L.R. Calabria 2/2004
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina delle indennità dei membri del Consiglio regionale e il trattamento di fine legislatura previsto dalla L.R. 3/1996. Stabilisce nuove percentuali rapportate all’indennità dei parlamentari nazionali e dispone che le nuove regole producano effetti dalla legislatura in corso; disciplina inoltre l’applicazione del regime di fine mandato ai consiglieri che cessano dal mandato dalla medesima legislatura.
Indennità e trattamento di fine legislatura dei consiglieri regionali
Indennità dei membri del Consiglio regionale
La legge regionale interviene sulla disciplina delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio regionale, rimodulando il collegamento con l’indennità dei membri del Parlamento nazionale. La norma si applica nel territorio della Regione e riguarda i consiglieri e le altre cariche consiliari espressamente indicate.
Misura dell’indennità in rapporto all’indennità parlamentare
L’indennità è commisurata a quella prevista per i membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge n. 1261 del 1965 e successive modificazioni, nelle seguenti percentuali:
- 100% per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
- 95% per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;
- 92% per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e dei gruppi consiliari;
- 88% per i Vice Presidenti e i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali e per il Presidente della Giunta per le elezioni;
- 80% per i Consiglieri regionali.
Trattamento di fine legislatura
La legge modifica anche la disciplina dell’indennità di fine legislatura prevista dalla L.R. n. 3 del 1996, poi oggetto di ulteriori interventi normativi successivi. La disposizione richiamata si applica ai consiglieri che cessano dal mandato a decorrere dalla legislatura in corso all’entrata in vigore della legge.
Decorrenza ed effetti temporali
Le nuove disposizioni producono effetti a decorrere dalla presente legislatura. Per il trattamento di fine legislatura, la norma individua espressamente come destinatari i consiglieri che cessano dal mandato dalla medesima legislatura, con effetto quindi limitato a tale ambito temporale.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono posti a carico dei fondi stanziati nel bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2004, sul capitolo 1, articoli 1 e 4.
Testo integrale
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