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Circolare

Circolare numero 50 del 5-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni, alla luce dei chiarimenti del Ministero del lavoro, sull’applicazione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle liste di mobilità. Viene ribadito che il contratto a termine previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 è una fattispecie ulteriore rispetto a quelle della legge n. 230/1962, ma resta soggetto a un limite massimo di 12 mesi e alle regole formali e operative previste dalla disciplina sul lavoro a termine. La circolare chiarisce inoltre le condizioni per proroga, reiterazione e riassunzione, nonché il fatto che le agevolazioni spettano solo nei casi consentiti e non oltre il periodo massimo previsto, salvo la salvaguardia dei rapporti instaurati prima dell’emanazione della circolare. Vengono infine precisate le regole per la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, con effetti sulle agevolazioni contributive e sui termini di comunicazione, e il rapporto con altre discipline speciali sui contratti a termine.

Chiarimenti sulle agevolazioni contributive per assunzioni a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

Agevolazioni contributive per contratti a termine dei lavoratori in mobilità

La circolare interviene per precisare, dopo i chiarimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni di applicazione delle agevolazioni contributive connesse all’assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L’impostazione di fondo è che l’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 introduce una fattispecie speciale e aggiuntiva rispetto alla disciplina generale dei contratti a termine, finalizzata a favorire il reimpiego dei lavoratori eccedentari e, se possibile, la successiva stabilizzazione del rapporto.

Natura speciale della fattispecie e ambito di applicazione

La circolare chiarisce che il contratto a termine dei lavoratori in mobilità non si sovrappone alle ipotesi di apposizione lecita del termine previste dalla legge n. 230/1962, ma costituisce una tipologia autonoma. Tale qualificazione serve a ampliare le possibilità di assunzione temporanea di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, consentendo al datore di lavoro di beneficiare di specifiche agevolazioni contributive.

Durata massima, proroga e reiterazione

Il contratto stipulato ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 non può superare i 12 mesi. Durante il periodo di occupazione:

  • il trattamento di mobilità è sospeso;
  • il lavoratore mantiene l’iscrizione nella lista;
  • è necessaria la preventiva comunicazione all’INPS ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 223/1991.

La circolare precisa inoltre che:

  • la proroga è ammessa solo una volta, con il consenso del lavoratore;
  • la proroga non può eccedere la durata del contratto iniziale;
  • il limite complessivo di 12 mesi resta in ogni caso invalicabile;
  • la reiterazione è possibile entro la capienza del trattamento di mobilità spettante al lavoratore, rispettando l’intervallo di 15 giorni o di 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto, a seconda che la sua durata sia inferiore o superiore a sei mesi.

Forma scritta e coordinamento con la disciplina generale del lavoro a termine

Resta fermo che l’apposizione del termine è inefficace se non risulta da atto scritto, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 230/1962. La circolare richiama anche la disciplina della proroga eccezionale e della riassunzione successiva, ma il parametro decisivo, per la fattispecie speciale della mobilità, resta il limite dei 12 mesi.

Il Ministero ha inoltre precisato che non è consentito alla stessa azienda procedere a successive assunzioni dello stesso lavoratore in mobilità oltre il periodo massimo di 12 mesi. In questa prospettiva viene esclusa la concessione delle agevolazioni contributive per gli avviamenti effettuati dopo l’emanazione della circolare quando il contratto sia stato stipulato con la stessa impresa oltre il limite massimo consentito.

Rapporti già instaurati

La circolare salvaguarda i rapporti di lavoro instaurati anteriormente alla sua emanazione, purché nel rispetto delle procedure di legge sul collocamento. La tutela dei rapporti preesistenti si coordina con il nuovo orientamento interpretativo senza incidere retroattivamente sulle assunzioni già effettuate.

Trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato

Un altro tema centrale riguarda la trasformazione del contratto a termine stipulato per lavoratori in mobilità. La circolare ribadisce che le ulteriori agevolazioni spettano solo se la trasformazione interviene nel corso del rapporto e non dopo la scadenza del termine.

Ne deriva che:

  • la comunicazione di trasformazione deve essere trasmessa alla sezione circoscrizionale nel corso del rapporto, anche l’ultimo giorno;
  • il soggetto che invoca il beneficio deve provare i fatti costitutivi del diritto all’agevolazione;
  • non è sufficiente una trasformazione successiva alla scadenza per ottenere i benefici previsti.

La circolare esclude anche la possibilità di applicare automaticamente le agevolazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, poiché la normativa distingue espressamente tra contratto a termine, contratto trasformato e contratto a tempo indeterminato.

Termine di comunicazione e agevolazioni sulla trasformazione

Per le trasformazioni effettuate dopo il 14 giugno 1995, la circolare richiama l’orientamento ministeriale secondo cui la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni, in coerenza con il D.L. n. 232/1995 e con le successive reiterazioni normative richiamate nel testo.

Viene precisato che la trasformazione può decorrere anche dall’ultimo giorno del contratto a termine, poiché formalmente il rapporto è ancora in essere, pur producendo effetti, ai fini contributivi, sull’intero periodo di paga.

Quanto ai benefici economici, la circolare afferma che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato:

  • la riduzione contributiva a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955, può essere concessa per un massimo di 23 mesi;
  • a tale beneficio si aggiunge quello del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, secondo le indicazioni richiamate dal manuale sull’istituto della mobilità.

Coordinamento con altre discipline sui contratti a termine

La circolare affronta infine il rapporto tra la disciplina speciale della mobilità e altre norme sui contratti a termine, in particolare:

  • l’art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962;
  • l’art. 8-bis della legge n. 79/1983;
  • l’art. 23 della legge n. 56/1987.

Il Ministero riconosce che la fattispecie del 1991 è finalizzata in via prioritaria al reimpiego dei lavoratori eccedentari e che, se il datore di lavoro utilizza procedure diverse fondate su causali oggettive o su previsioni della contrattazione collettiva, non può poi richiedere le agevolazioni contributive riservate all’assunzione di lavoratori in mobilità. Ne deriva un principio di incompatibilità, ai fini del beneficio, tra la causale ordinaria del lavoro a termine e la causale speciale prevista per l’accesso dalle liste di mobilità.

Conclusione operativa

Le sedi sono quindi tenute ad attenersi al parere ministeriale: il contratto a termine per lavoratori in mobilità è ammesso entro il limite massimo di 12 mesi, con regole specifiche sulla proroga, sulla reiterazione, sulla comunicazione preventiva all’INPS e sulla trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Le agevolazioni contributive spettano solo nei casi e nei tempi previsti dalla disciplina speciale, con esclusione delle ipotesi incompatibili o tardive.

Punti principali

Natura del contratto a termine per lavoratori in mobilità

Il contratto a termine di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 è qualificato come tipologia ulteriore e autonoma rispetto alle ipotesi lecite di apposizione del termine previste dalla legge n. 230/1962. La finalità è ampliare le possibilità di reimpiego dei lavoratori in mobilità, anche in occasioni temporanee, favorendo poi la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato con ulteriori agevolazioni contributive per il datore di lavoro.

Limiti di durata, proroga e reiterazione

La durata massima del contratto è fissata in 12 mesi. Durante l’occupazione il trattamento di mobilità è sospeso, ma il lavoratore conserva l’iscrizione nella lista se effettua la preventiva comunicazione all’INPS. Il contratto può essere prorogato una sola volta, con il consenso del lavoratore, per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, restando fermo il limite complessivo di 12 mesi. È ammessa la reiterazione entro il periodo di spettanza del trattamento di mobilità, purché intervengano 15 giorni o 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto, rispettivamente se di durata inferiore o superiore a sei mesi.

Necessità della forma scritta e compatibilità con la legge n. 230/1962

L’apposizione del termine è inefficace se non risulta da atto scritto, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 230/1962. La circolare richiama anche la disciplina della proroga eccezionale e della riassunzione successiva, precisando tuttavia che, per effetto del parere ministeriale, il limite dei 12 mesi costituisce il parametro decisivo della fattispecie speciale introdotta dalla legge n. 223/1991. Resta esclusa, secondo l’impostazione accolta, la possibilità che la stessa azienda proceda a successive assunzioni dello stesso lavoratore oltre tale periodo massimo, anche in presenza di mobilità lunga.

Salvaguardia dei rapporti già instaurati

Pur escludendo nuove agevolazioni per i rapporti instaurati dopo l’emanazione della circolare in violazione del limite dei 12 mesi con la stessa azienda, vengono fatti salvi i rapporti di lavoro già instaurati anteriormente, purché nel rispetto delle procedure di legge sul collocamento.

Trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato

Le ulteriori agevolazioni sono riconosciute solo se la trasformazione del contratto avviene nel corso del rapporto e non dopo la scadenza. La comunicazione di trasformazione deve essere trasmessa alla sezione circoscrizionale entro il corso del rapporto, intendendo compreso anche l’ultimo giorno. La circolare richiama l’onere probatorio in capo al soggetto che richiede il beneficio e la distinzione tra contratto a termine, contratto trasformato e contratto a tempo indeterminato, ciascuno con regole e agevolazioni proprie.

Termine di comunicazione e misura delle agevolazioni sulla trasformazione

Per le trasformazioni effettuate dopo il 14 giugno 1995 viene riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione entro cinque giorni, in coerenza con il D.L. n. 232/1995 e con le successive reiterazioni normative richiamate. La trasformazione può decorrere anche dall’ultimo giorno del contratto a termine. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la riduzione contributiva a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti dalla legge n. 25/1955, può essere concessa per un massimo di 23 mesi, aggiungendosi al beneficio del 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Rapporto con altre discipline sui contratti a termine

La circolare affronta il coordinamento tra l’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 e le discipline sui contratti a termine di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 230/1962, all’art. 8-bis della legge n. 79/1983 e all’art. 23 della legge n. 56/1987. Il Ministero riconosce la particolarità della fattispecie introdotta nel 1991 e ritiene che, se il datore di lavoro utilizza l’autorizzazione o la procedura prevista per altre causali oggettive o per la contrattazione collettiva, non possa poi pretendere le agevolazioni contributive proprie dell’assunzione di lavoratori in mobilità. Ne deriva l’incompatibilità, ai fini del beneficio, tra l’assunzione a termine per le causali ordinarie e quella speciale prevista per i lavoratori in mobilità.

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