L.R. Calabria 1/2004
Politiche regionali per la famiglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria una politica organica per la famiglia: sostegni sociali, consultori, associazionismo, sportelli famiglia e interventi economici per prima casa, famiglie in difficoltà, minori, anziani e disabili. Prevede misure finanziarie agevolate e contributi, con attuazione affidata a Giunta, Province e Comuni. Restano rilevanti soprattutto le norme generali e organizzative, non essendo legate a un esercizio concluso.
Politiche regionali della famiglia e interventi a sostegno dei nuclei familiari in Calabria
Politiche regionali per la famiglia in Calabria
La legge regionale Calabria n. 1 del 2004 definisce un quadro organico di politiche familiari, sociali e socio-sanitarie a sostegno della famiglia come soggetto sociale essenziale. La disciplina si applica nel territorio della Regione Calabria e coinvolge Regione, Province, Comuni, consultori, privato sociale e associazionismo familiare.
Finalità e impostazione generale
La Regione riconosce la famiglia fondata sul matrimonio come istituzione primaria per la nascita, la cura e l’educazione dei figli e per l’assistenza dei componenti. Ai fini della legge il concepito è considerato componente della famiglia; gli interventi sono estesi anche ai rapporti di parentela, adozione o affinità.
La Regione promuove un servizio pubblico alla famiglia e politiche sociali, sanitarie, economiche e organizzative volte a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona in ambito familiare. La tutela della vita è richiamata in tutte le sue fasi, con attenzione particolare a gestante, periodo prenatale e infanzia, nonché alla maternità e paternità consapevoli, alla corresponsabilità genitoriale, alla solidarietà intergenerazionale e alla parità tra uomo e donna.
Obiettivi programmatici
Nell’attività di programmazione e indirizzo la Regione, d’intesa con Province e Comuni, persegue obiettivi ampi di politica familiare, tra cui:
- rimozione degli ostacoli abitativi, economici e sanitari che rendono difficile la vita familiare;
- sostegno alla procreazione consapevole e responsabile e interventi per prevenire l’aborto ai sensi della legislazione statale richiamata;
- aiuto alle famiglie disagiate, in particolare con disabili, anziani soli e nuclei monogenitoriali con figli minori;
- riduzione delle differenze tra famiglie con diversa numerosità dei figli o con componenti con handicap;
- promozione di pari opportunità tra uomo e donna e migliore conciliazione tra lavoro e famiglia;
- riconoscimento del valore sociale del lavoro domestico;
- valorizzazione della maternità e paternità, tutela dei minori e della donna, stabilità familiare e solidarietà sociale;
- sostegno a vittime di violenza, maltrattamenti, abusi e abbandoni;
- potenziamento dei servizi socio-educativi e degli asili nido, anche tramite convenzioni con soggetti gestori accreditati;
- promozione di reti di solidarietà, associazionismo e cooperazione tra famiglie.
Interventi finanziari per la prima casa e per i prestiti familiari
La legge prevede agevolazioni finanziarie per categorie familiari specifiche, tra cui:
- coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro sei mesi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio da non più di sei mesi;
- persone sole con figli;
- gestanti sole;
- genitore solo con figli minori a carico.
Per l’acquisto della prima casa è previsto un contributo per l’abbattimento del tasso d’interesse pari al 75% del tasso di riferimento, per una durata decennale e fino a un mutuo massimo di euro 51.000. Sono richiesti, tra gli altri requisiti, la non proprietà di altri alloggi, l’assenza di altre agevolazioni pubbliche per gli stessi scopi e un alloggio con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica.
Sono inoltre previsti i cosiddetti “prestiti di famiglia”, senza interessi per il mutuatario, per spese della vita familiare e pagamento affitti, destinati a soggetti in temporanea difficoltà economica con reddito complessivo non superiore a euro 21.000; la durata massima è di 5 anni e l’importo massimo è di euro 36.000.
La Regione costituisce un fondo per l’abbattimento parziale o totale degli interessi e stipula convenzioni con istituti di credito operanti in Calabria. Nelle convenzioni sono disciplinati presentazione delle domande, istruttoria, garanzie, rendicontazione e modalità operative. In caso di estinzione anticipata del mutuo, cessa l’erogazione del mutuo residuo. La Regione può inoltre concedere fideiussione gratuita quando i beneficiari non dispongano di garanzie sufficienti. Per l’accesso alla prima casa è prevista anche una riserva del 20% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata per locazione, proprietà indivisa o individuale, con graduatorie speciali.
Interventi per famiglie in stato di bisogno economico
La Regione adotta politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, anche agendo sui fattori di rischio e di povertà. La Giunta regionale, sentite le Province, deve definire criteri e strumenti per rilevare e valutare povertà e deprivazione materiale e sociale, nonché la soglia minima di risorse del “minimo di sopravvivenza”, tenendo conto della tipologia e composizione del nucleo.
Sulla base di tali rilevazioni viene progettato un sistema annuale di interventi che può comprendere:
- organizzazione degli interventi;
- programmi personalizzati di aiuto;
- attribuzione di risorse idonee a garantire un’esistenza libera e dignitosa, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
La Regione individua settori prioritari e situazioni da sostenere direttamente o tramite privato sociale e volontariato, anche con mense ed empori sociali gestiti da cooperative sociali. Nel programma è compresa la disciplina dell’assegno di maternità, con gestione amministrativa che passa dal Comune di residenza alla Provincia. L’ordine di priorità tra gli aventi titolo è determinato secondo il quoziente familiare, basato su reddito, numero dei componenti e presenza di soggetti con handicap, anziani non autosufficienti o persone in particolare disagio psico-fisico.
Potenziamento dei servizi familiari, minori, anziani e disabili
La Regione promuove interventi socio-educativi e socio-assistenziali per tutto il ciclo di vita familiare, rivolti in particolare a giovani coppie, genitori, minori, anziani e disabili. Tra le linee di intervento figurano:
- sostegno alla formazione delle famiglie e accesso alla prima casa;
- ampliamento dei servizi consultoriali e per l’infanzia;
- progetti culturali e servizi su famiglia e adozione;
- valorizzazione delle responsabilità genitoriali e dell’autonomia familiare nell’erogazione dei servizi;
- sostegno all’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro con attenzione alla flessibilità legata ai carichi familiari;
- aiuti alla permanenza in famiglia di soggetti deboli mediante supporti professionali ed economici.
Per categorie specifiche sono previste iniziative quali centri di ascolto e mediazione familiare, affidamenti e adozioni, assistenza a famiglie bisognose, ragazze madri e ex detenuti con familiari a carico, prevenzione della tossicodipendenza, centri polivalenti per giovani, assistenza domiciliare, telesoccorso, telecontrollo, soggiorni, fisioterapia, agevolazioni tariffarie, trasporto scolastico e assistenza nelle aule e al domicilio per i disabili.
Sportelli famiglia, governance territoriale e ruolo delle Province
La Giunta regionale deve definire le modalità operative per l’attuazione delle misure, delegando le Province alle attività sul territorio d’intesa con i Comuni. Presso i Comuni sono istituiti gli “sportelli famiglia”, con funzioni di prevenzione del disagio, sostegno ai nuclei minori in difficoltà, consulenza giuridica, pronta reperibilità per emergenze, formazione su adozioni e affidamenti, mediazione nei conflitti familiari e nei casi di separazione.
La Giunta stabilisce anche i limiti di intervento del privato sociale nelle attività di assistenza domiciliare, ricovero per anziani, assistenza ai disabili, iniziative per giovani, volontariato qualificato e prevenzione.
Contributi per ausili tecnologici e buoni famiglia
Per agevolare l’integrazione e il reinserimento sociale e professionale dei portatori di handicap, la Regione concede tramite le Province contributi pari al 60% dell’importo massimo necessario per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, fino a euro 10.000. La Giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, tipologie di strumenti ammissibili, modalità e termini di domanda, graduatorie provinciali ed entità dei contributi per Provincia.
La legge prevede inoltre i cosiddetti “buoni famiglia” per l’acquisizione diretta di prestazioni socio-sanitarie da soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati; le risorse sono stabilite annualmente nella programmazione del fondo sanitario regionale destinato alle attività socio-sanitarie integrate. La priorità è definita in base al reddito familiare e alla presenza di persone in disagio psico-fisico, con diverse abilità o anziani disabili conviventi.
Formazione, informazione e sostegno alla genitorialità
La Regione promuove programmi sperimentali di informazione sulla sessualità e di formazione dei giovani al ruolo di coniugi e genitori, sulla procreazione responsabile, sui diritti delle donne in gravidanza e sui servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali a tutela del bambino. Tali programmi sono attuati annualmente nell’ambito delle competenze dei consultori pubblici e privati.
Sono inoltre previsti corsi di formazione e aggiornamento per operatori dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché corsi per soggetti portatori di handicap finalizzati all’inserimento sociale e professionale.
Associazionismo familiare, albo e Consulta regionale
La Regione favorisce l’associazionismo e l’autogestione come forme di partecipazione alla politica familiare, creando una banca dati del mutuo aiuto che censisce associazioni e organizzazioni di volontariato che offrono gratuitamente sostegno a famiglie e persone in difficoltà.
La Giunta regionale indice il bando per il censimento delle associazioni e la loro iscrizione in un apposito albo. Per sostenere le attività del privato sociale, la Giunta può concedere contributi annuali integrativi delle quote degli associati, secondo criteri definiti dalla stessa Giunta e previo parere della Consulta regionale delle associazioni familiari.
La Consulta è composta da rappresentanti istituzionali e del mondo associativo, con funzioni consultive sulla programmazione regionale in materia di politiche familiari e sugli atti che riguardano la famiglia, inclusi gli interventi previsti dalla legge. La durata della Consulta è collegata alla legislatura, con regole sulla nomina e sulla rinnovabilità dei componenti indicate nel testo vigente. All’interno della Consulta opera l’Osservatorio permanente sulla famiglia.
Osservatorio permanente sulla famiglia
L’Osservatorio studia l’evoluzione delle condizioni di vita familiare, con attenzione a disagio, devianza, violenza, monoparentalità, rapporto famiglia-lavoro e famiglia-servizi; verifica l’efficacia degli interventi pubblici e privati a favore delle famiglie; fornisce elementi alla Consulta per l’attuazione delle sue funzioni.
L’Osservatorio è composto da nove esperti nominati dal Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura, scelti tra docenti, ricercatori ed esperti del settore. Il Presidente della Giunta provvede all’organizzazione, ai locali e al personale necessario.
Disposizioni finanziarie e attuazione
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono finanziati con fondi comunitari, statali e regionali in sede di bilancio annuale di previsione. Diverse disposizioni affidano alla Giunta regionale l’adozione di criteri, schemi di convenzione, limiti di cumulabilità, modalità operative e definizione annuale di alcuni contributi.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Alcune misure operative richiedono atti attuativi della Giunta entro termini specifici, in particolare 60, 90 giorni o termini annuali indicati nel testo.
Obsolescenza
La legge contiene ancora una disciplina generale delle politiche familiari regionali, ma molte misure sono fortemente datate e legate a provvedimenti attuativi risalenti al 2004-2009. Rimane comunque utilizzabile come quadro normativo regionale di settore, soprattutto per gli aspetti di principio e organizzazione.
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