Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 46 del 4-3-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce per il 1997 la base di calcolo, le aliquote e i massimali dei contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti, distinguendo tra contributo sul minimale, contributo sulla quota eccedente e contributo a saldo. Indica inoltre le scadenze di versamento, chiarisce il trattamento dei redditi ai fini fiscali e contributivi, disciplina i casi con collaboratori familiari e fornisce istruzioni operative sull’emissione dei bollettini 1997. Infine, stabilisce come considerare tali contributi ai fini pensionistici, distinguendo tra contribuzione non determinante e determinante per il diritto a pensione.

Contributi IVS 1997 per artigiani e commercianti: misure, scadenze, saldo e rilevanza pensionistica

Contributi IVS 1997 per artigiani e commercianti

La circolare disciplina la contribuzione IVS dovuta per l’anno 1997 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, fornendo i parametri di calcolo, le scadenze di versamento, le regole per il saldo e le istruzioni operative connesse all’emissione dei bollettini. Viene inoltre chiarito l’effetto dei contributi 1997 sulla liquidazione delle pensioni.

Base di calcolo e contributo sul minimale

Per il 1997 il reddito minimo annuo da assumere a base del calcolo è fissato in L. 21.634.600. Tale importo deriva dall’applicazione del minimale giornaliero di retribuzione vigente al 1° gennaio 1997, moltiplicato per 312 e incrementato di L. 1.300.000, secondo il richiamo alle norme indicate nella circolare.

Sul minimale si applicano le seguenti aliquote:

  • Artigiani: 15% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni; 12% per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti: 15,39% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni; 12,39% per collaboratori fino a 21 anni.

La riduzione al 12% e al 12,39% si applica fino al mese in cui il collaboratore compie 21 anni. I contributi minimi annui risultano quindi pari a:

  • Artigiani: L. 3.245.190 per titolari e collaboratori oltre 21 anni; L. 2.596.152 per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti: L. 3.329.565 per titolari e collaboratori oltre 21 anni; L. 2.680.527 per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno, gli importi sono rapportati a mese.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale

Il contributo 1997 è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale, calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 1996, per la parte che supera L. 21.634.600.

Le aliquote sono:

  • Artigiani: 15% tra L. 21.634.601 e L. 63.054.000; 16% tra L. 63.054.001 e il massimale.
  • Commercianti: 15,39% tra L. 21.634.601 e L. 63.054.000; 16,39% tra L. 63.054.001 e il massimale.

Per i collaboratori fino a 21 anni le aliquote sono ridotte rispettivamente al 12% e 13% per gli artigiani, e al 12,39% e 13,39% per i commercianti. L’aumento di un punto percentuale oltre L. 63.054.000 discende dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Per i commercianti, le aliquote comprendono inoltre gli aumenti previsti dal d.lgs. 28 marzo 1996, n. 207 e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari a L. 105.090.000, poiché la quota eccedente L. 63.054.000 è presa in considerazione solo fino a concorrenza di due terzi di tale limite. I contributi massimi annui indicati sono:

  • Artigiani: L. 16.183.860 per titolari e collaboratori oltre 21 anni; L. 13.031.160 per collaboratori fino a 21 anni.
  • Commercianti: L. 16.593.711 per titolari e collaboratori oltre 21 anni; L. 13.441.011 per collaboratori fino a 21 anni.

Per i periodi inferiori all’anno, i massimali sono rapportati a mese. Gli importi mensili risultano:

  • Artigiani: L. 1.348.655 e L. 1.085.930.
  • Commercianti: L. 1.382.809,25 e L. 1.120.084,25.

I limiti sono individuali e devono riferirsi a ciascun soggetto operante nell’impresa, non all’impresa nel suo complesso. È inoltre richiamato il diverso massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, pari a L. 137.148.000 per il 1997.

Termini di versamento

I contributi sul minimale devono essere versati entro il:

  • 20 aprile 1997,
  • 20 luglio 1997,
  • 20 ottobre 1997,
  • 20 gennaio 1998.

I contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale, entro il massimale, devono essere versati in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1997.

Contribuzione a saldo e redditi rilevanti

Dal 1993 il contributo IVS degli artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno cui il contributo si riferisce. Per il 1997, quindi, la base imponibile è costituita dai redditi prodotti nel 1997, da dichiarare nel 1998.

Se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle scadenze ordinarie è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi 1997, sorge l’obbligo di un ulteriore contributo a saldo. Il saldo va pagato entro il 20 giugno 1998 mediante l’ultimo bollettino a fondo giallo.

La circolare precisa che i redditi da assumere sono quelli d’impresa in senso proprio, nonché quelli considerati tali in base agli articoli 5 e 6 del TUIR. In presenza di redditi di segno opposto, il contributo a conguaglio e il saldo vanno calcolati sottraendo il reddito negativo da quello positivo.

Imprese con collaboratori familiari

Se il titolare si avvale di collaboratori familiari, i contributi eccedenti il minimale si determinano secondo regole diverse:

  • Imprese familiari legalmente costituite: titolare e collaboratori versano in base alla quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
  • Aziende non costituite in impresa familiare: il titolare attribuisce ai collaboratori una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; il totale delle quote attribuite ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa.

I contributi si calcolano sulla quota attribuita a ciascun soggetto.

Altri contributi e richiamo all’anno 1996

Restano fissati i contributi mensili per:

  • maternità: L. 1.578,
  • ENAOLI: L. 45,40.

Nei bollettini di emissione tali importi sono stati aggiunti ai contributi IVS sul minimale.

Per i contributi al Servizio sanitario nazionale, la circolare ricorda che la riscossione è affidata direttamente all’Amministrazione finanziaria dello Stato.

Quanto all’anno 1996, i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi anche l’importo del saldo contributivo, il cui pagamento era fissato al 20 giugno 1997.

Emissione marzo 1997 e gestione delle anomalie

La prima emissione del 1997 è stata effettuata tenendo conto delle domande di condono acquisite entro il 25 gennaio 1997. Di conseguenza, nei bollettini non sono stati inseriti importi relativi ad anni pregressi per i quali, secondo la disciplina generale, sarebbero stati dovuti anche sanzioni civili.

Le sedi devono verificare le posizioni interessate e, se la domanda di condono non copre tutti i periodi arretrati, predisporre i bollettini per le competenze non incluse. Se invece i bollettini recano addebiti pregressi per mancata acquisizione o trasmissione della domanda di condono, deve essere rilasciato, su richiesta, un duplicato ricalcolato, detraendo i contributi compresi nella domanda stessa.

La circolare segnala che la legge n. 662 del 1996 ha modificato il sistema sanzionatorio e ridotto il saggio degli interessi legali; in attesa dei chiarimenti applicativi e del decreto ministeriale previsto, l’emissione è stata eseguita senza addebito di sanzioni e interessi.

Gli importi dei bollettini sono stati arrotondati alle 1.000 lire secondo un criterio specifico: i primi tre bollettini sono arrotondati per eccesso, mentre le differenze sono compensate nel quarto bollettino, poi arrotondato per eccesso o difetto. È riportato anche un esempio numerico per chiarire il meccanismo.

I modelli GA e GC 21 sono personalizzati e spediti dalla società incaricata della stampa; le sedi regionali e provinciali non devono occuparsi di personalizzazione, taglio e postalizzazione. In caso di carenze anagrafiche o restituzione dei modelli, le sedi devono completare o rettificare i dati, aggiornare gli archivi e reinviare i moduli con raccomandata A/R, sostenendo il relativo diritto fisso postale.

Domande di autoconguaglio

La circolare richiama infine la necessità di definire tempestivamente gli adempimenti conseguenti alle domande di autoconguaglio presentate da assicurati che abbiano versato in passato contributi in eccedenza, sottolineando che ritardi nella sistemazione delle posizioni possono generare inconvenienti e ulteriori aggravi di lavoro.

Utilizzabilità dei contributi 1997 ai fini pensionistici

I contributi sul minimale e quelli sul reddito eccedente costituiscono un contributo unico anche se versati in tempi diversi. Nel calcolo dei contributi mensili dovuti per il 1997 devono quindi essere compresi anche i contributi a saldo previsti per il 1998.

La circolare distingue due ipotesi:

  • Contributi non determinanti ai fini del diritto a pensione: la pensione può essere liquidata provvisoriamente senza considerarli; dopo il versamento del saldo si procede alla liquidazione definitiva. L’operazione può essere anticipata se, dopo la fine del 1997, viene presentata una dichiarazione di responsabilità che attesti l’assenza di contributi a saldo dovuti.
  • Contributi determinanti ai fini del diritto a pensione: la pensione viene liquidata provvisoriamente sulla base dei contributi già versati sul minimale ed eventualmente sulla quota eccedente maturata nel 1996; l’interessato va informato che l’erogazione del trattamento è subordinata al pagamento dell’eventuale saldo. La liquidazione definitiva avviene dopo il versamento dei contributi residui, salvo dichiarazione di responsabilità che escluda il saldo.

La circolare dispone infine la diffusione del contenuto alle associazioni di categoria e ai consulenti del lavoro tramite i consueti canali informativi.

Punti principali

Base imponibile, minimali e aliquote 1997

Per il 1997 il reddito minimo annuo ai fini IVS è pari a L. 21.634.600. Sul minimale si applicano le aliquote del 15% per gli artigiani titolari e collaboratori oltre i 21 anni e del 12% per i collaboratori fino a 21 anni; per i commercianti le aliquote sono 15,39% e 12,39%. Da tali percentuali derivano contributi minimi annui e mensili differenziati per categoria e età del collaboratore. Per i commercianti le aliquote includono gli aumenti previsti dal d.lgs. 207/1996 e dalla legge 662/1996.

Contributi sul reddito eccedente il minimale e massimale

Il contributo 1997 è dovuto anche sulla quota di reddito d’impresa eccedente il minimale, fino al massimale di reddito annuo pari a L. 105.090.000. Tra L. 21.634.601 e L. 63.054.000 si applicano le aliquote ordinarie; oltre L. 63.054.000 e fino al massimale si applica un aumento di un punto percentuale. Sono indicati i massimali contributivi annui e mensili per artigiani e commercianti, con riduzione per i collaboratori fino a 21 anni. È ribadito che i limiti sono individuali e riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

Termini e modalità di pagamento

I contributi sul minimale vanno versati in quattro rate con scadenza 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre 1997 e 20 gennaio 1998. I contributi sulla parte di reddito eccedente il minimale, entro il massimale, vanno versati in due rate uguali entro il 20 luglio e il 20 ottobre 1997. L’eventuale saldo, se i versamenti in acconto e conguaglio non coprono quanto dovuto sui redditi 1997, deve essere pagato entro il 20 giugno 1998 usando l’ultimo bollettino a fondo giallo.

Contribuzione a saldo e criteri di determinazione del reddito

Dal 1993 il contributo IVS è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e riferiti allo stesso anno cui il contributo si riferisce; per il 1997, quindi, sui redditi prodotti nel 1997 e dichiarati nel 1998. Il saldo si determina confrontando quanto già versato con quanto effettivamente dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa. La circolare precisa che i redditi da considerare sono quelli d’impresa in senso proprio e quelli assimilati ai sensi degli articoli 5 e 6 del TUIR. In presenza di redditi di segno opposto, il calcolo va effettuato sottraendo il reddito negativo da quello positivo.

Imprese con collaboratori familiari

Per le imprese familiari legalmente costituite, sia il titolare sia i collaboratori versano i contributi in base alla quota di reddito denunciata fiscalmente da ciascuno. Per le aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire ai collaboratori quote di reddito, con il limite massimo complessivo del 49% del reddito globale dell’impresa. I contributi di titolare e collaboratori vanno calcolati sulla quota attribuita a ciascuno.

Contributi aggiuntivi, assistenza sanitaria e anno 1996

Restano fissi i contributi mensili per maternità (L. 1.578) e ENAOLI (L. 45,40), già inclusi nei bollettini di emissione. I contributi per il Servizio sanitario nazionale sono riscossi dall’Amministrazione finanziaria. Per l’anno 1996, il saldo contributivo doveva essere indicato in dichiarazione dei redditi e pagato entro il 20 giugno 1997.

Emissione marzo 1997, condono, arrotondamenti e istruzioni operative

La prima emissione 1997 tiene conto delle domande di condono acquisite entro il 25 gennaio 1997 e non include importi per anni pregressi coperti da condono; le sedi devono verificare le posizioni e, se necessario, emettere bollettini per gli arretrati esclusi. In assenza di corretta acquisizione della domanda, i bollettini possono contenere contributi pregressi, da rettificare con duplicati e con detrazione delle somme oggetto di condono. Per effetto della riforma sanzionatoria della legge 662/1996, l’emissione è stata effettuata senza sanzioni e interessi, in attesa di ulteriori istruzioni. Gli importi dei bollettini sono stati arrotondati alle 1.000 lire secondo regole specifiche; i modelli GA e GC 21 sono personalizzati e spediti dalla tipografia, con gestione delle anomalie anagrafiche e degli indirizzi a carico delle sedi competenti.

Utilizzabilità ai fini pensionistici

I contributi sul minimale, sul reddito eccedente e a saldo costituiscono un contributo unico ai fini pensionistici. Se i contributi 1997 non sono determinanti per il diritto a pensione, la prestazione può essere liquidata provvisoriamente senza considerarli e poi definita dopo il saldo. Se invece sono determinanti per il diritto, la liquidazione è provvisoria sulla base dei contributi già versati e la prosecuzione del pagamento della pensione resta subordinata all’eventuale saldo; la definizione definitiva avviene dopo il versamento del contributo residuo, salvo dichiarazione di responsabilità che attesti l’assenza di saldo dovuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.