Regolamento (UE) 2024/591
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/591 della Commissione, del 20 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per quanto riguarda la determinazione delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in chiave risk-based, le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici su talune partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, tenendo conto delle nuove informazioni raccolte e delle intercettazioni di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Le frequenze sono ridotte, aumentate o confermate per specifiche combinazioni merce/paese d’origine, con soppressione delle righe che prevedevano già il 100 % per ragioni di chiarezza. L’applicazione decorre dal 1º maggio 2024 per consentire l’adeguamento delle autorità competenti.
Modifica le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione, sostituendo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. Riguarda in particolare le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici per specifiche merci o categorie di merci e per determinati paesi terzi di origine indicati nell’allegato I sostituito. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna quello già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389; si applica negli Stati membri a partire dal 1º maggio 2024, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/591 modifica il quadro già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, che disciplina le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in entrata nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2017/625. La revisione risponde all’esigenza di aggiornare le frequenze sulla base delle nuove informazioni di rischio, delle importazioni osservate nel 2022 e nel 2023 e delle intercettazioni di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Contesto normativo e criteri di aggiornamento
La Commissione richiama l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, che consente di determinare le frequenze dei controlli in funzione di criteri di rischio fitosanitario. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 prevede, all’articolo 6, che tali frequenze siano riesaminate almeno annualmente, tenendo conto delle informazioni raccolte tramite IMSOC e di quelle fornite dagli Stati membri. In questa occasione, la Commissione ha utilizzato un metodo basato sul rischio e sulle statistiche, considerando variabili quali la mobilità degli organismi nocivi, il numero di controlli effettuati, il numero di non conformità e altri fattori pertinenti.
Modifiche alle frequenze minime
L’intervento principale consiste nella sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/2389. Le frequenze sono state adattate per numerose combinazioni di prodotto e paese d’origine. In diversi casi le frequenze sono state ridotte, in particolare per:
- fiori recisi di Dianthus originari della Turchia e di Rosa originari della Colombia;
- frutti di Persea americana originari di tutti i paesi terzi;
- frutti di Prunus e Pyrus originari di paesi terzi europei;
- frutti di Prunus persica originari del Sud Africa;
- frutti di Vaccinium originari del Perù.
In altri casi le frequenze sono state aumentate, in particolare per:
- frutti di Passiflora originari del Kenya;
- frutti di Vaccinium originari dell’Argentina;
- fiori recisi di Rosa originari del Kenya e dell’Etiopia;
- frutti di Citrus originari dell’Egitto;
- radici e tubercoli di Curcuma longa e di Zingiber officinale originari del Perù;
- radici e tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia.
La motivazione addotta dalla Commissione è, rispettivamente, la diminuzione o l’aumento del rischio evidenziato dalle intercettazioni di partite interessate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, oppure la necessità di garantire un livello minimo di controlli nonostante il volume contenuto delle importazioni.
Chiarezza giuridica e soppressione delle voci al 100 %
Per evitare duplicazioni e favorire la chiarezza normativa, vengono soppresse tutte le righe dell’allegato I che indicavano una frequenza minima del 100 %. Tale frequenza è infatti considerata standard per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti disciplinati dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.
Contenuto dell’allegato aggiornato
L’allegato I aggiornato elenca, per singola merce o categoria e per paese di origine, la frequenza minima percentuale dei controlli. Tra le voci presenti figurano diverse specie di fiori recisi, frutti, ortaggi e macchine usate. Sono inoltre previste note interpretative che delimitano alcune categorie geografiche e merceologiche, tra cui:
- la nozione di "paesi terzi europei";
- l’esclusione della Turchia in alcune voci;
- specifiche eccezioni per Curcuma longa e Zingiber officinale originari del Perù e per Curcuma longa originaria della Thailandia;
- l’esclusione del Camerun per una specifica voce.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 1º maggio 2024. La scelta di posticipare l’applicazione è giustificata dall’esigenza di consentire alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove frequenze operative.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle frequenze di controllo
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è sostituito integralmente. Le nuove frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici sono determinate sulla base dei criteri dell’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, nonché dei criteri dell’allegato II e, se del caso, delle informazioni di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.
Metodo di revisione e base di rischio
La Commissione conferma che le frequenze devono essere riesaminate almeno annualmente, sulla base di nuove informazioni raccolte tramite IMSOC o fornite dagli Stati membri. La revisione è stata effettuata da un gruppo di lavoro di esperti che ha esaminato le importazioni del 2022 e del 2023, applicando un metodo basato sul rischio e sulle statistiche.
Adeguamenti in diminuzione delle frequenze
Le frequenze minime sono ridotte, tra l’altro, per i fiori recisi di Dianthus originari della Turchia e di Rosa originari della Colombia, per i frutti di Persea americana originari di tutti i paesi terzi, di Prunus e Pyrus originari di paesi terzi europei, di Prunus persica originari del Sud Africa e di Vaccinium originari del Perù. La riduzione è motivata dal minor numero di intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Adeguamenti in aumento delle frequenze
Le frequenze minime sono aumentate per i frutti di Passiflora originari del Kenya e per i frutti di Vaccinium originari dell’Argentina, al fine di garantire un numero minimo adeguato di controlli nonostante il minor numero di partite importate. Sono inoltre aumentate per i fiori recisi di Rosa originari del Kenya e dell’Etiopia, per i frutti di Citrus originari dell’Egitto, per le radici e i tubercoli di Curcuma longa e di Zingiber officinale originari del Perù e per le radici e i tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia, a causa di intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.
Soppressione delle righe al 100 %
Per ragioni di chiarezza giuridica sono soppresse tutte le righe dell’allegato I in cui era prevista una frequenza minima del 100 %, considerata la frequenza standard per tutte le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.
Tabella aggiornata delle frequenze e casi specifici
L’allegato I contiene l’elenco aggiornato di merci e paesi d’origine con le relative frequenze minime percentuali. Tra le principali categorie figurano fiori recisi, frutti, ortaggi e macchine usate. Sono mantenute o fissate frequenze differenziate per molte combinazioni, ad esempio per Aster, Dianthus, Gypsophila, Rosa, Actinidia, Carica papaya, Fragaria, Persea americana, Rubus, Vitis, Malus, Prunus, Pyrus, Vaccinium, Citrus, Mangifera, Passiflora, Solanum lycopersicum, Curcuma longa e macchine e veicoli usati per fini agricoli o forestali. Sono previste anche note di esclusione, tra cui quelle per i paesi terzi europei, per la Turchia, per alcuni prodotti specifici e per il Camerun.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º maggio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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