinario per il completamento del quarto trimestre 1996
Per il 1996 il termine di completamento delle operazioni di acquisizione dei dati del quarto trimestre, già anticipato dal messaggio n. 31055 del 20 c.m., è fissato al 15 del mese di marzo. La circolare precisa tuttavia che, per le sedi con carichi particolarmente gravosi, è possibile una proroga eccezionale fino al 25. Tali situazioni devono essere segnalate ai direttori regionali, i quali entro il 10 c.m. devono far pervenire via fax alla Direzione centrale Sistema Qualità le indicazioni delle sedi interessate e le motivazioni degli scostamenti.
Obbligo di coordinamento e monitoraggio regionale
Poiché la compilazione degli elenchi dipende dall’acquisizione e dalla trasmissione dei dati da parte di tutte le sedi, anche il ritardo di una sola struttura può determinare problemi di inosservanza dei termini di legge. La circolare sottolinea quindi l’esigenza di:
- programmare con cura le attività;
- rispettare le scadenze tecniche di acquisizione e trasmissione;
- monitorare costantemente le operazioni a livello regionale;
- ricorrere, se necessario, alla formazione di task force per le realtà più complesse.
Funzione degli elenchi trimestrali e riflessi contributivi e prestazionali
I dati acquisiti dalla sede di competenza vengono inviati al sistema centrale INPS per i trattamenti successivi e per la produzione degli elenchi trimestrali e annuali, oltre che per l’emissione dei bollettini di pagamento. Gli elenchi trimestrali hanno una funzione essenzialmente conoscitiva del rapporto di lavoro denunciato e sostituiscono, sul piano funzionale, le precedenti certificazioni rilasciate dagli uffici ex SCAU. Essi costituiscono inoltre la base informativa per:
- l’erogazione delle prestazioni temporanee, in particolare la DS/AGR;
- l’accredito dei contributi nella posizione assicurativa del lavoratore per l’anno di competenza.
Correzione degli errori materiali
La circolare interviene anche su una problematica segnalata dalle organizzazioni sindacali: per la semplice correzione di errori materiali di trascrizione o acquisizione relativi agli elenchi trimestrali non deve essere attivata la procedura di ricorso alla Commissione provinciale della manodopera agricola. Gli errori e le omissioni devono essere eliminati d’ufficio nel corso della compilazione degli elenchi annuali, secondo le ordinarie procedure.
Utilizzo degli elenchi trimestrali nelle pratiche pensionistiche
Per evitare ritardi nella liquidazione delle prestazioni pensionistiche nei casi in cui debbano essere valutati periodi di assicurazione non ancora compresi negli elenchi annuali, le sedi sono autorizzate a considerare i periodi di lavoro risultanti dagli elenchi trimestrali o dalle dichiarazioni ACC1-OTD. In tale attività occorre verificare se siano intervenute nel frattempo denunce di variazione, che devono essere acquisite tempestivamente. Le pratiche definite con questi dati devono essere tenute in evidenza per un successivo confronto con l’elenco annuale, una volta pubblicato.
Permessi sindacali e modalità di registrazione
La circolare chiarisce che le giornate in cui i lavoratori agricoli a tempo determinato fruiscono di permessi sindacali, essendo periodi retribuiti, devono essere indicate come giornate lavorate nei modd. ACC1-OTD, con le consuete modalità di compilazione.
Stampa e consultazione degli elenchi
Infine, le sedi devono provvedere alla stampa di un congruo numero di copie degli elenchi e, compatibilmente con i vincoli organizzativi, consentirne la consultazione presso i locali della sede. Questa previsione si giustifica con la funzione conoscitiva degli elenchi stessi, che li rende rilevanti anche per gli interessati e per gli operatori che debbano verificarne il contenuto.
Punti principali
Priorità dell’acquisizione dei dati ACC1-OTD
Le attività di acquisizione dei dati delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola sono qualificate come prioritarie e devono essere svolte con la massima tempestività. Esse incidono direttamente sulla determinazione degli importi contributivi, sull’emissione dei bollettini di conto corrente per il pagamento dei contributi e sulla elaborazione degli elenchi trimestrali e annuali.
Produzione degli elenchi trimestrali e annuali
Gli elenchi nominativi annuali sono elaborati sulla base dei dati dichiarati dalle aziende agricole e dai nuclei familiari concessionari. Per gli operai a tempo determinato (OTD) le denunce sono trimestrali e danno luogo alla pubblicazione di elenchi trimestrali, mentre per i PC/CF le denunce sono annuali e presuntive, con obbligo di dichiarare entro 30 giorni i nuovi contratti. I piccoli coltivatori diretti possono integrare le giornate fino a 51 annue con apposita richiesta alla sede competente.
Termini di pubblicazione previsti dalla legge
La legge 608/96 prevede che gli elenchi trimestrali siano pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni di mano d’opera occupata. Le finestre richiamate sono: 25 aprile/25 luglio per il primo trimestre, 25 luglio/25 ottobre per il secondo, 25 ottobre/25 gennaio per il terzo e 25 gennaio/25 aprile per il quarto trimestre. L’elenco annuale deve essere compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Ritardi del 1996 e proroga eccezionale
Per i primi tre trimestri del 1996 alcune sedi hanno trasmesso con ritardo i dati degli ACC1, incidendo sui tempi di pubblicazione; inoltre il quarto trimestre presenta un volume maggiore di modelli e coincide con le attività necessarie alla formazione dell’elenco annuale. Per il 1996 il termine di completamento delle acquisizioni del quarto trimestre è fissato al 15 del mese di marzo, ma può essere prorogato eccezionalmente al 25 solo per le sedi con carichi particolarmente gravosi, previa segnalazione ai direttori regionali e invio entro il 10 c.m. delle indicazioni alla Direzione centrale Sistema Qualità via fax.
Effetti del ritardo e necessità di coordinamento
Il mancato rispetto delle scadenze può impedire l’emissione dei bollettini di pagamento, ritardare l’incasso dei contributi e ostacolare la tempestiva erogazione delle prestazioni collegate all’aggiornamento della posizione assicurativa, con possibili riflessi patrimoniali. La compilazione degli elenchi è subordinata all’acquisizione e trasmissione dei dati da parte di tutte le sedi; per questo si raccomanda un costante monitoraggio regionale, anche tramite task force nelle realtà più complesse.
Funzione degli elenchi trimestrali
Gli elenchi trimestrali hanno funzione essenzialmente conoscitiva dell’esistenza del rapporto di lavoro denunciato e sostituiscono le precedenti certificazioni di rapporto di lavoro rilasciate dagli uffici ex SCAU. Essi costituiscono la base informativa per l’erogazione delle prestazioni temporanee, in particolare la DS/AGR, e per l’accredito dei contributi nella posizione assicurativa del lavoratore.
Errori materiali e ricorsi
Per la semplice correzione di errori materiali di trascrizione o di acquisizione relativi agli elenchi trimestrali non deve essere attivata la procedura di ricorso alla Commissione provinciale della manodopera agricola. Tali errori o omissioni devono essere eliminati, in sede di compilazione degli elenchi annuali, attraverso le consuete procedure d’ufficio.
Utilizzo dei dati trimestrali per le pensioni
Per evitare ritardi nella liquidazione delle prestazioni pensionistiche quando devono essere valutati periodi di assicurazione non ancora compresi negli elenchi annuali, le sedi sono autorizzate a utilizzare i periodi risultanti dagli elenchi trimestrali o dalle dichiarazioni ACC1-OTD, verificando l’eventuale presenza di denunce di variazione. Le pratiche definite con questi dati devono essere tenute in evidenza per un successivo confronto con l’elenco annuale pubblicato.
Permessi sindacali e registrazione delle giornate
Le giornate in cui i lavoratori agricoli a tempo determinato fruiscono di permessi sindacali, in quanto retribuite, devono essere segnalate come giornate lavorate nei modd. ACC1-OTD, secondo le ordinarie modalità di compilazione.
Gestione e consultazione degli elenchi
Le sedi devono provvedere alla stampa di un congruo numero di copie degli elenchi e, nei limiti organizzativi, consentirne la consultazione presso i locali della sede stessa, in ragione della loro funzione conoscitiva.
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