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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34931/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento (marzo 2009) con cui l'Agenzia aveva rettificato il valore dei fondi trasferiti mediante atto notarile dell'8 febbraio 2008 (compravendita tra Giovanni Guidi senior e SAF 4G s.l.r. e successivo trasferimento a Maria Rosario Fabrizi). I ricorrenti contestavano: carenza di motivazione dell'avviso; incongruenza della stima UTE usata dall'ufficio (fondi non contigui, presenza di vincoli ambientali su alcuni lotti, insuscettibilità di sviluppo urbano, assenza di vocazione turistica del territorio e quindi irrilevanza della destinazione alberghiera per alcuni cespiti); illegittimità dell'uso di stime non comparative o non basate su atti registrati ai sensi dell'art. 51 DPR 131/86; inapplicabilità delle sanzioni agli eredi; errori di diritto e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il terzo motivo (violazione dell'art. 360 n.4 c.p.c. per motivazione apparente/insufficiente) ritenendo che la CTR avesse ridotto 'tout court' del 50% il valore accertato senza motivare la scelta né valutare adeguatamente la perizia dei contribuenti e i vincoli sui singoli appezzamenti; gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame (compresa la valutazione della motivazione e delle circostanze specifiche), con rinvio anche per le determinazioni sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/92

    La norma è stata richiamata nel senso che atti che portino a conoscenza del contribuente di una pretesa impositiva rientrano nell'ambito impugnabile; tuttavia la Corte ha precisato che la stima UTE è una perizia di parte e non un atto impositivo autonomo impugnabile, benché valutabile nel processo tributario

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Fondamento della censura principale: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse contraddittoria/mera assertiva e priva di logica inferenziale, giustificando l'annullamento per vizi di motivazione ai sensi di questa norma

  • art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986

    "per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica, l'ufficio controlla il valore ... avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni ... che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni ... ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato ... nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni"

    I criteri elencati sono pariordinati: l'Ufficio può utilizzare il criterio comparativo, il criterio reddituale oppure altri elementi; però la comparazione deve riguardare beni realmente analoghi e va adeguatamente motivata dal giudice quando è contestata

  • art. 43, comma 1, lett. a) e art. 51, commi 1 e 2, D.P.R. n. 131/1986

    Richiamati come quadro normativo: base imponibile è il valore indicato in atto dalle parti salvo che il corrispettivo sia superiore; l'ufficio verifica la congruità rispetto al valore venale in comune commercio

  • art. 36 d.P.R. n. 546/92

    Richiamato nella censura (violazione per motivazione apparente), indicato come norma del procedimento ma la Corte ha valutato l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata

  • art. 8 d.lgs. n. 472/97

    Citato nella doglianza in ordine all'applicabilità delle sanzioni agli eredi; la CTR aveva trattato la questione ma la Cassazione non ha deciso definitivamente sul punto, assorbendolo con la pronuncia di rinvio

  • art. 2 e art. 13 d.lgs. n. 471/97

    Norme sulle sanzioni tributarie richiamate perché la CTR avrebbe applicato di ufficio sanzioni diverse da quelle eccepite; la Corte ha rilevato profili di discrepanza tra chiesto e pronunciato ma ha rimesso la valutazione al giudice di rinvio

  • art. 112 c.p.c.

    Riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura lamentava pronunciamenti non corrispondenti alle domande, questione rimessa alla valutazione del giudice di rinvio

Massime di principio

  • La stima UTE è una perizia di parte: il giudice tributario può attribuirle valore probatorio ma deve spiegare le ragioni per cui la ritiene convincente; non è di per sé un atto impositivo autonomamente impugnabile salvo che contenga una pretesa tributaria esplicita
  • I criteri dell'art. 51 DPR 131/1986 sono pariordinati: l'Amministrazione può usare il criterio comparativo, il criterio reddituale o altri elementi. Tuttavia, quando si usa il criterio comparativo occorre dimostrare la reale analogia tra i beni considerati (stesso periodo, caratteristiche e condizioni)
  • Una riduzione forfettaria del valore (es. taglio del 50%) operata dal giudice senza una disamina puntuale dei singoli elementi (perizie contrapposte, vincoli, destinazioni d'uso, non edificabilità) è insufficiente e può essere annullata per carenza motivazionale
  • Se i contribuenti adducono elementi specifici (vincoli ambientali, destinazione d'uso diversa, lotti non contigui, insuscettibilità di sviluppo), il giudice deve esaminarli singolarmente e motivare come incida la circostanza sul valore attribuito ai singoli lotti
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di non decidere su questioni non dedotte o di motivare adeguatamente l'intervento d'ufficio; decisioni che travalicano le domande possono sollevare vizio per eccesso di potere o travisamento
  • Sulle sanzioni (anche in capo a eredi o legatari) bisogna valutare separatamente la legittimità dell'applicazione ex lege e la posizione soggettiva del destinatario: la Corte di legittimità può non decidere il punto di merito se annulla per vizi motivazionali e rinviare la valutazione al merito

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