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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/589

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/589 della Commissione, del 20 febbraio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento dell’Aleurocanthus spiniferus (Quantaince)

Normativa europea32024R0589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco delle aree delimitate soggette a misure di contenimento per l'organismo nocivo specificato Aleurocanthus spiniferus. A seguito di indagini nazionali svolte in Grecia, Francia, Croazia e Italia, la Commissione prende atto che in talune aree l'eradicazione non è più possibile e autorizza quindi l'applicazione di misure di contenimento. L'intervento consiste esclusivamente nella sostituzione dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 con una nuova lista dettagliata di zone infestate e zone cuscinetto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'elenco delle aree delimitate per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in concreto, alle aree delimitate individuate in Grecia, Francia, Croazia e Italia nelle quali è stata accertata la presenza di Aleurocanthus spiniferus. Riguarda le zone infestate e le zone cuscinetto elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927, come sostituito dal presente atto. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna il perimetro territoriale delle aree soggette a misure di contenimento fitosanitario; per la sola isola di Corfù è indicato che non vi è zona cuscinetto perché l'intera isola è zona infestata.

Modifica dell'elenco delle aree delimitate per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/589 della Commissione aggiorna il quadro territoriale delle aree delimitate soggette a misure di contenimento per l'organismo nocivo specificato Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). L'atto interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927, dopo che nuove indagini nazionali hanno mostrato che in alcune aree l'eradicazione non è più realisticamente praticabile.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e in particolare l'articolo 28, paragrafo 2, quale base giuridica per la revisione delle misure di contenimento. Dai considerando risulta che Grecia, Francia, Croazia e Italia hanno svolto indagini nelle rispettive aree delimitate istituite in origine per l'eradicazione; l'esito delle indagini ha imposto il passaggio da una strategia di eradicazione a una di contenimento.

Ambito materiale dell'intervento

L'unica modifica sostanziale è l'aggiornamento dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927. Tale allegato contiene l'elenco delle aree delimitate nell'Unione soggette a misure contro Aleurocanthus spiniferus, articolate in:

  • zona infestata;
  • zona cuscinetto, di regola pari a 2 km attorno alla zona infestata.

L'allegato sostitutivo dettaglia le aree interessate per Grecia, Francia, Croazia e Italia, identificandole mediante regioni, comuni, frazioni, delimitazioni amministrative o coordinate GPS. Per alcune aree sono previste configurazioni particolari; ad esempio, per Corfù è indicato che non vi è zona cuscinetto poiché l'intera isola è zona infestata.

Aree interessate per Stato membro

Grecia

Sono elencate diverse aree nelle unità regionali di Thesprotia, Ioannina, Preveza, Arta, Aitoloakarnania, nonché nelle Isole Ionie con riferimento a Corfù. Per ciascuna area viene precisata la corrispondente zona infestata e la relativa zona cuscinetto, quando presente.

Francia

L'allegato include un'area in Occitanie con varie zone infestate e zone cuscinetto nei dipartimenti/aree interessati, nonché una zona cuscinetto che ricomprende anche porzioni della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur (Arles e Saintes-Maries-de-la-Mer).

Croazia

Sono individuate aree nella contea di Dubrovnik-Neretva, nella contea di Split-Dalmatia, nella contea di Šibenik-Knin e nella contea di Primorje-Gorski Kotar, con elenco analitico di comuni e frazioni catastali per zone infestate e cuscinetto.

Italia

L'elenco italiano è particolarmente ampio e comprende aree in Marche, Lazio, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Basilicata e Toscana. Le delimitazioni sono effettuate tramite comuni interamente inclusi, porzioni di territorio comunale, strade e fiumi, oppure coordinate geografiche puntuali. In numerosi casi la zona cuscinetto è fissata a 2 km attorno alla zona infestata e interessa porzioni di comuni limitrofi o province contigue.

Effetti giuridici e operativi

La revisione dell'allegato comporta l'adeguamento automatico del perimetro territoriale in cui si applicano le misure di contenimento già previste dal regolamento (UE) 2022/1927. Per gli operatori del settore vivaistico, agricolo e per le autorità fitosanitarie nazionali, ciò implica che gli obblighi, i controlli e le misure di sorveglianza devono essere applicati alle nuove aree delimitate così come sostituite dall'allegato del presente regolamento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle aree delimitate

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 secondo quanto indicato nell'allegato del nuovo regolamento. La modifica sostituisce integralmente l'elenco delle aree delimitate per il contenimento di Aleurocanthus spiniferus in Grecia, Francia, Croazia e Italia.

Base giuridica e presupposto tecnico

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, in particolare dell'articolo 28, paragrafo 2. I considerando spiegano che le indagini effettuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento hanno mostrato che in determinate aree delimitate l'eradicazione dell'organismo nocivo non è più possibile, rendendo necessario il passaggio a misure di contenimento.

Elenco delle aree interessate

L'allegato sostituisce l'allegato I del regolamento (UE) 2022/1927 e aggiorna le aree delimitate per ciascuno Stato membro interessato: in Grecia, in Francia, in Croazia e in Italia. Le aree sono individuate con precisione mediante regioni, comuni, delimitazioni amministrative o coordinate GPS; per ciascuna area sono indicate una zona infestata e, ove prevista, una zona cuscinetto di 2 km, con alcune specificità territoriali (ad esempio Corfù, numerose aree italiane in varie regioni, e diverse aree costiere o urbane nei Paesi interessati).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturasicurezza alimentaremercato interno

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