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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18403/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per Cassazione diretta dal difensore, Avv. Rubio Di Ronzo, lamentando: (i) errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62, comma 1 n. 6 e 62‑bis c.p. e difetto di motivazione nella determinazione della pena; in particolare si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento del danno, atteso che il risarcimento era stato effettuato dal difensore in forza di procura speciale che gli attribuiva anche il potere di transigere; (ii) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante la condotta postfattuale e le condizioni personali dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti o fossero manifestamente infondati: il rilievo decisivo è che la questione circa il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. non era stata previamente devoluta alla Corte territoriale (quindi non poteva formare oggetto di nuovo esame) e, comunque, l'attenuante non poteva essere riconosciuta perché il risarcimento è stato effettuato da un terzo (il difensore) e la mera procura professionale non prova adeguatamente la volontà personale dell'imputato di voler risarcire; inoltre la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'estensione massima delle attenuanti generiche alla luce di precedenti e pendenze giudiziarie. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato (con statuizioni ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 62 c.p. comma 1 n. 6

    È un'attenuante soggettiva che richiede la volontà personale dell'imputato nella riparazione del danno: non è applicabile quando il risarcimento è stato effettuato da terzi salvo che questi abbiano agito come rappresentanti o per sollecitazione o accordo con l'imputato e ciò risulti probatorio.

  • art. 62‑bis c.p.

    Disciplina la diminuzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha valutato la modulazione della diminuzione alla luce dell'esclusione delle attenuanti invocate.

  • art. 610 c.p.p. co. 5 e art. 611 c.p.p. co. 1‑bis e ss.

    Richiamati in ordine alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini; chiariscono la procedura di decisione senza udienza pubblica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso (es. condanna per le spese); la Corte ha applicato le conseguenti statuizioni previste dall'articolo.

Massime di principio

  • L'attenuante per il risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p. richiede normalmente un atto volontario del reo: il semplice pagamento effettuato da un terzo non basta, salvo prova che il terzo abbia agito su sollecitazione, per accordo o come rappresentante dell'imputato.
  • Una procura professionale non è di per sé prova idonea a dimostrare la personale volontà riparatoria dell'imputato: è necessario documentare atti o dichiarazioni che colleghino esplicitamente l'operato del difensore alla volontà del cliente.
  • Questioni non sollevate o non devolute al giudice d'appello non possono essere poi introdotte in Cassazione: è essenziale dedurre e motivare i profili di diritto nel corso dei gradi precedenti per conservarne l'ammissibilità in sede di legittimità.
  • Per ottenere il massimo riconoscimento delle attenuanti generiche è fondamentale documentare in modo convincente la condotta post‑reato e l'assenza di profili personali che inducano il giudice a ritenere la personalità 'allarmante'; precedenti e pendenze per reati analoghi riducono fortemente le probabilità di massimizzazione delle attenuanti.
  • Se si vuole valorizzare il risarcimento ai fini penal‑sanzionatori, è utile predisporre e produrre prove formali (mandati espliciti, ricevute, dichiarazioni dell'imputato) che attestino consapevolezza e volontà del reo di riparare il danno.

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