Sentenza del 08/04/2016 n. 6875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, della provvigione di euro 2.888.184 corrisposta ad Al Qirat Trading, società residente in un Paese a fiscalità privilegiata, per attività di intermediazione relativa a una fornitura di armamenti. Secondo l'Amministrazione, la società non aveva adeguatamente dimostrato l'effettiva esecuzione dell'intermediazione e l'effettivo interesse economico alla prestazione, come richiesto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11. La CTR aveva ritenuto sufficienti i controlli e le autorizzazioni ministeriali previsti per il commercio internazionale di armamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che i controlli e le autorizzazioni ministeriali sul commercio di armamenti perseguono finalità di politica estera e sicurezza nazionale, diverse da quelle antielusive della disciplina fiscale sui costi verso soggetti residenti in Paesi black list. Tali autorizzazioni, quindi, non dimostrano di per sé né l'effettiva attività di intermediazione né l'effettivo interesse economico dell'impresa alla prestazione. Il secondo motivo, relativo alla motivazione, è stato dichiarato assorbito; il terzo, relativo alla determinabilità del costo, è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una contestazione diversa da quella contenuta nell'avviso di accertamento. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11
La norma disciplina la deducibilità dei costi relativi a operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Per dedurre tali costi occorre dimostrare concretamente l'effettivo interesse economico all'operazione e l'effettiva esecuzione della prestazione; autorizzazioni amministrative rilasciate per altre finalità non sono sufficienti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Il motivo fondato sulla determinabilità del costo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava in appello un profilo di indeducibilità diverso da quello contestato nell'avviso di accertamento.
Legge n. 185 del 1990, artt. 1, 20 e 27
I controlli e le autorizzazioni sul commercio internazionale degli armamenti mirano a tutelare la politica estera e la sicurezza nazionale e non provano automaticamente i requisiti fiscali di deducibilità delle provvigioni.
D.P.C.M. n. 94 del 1991, art. 11
Le disposizioni regolamentari sui controlli delle operazioni relative agli armamenti non sostituiscono la prova fiscale dell'effettività e dell'interesse economico dell'intermediazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato ritenuto assorbito in conseguenza dell'accoglimento della censura di violazione di legge.
Massime di principio
- Le autorizzazioni amministrative rilasciate per consentire un'attività regolamentata attestano la legittimità dell'operazione sotto lo specifico profilo amministrativo, ma non provano automaticamente la deducibilità fiscale dei relativi costi.
- Per i costi pagati a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata è necessario documentare in modo concreto sia l'effettiva prestazione ricevuta sia l'effettivo interesse economico dell'impresa, attraverso contratti, fatture, relazioni, tracciabilità dei pagamenti e prova dell'attività svolta.
- La prova dell'esistenza e dell'operatività del fornitore non coincide necessariamente con la prova dell'attività specifica di intermediazione e del suo collegamento causale con l'affare.
- Nel processo tributario l'Amministrazione deve contestare il preciso requisito di deducibilità mancante; in appello non è normalmente possibile sostituire il motivo originario con un diverso profilo di indeducibilità.
- Quando una sentenza di merito fonda la deducibilità su elementi non pertinenti rispetto alla disciplina fiscale applicabile, la Cassazione può cassarla con rinvio affinché il giudice verifichi nuovamente i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
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