L.R. Calabria 3/2004
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava in Calabria interventi, contributi e programmazione triennale per l’attività teatrale: finanziamenti a soggetti professionali, teatri stabili, organismi riconosciuti, residenze e circuiti teatrali, con criteri, percentuali e scadenze per le domande. È però abrogata dal 18 maggio 2017 ed è oggi solo di interesse storico o per vicende pregresse.
Programmazione e sviluppo regionale dell’attività teatrale in Calabria
Programmazione e sviluppo regionale dell’attività teatrale in Calabria
La legge definiva la politica regionale per il teatro in Calabria, impostata su programmazione triennale, sostegno economico selettivo, collaborazione con enti locali e valorizzazione delle realtà teatrali stabili, delle nuove iniziative e delle attività di diffusione culturale sul territorio.
Principi generali e finalità
La Regione considerava il teatro elemento fondamentale della cultura regionale, con funzioni di promozione culturale, espressione artistica, formazione, aggregazione sociale e sviluppo economico. Gli interventi erano orientati a:
- ampliare la partecipazione del pubblico;
- distribuire in modo equilibrato l’offerta culturale nel territorio;
- favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e operatori del settore;
- razionalizzare risorse e organizzazione anche mediante progetti comuni con Stato, altre Regioni e organismi nazionali e internazionali.
La Regione tutelava le istituzioni teatrali consolidate, sosteneva le attività di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca, promuoveva la formazione professionale del personale artistico e tecnico e la conservazione del patrimonio storico teatrale. Era inoltre prevista la valorizzazione del repertorio greco-romano, della drammaturgia contemporanea italiana e calabrese e la diffusione all’estero delle espressioni teatrali calabresi.
Tipologie di intervento regionale e strumenti attuativi
La Regione poteva intervenire con:
- sovvenzioni dirette ai beneficiari;
- forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali;
- convenzioni con beneficiari ed enti locali;
- riconoscimento e promozione di soggetti stabili del settore;
- convenzioni con istituti bancari per favorire l’accesso al credito degli organismi teatrali di nuova formazione.
Tutti gli interventi dovevano rientrare nella programmazione triennale. La legge prevedeva anche un regolamento di attuazione, proposto da un Comitato di esperti e deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il Comitato era composto da 5 membri di comprovata competenza nel teatro di prosa, nominati dal Consiglio regionale entro 30 giorni.
Soggetti beneficiari e spese finanziabili
Potevano ricevere finanziamenti associazioni, enti pubblici e privati, imprese e fondazioni con sede in Calabria e operanti nel settore teatrale con continuità e professionalità.
I contributi erano destinati a:
- produzione e distribuzione di spettacoli;
- promozione e diffusione dei prodotti culturali calabresi in circuiti nazionali ed esteri;
- festival e rassegne sul territorio regionale;
- iniziative per la cultura teatrale, soprattutto verso il pubblico giovanile, anche in collaborazione con scuole e università;
- promozione di nuovi autori, in particolare calabresi, e dell’espressione artistica giovanile;
- formazione degli operatori del settore;
- valorizzazione delle tradizioni teatrali locali;
- promozione del teatro greco e romano classico e dei siti storici regionali.
La Regione poteva inoltre finanziare, entro certi limiti, il restauro, l’adeguamento e la qualificazione di sedi e attrezzature teatrali; se le strutture erano di proprietà di enti locali, si applicavano le regole del titolo relativo al concorso con gli enti locali.
Nuove iniziative e requisiti di ammissibilità
Per favorire l’ingresso di nuove realtà teatrali, la Regione poteva sostenere per ciascun triennio non più di cinque organismi mai beneficiari di interventi regionali, purché in possesso di requisiti stringenti. Tra questi figuravano: costituzione da almeno due anni con sede in Calabria, progetto produttivo orientato alla nuova drammaturgia e al rinnovamento del linguaggio teatrale, bilancio di previsione autonomo, sostegno adeguato degli enti locali, almeno 40 giornate recitative non gratuite nell’anno precedente, almeno 300 giornate lavorative e requisiti di valore artistico.
A tali soggetti la Regione doveva assicurare spazi di attività e forme di tutoraggio, anche tramite collaborazione con un organismo di stabilità.
Teatro stabile: requisiti e riconoscimento
La legge riconosceva e promuoveva l’attività teatrale stabile. Erano considerati teatri stabili i soggetti di diritto privato costituiti dalla Regione, da Comuni e Province, anche tramite forme associative o consortili, oppure soggetti privati partecipati da almeno un ente pubblico territoriale, purché dotati di specifiche caratteristiche:
- rapporto stabile ed esclusivo con uno o più luoghi teatrali;
- progetto culturale triennale;
- produzione orientata a ricerca, innovazione e valorizzazione dell’identità regionale;
- promozione di testi di autori contemporanei operanti in Calabria;
- assenza di fine di lucro e reinvestimento degli utili;
- rapporti stabili con scuole e università;
- progetti per la riscoperta della cultura regionale e delle minoranze etniche;
- sostegno al turismo culturale;
- stabilità del nucleo artistico pari almeno al 40% dell’organico per ciascun anno del triennio;
- almeno 3.000 giornate lavorative annue e 80 giornate recitative, di cui almeno il 50% in sede;
- direzione artistica autonoma, esclusiva e professionalmente comprovata.
Gli statuti dei soggetti stabili dovevano disciplinare la partecipazione della Regione e degli enti locali agli organi amministrativi e di controllo.
Organismi riconosciuti e teatri municipali
Nella prima programmazione la Regione riconosceva e sosteneva organismi che, prima dell’approvazione della legge, risultavano:
- riconosciuti dal Ministero competente ai sensi del DM n. 470/99;
- riconosciuti da legge regionale;
- con sede e attività teatrali di livello nazionale svolte in Calabria in modo continuativo e professionale da almeno 15 anni.
Sempre nella prima programmazione, la Regione sosteneva anche i teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da amministrazioni pubbliche o fondazioni.
Ruolo di Province e Comuni e concorso finanziario
Province e Comuni, nel proprio ambito territoriale e in collaborazione con la Regione, dovevano promuovere la cultura teatrale, partecipare alla costituzione e gestione di soggetti stabili, contribuire alla distribuzione degli spettacoli e favorire la presenza del teatro nelle scuole e nelle università. Essi concorrevano anche alla definizione dei programmi regionali.
La Regione partecipava finanziariamente ai compiti degli enti locali nel quadro del programma triennale e riservava fino al 10% dello stanziamento previsto dalla l.r. n. 16/1985 alle compagnie amatoriali volte alla salvaguardia della cultura dialettale calabrese.
Sistema delle residenze teatrali
La Regione, d’intesa con i Comuni interessati e con il concorso delle Province, definiva il sistema delle residenze teatrali nell’ambito della programmazione triennale e nei limiti delle risorse disponibili. Nella scelta delle residenze si consideravano:
- apporti finanziari di Comuni e Province;
- esigenze di presenza teatrale nei comprensori;
- riequilibrio dell’offerta teatrale;
- valore culturale dei progetti delle compagnie legalmente riconosciute con attività svolta in Calabria da almeno tre anni.
L’accordo poteva attribuire alle compagnie richiedenti, se in possesso dei requisiti regolamentari, la permanenza triennale in un teatro municipale sulla base di un progetto che prevedeva produzione e formazione, un numero prefissato di rappresentazioni, un periodo minimo di apertura della sede e un cartellone multidisciplinare con teatro, danza e musica, definito anche con altre realtà territoriali. Il rinnovo era possibile su proposta del Comune interessato, a condizione del raggiungimento dei risultati del progetto iniziale.
Circuiti teatrali regionali
La legge promuoveva e sosteneva i circuiti teatrali regionali come strumento di riequilibrio e diffusione omogenea dell’attività teatrale. Per ottenere i contributi, i circuiti dovevano presentare un progetto con almeno 130 giornate recitative, articolate su almeno 10 piazze presenti in ogni provincia, in sale autorizzate con capienza non inferiore a 150 posti.
Programmazione regionale, criteri e gestione dei contributi
La Giunta regionale approvava il programma triennale in materia di teatro previo parere della competente Commissione consiliare permanente. Il programma definiva:
- finalità generali, priorità e modalità di intervento;
- criteri per individuare i beneficiari;
- sistema delle residenze teatrali;
- programmazione generale e coordinamento dei soggetti stabili.
Le domande di contributo, i criteri e le priorità per concessione, erogazione e revoca erano rimessi al regolamento di attuazione. I soggetti interessati dovevano presentare l’istanza per l’anno di riferimento, con il conto consuntivo dell’anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta individuava beneficiari ed entità del finanziamento nell’ambito del programma triennale, tenendo conto anche di indicatori di qualità. Era prevista un’anticipazione dell’80% del contributo ammesso entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione; il saldo era erogato entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo, che doveva avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di decadenza.
Misura dei contributi e limiti finanziari
Per gli organismi ammessi a finanziamento erano garantiti contributi annui non inferiori al:
- 30% delle uscite di bilancio consuntivo per i primi 500.000 euro;
- 15% per i successivi 500.000 euro;
- 10% per gli importi ulteriori.
Tali percentuali potevano essere ridotte proporzionalmente in caso di insufficienza delle risorse di bilancio.
Il contributo poteva essere aumentato o diminuito fino al 25% in base alla valutazione artistica e fino al 15% in base alla valutazione quantitativa delle giornate recitative, lavorative e dei lavoratori impiegati. Per gli interventi di restauro, adeguamento e qualificazione delle sedi teatrali il finanziamento regionale non poteva superare il 50% dell’importo totale. Il sostegno alle nuove iniziative non poteva superare il 15% delle risorse complessivamente disponibili nel triennio per il settore teatro.
Disposizioni finanziarie e abrogazione
Il finanziamento degli oneri era previsto tramite fondi comunitari, statali e regionali in sede di bilancio annuale di previsione. La legge conteneva una clausola di abrogazione delle norme incompatibili e disponeva l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Stato di efficacia
L’atto risulta abrogato dall’art. 16, comma 1, della l.r. 18 maggio 2017, n. 19 e quindi ha oggi rilevanza solo per ricostruzioni storiche, rapporti o annualità pregresse.
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